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SANT’ANGELO D’ALIFE – Lavori pubblici, quando il commissario riparò gli errori degli amministratori. Una sentenza del Tar rievoca un passato neanche troppo lontano

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SANT’ANGELO D’ALIFE (fm) – Il commissario prefettizio capace di “riparare” gli errori degli amministratori. Sembrano passati secoli, invece, una sentenza del Tar riporta d’impeto la mente indietro col tempo. In fin dei conti son trascorsi soltanto due anni. Un lasso di tempo neanche troppo lungo che permette di ricostruire forse una delle tappe che meglio rappresentano un periodo di veleni culminato con la sfiducia di otto consiglieri e la relativa fine dell’era Di Tommaso. Era il  18 giugno 2012 quando con determinazione del responsabile dell’Area tecnica del Comune di Sant’Angelo di Alife n. 88 (comunicata con nota del 20 giugno 2012, prot. n. 2842) venivano affidati i lavori di completamento ed adeguamento igienico sanitario con eliminazione delle barriere architettoniche, da eseguirsi presso il campo di calcio in località Stella, alla Nuova Normanna s.r.l. Un provvedimento che alimentò fin da subito un vespaio di polemiche tanto che, con ricorso notificato il 14 luglio 2012 e depositato il 18 luglio 2012, la Alma Service s.a.s. impugnava, chiedendone l’annullamento previa sospensione, quel provvedimento col quale furono assegnati i lavori di cui sopra allaNuova  Normanna. Nel frattempo,poco dopo l’assegnazione dei lavori e il successivo ricorso al Tar accadde qualcosa di significativo: il 21 di agosto dello stesso anno, otto consiglieri comunali (4 di maggioranza e 4 di minoranza) con atto notarile protocollarono presso gli uffici dell’ente le loro dimissioni irrevocabili decretando, di fatto, la fine dell’amministrazione Di Tommaso. Alla base dell’accaduto, probabilmente, una divergenza di vedute sulla gestione delle opere pubbliche. Una circostanza che portò fratture insanabili tra gli amministratori (leggi qui un articolo del 22 agosto 2012). E’ a questo punto che accadde qualcosa di sorprendente. Innanzitutto, l’allora titolare dell’area tecnica, che aveva annunciato le proprie dimissioni, fece marcia indietro e restò al timone dell’utc. Poi, dopo pochi giorni, ecco che agli atti del comune venne depositata una determinazione del responsabile dell’Area tecnica del Comune di Sant’Angelo di Alife (la n. 125 del 27 agosto 2012), destinata ad alimentare un lecito sospetto poichè quell’atto non era null’altro che la revoca in autotutela della gravata determinazione (la n. 88 del 18 giugno 2012), con la quale era stata disposta l’aggiudicazione dei lavori controversi in favore della Nuova Normanna. In data 31 agosto 2012, a distanza di tre giorni dalla determina di revoca, la ricorrente Alma Service si affrettava a depositare in giudizio tale atto. Una determina rivelatasi fondamentale, come si evince dalla sentenza del Tar, a seguito della quale i giudici dell’ottava sezione del Tribunale amministrativo della Campania hanno dichiarato improcedibile il ricorso. Un dubbio tuttavia resta. Se non fosse arrivato il commissario prefettizio come sarebbe andata a finire la vicenda?

 Questa la sentenza integrale emessa dai giudici del Tar della Campania:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3351 del 2012, proposto da:
Alma Service Sas, rappresentata e difesa dagli avv. Maurizio Ricciardi Federico, Eleonora Marzano, con domicilio eletto presso Gian Luca Lemmo in Napoli, via del Parco Margherita, n. 31;

contro

Comune di Sant’Angelo d’Alife;

nei confronti di

Nuova Normanna Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Mario Caliendo, con domicilio eletto presso Mario Caliendo in Napoli, via P. Colletta, 12;

per l’annullamento

PROVVEDIMENTO PROT. 2842 DEL 20 GIUGNO 2012: AGGIUDICAZIONE DELLA GARA DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO IN LOCALITÀ “STELLA”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Nuova Normanna Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, 74, 85, co. 9, e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2014 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 14 luglio 2012 e depositato il 18 luglio 2012, la ALMA Service s.a.s. impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, l’aggiudicazione dei lavori di completamento ed adeguamento igienico sanitario con eliminazione delle barriere architettoniche, da eseguirsi presso il campo di calcio in località Stella, disposta, in favore della Nuova Normanna s.r.l., con determinazione del responsabile dell’Area tecnica del Comune di Sant’Angelo di Alife n. 88 del 18 giugno 2012 e comunicata con nota del 20 giugno 2012, prot. n. 2842.

Richiedeva, quindi, il risarcimento del danno in forma specifica ovvero per equivalente monetario.

A supporto dell’esperito gravame, deduceva svariate censure di violazione di legge.

2. L’amministrazione comunale intimata non si costituiva in giudizio.

Si costituiva, invece, la controinteressata Nuova Normanna, la quale eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza dell’impugnazione proposta ex adverso.

3. In data 31 agosto 2012, la ricorrente depositava in giudizio la determinazione del responsabile dell’Area tecnica del Comune di Sant’Angelo di Alife n. 125 del 27 agosto 2012, recante la revoca in autotutela della gravata determinazione n. 88 del 18 giugno 2012, con la quale era stata disposta l’aggiudicazione dei lavori controversi in favore della Nuova Normanna.

4. All’udienza pubblica del 4 giugno 2014, la causa veniva trattenuta in decisione.

5. Alla luce di quanto allegato dalla ricorrente (cfr. retro, sub n. 3), il Collegio rileva che il provvedimento dalla stessa impugnato è stato rimosso con la menzionata determinazione n. 125 del 27 agosto 2012.

In considerazione di ciò, nessuna utilità pratica potrebbe derivare alla ALMA Service da una pronuncia giurisdizionale di accoglimento, cosicché il ricorso in epigrafe va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

6. Appare equo compensare interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile.

Compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:

 Ferdinando Minichini, Presidente

Michelangelo Maria Liguori, Consigliere

Olindo Di Popolo, Primo Referendario, Estensore

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