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Riardo / Teano / Pietramelara – Impianto fotovoltaico, i giudici del Tar condannano i Ministeri

Riardo / Teano / Pietramelara – La società Trend Energetico S.r.l., intende realizzare un impianto fotovoltaico nella zona agricola compresa fra i comuni di Riardo, Pietramelara e Teano. I Ministeri però ritardano nel rilascio delle autorizzazioni. Così l’azienda ricorre ai giudici del Tar che hanno emesso la loro sentenza, ordinando al Ministero di provvedere e condannando lo stesso Ministero al pagamento delle spese processuali.  La società ricorrente ha presentato in data 14 febbraio 2022, ai sensi dell’art. 27 d.lgs. 152/2006, istanza di Provvedimento Unico Ambientale (PUA), comprensiva dell’istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione paesaggistica e di autorizzazione per lo svincolo idrogeologico, per la realizzazione di un progetto fotovoltaico da ubicarsi nei Comuni di Riardo (CE), Pietramelara (CE), Teano (CE), di potenza nominale pari a 24,25 MW, comprensivo delle relative opere di connessione (ID VIP 8345) (doc. 1); il MASE, tuttavia, non ha definito il relativo procedimento, incorrendo nella violazione del principio di definizione espressa dei procedimenti amministrativi, contenuto in via generale dall’art. 2 della legge sul procedimento amministrativo e modulato, quanto alla fissazione dei termini, nelle leggi speciali relative ai singoli procedimenti. Va precisato che il progetto proposto da parte ricorrente rientra tra quelli inclusi nel PNNR, in quanto relativo ad infrastruttura strategica per l’implementazione dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabile. E’ dunque evidente che il termine di conclusione del procedimento risulta ampiamente decorso nel silenzio delle Amministrazioni resistenti tenute ad esprimersi.  Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – NAPOLI (Sezione Quinta), ha accolto il ricorso ordinando al Ministero dell’Ambiente e della Transizione ecologica e, per quanto di sua competenza, al Ministero della Cultura di provvedere sull’istanza di parte ricorrente di cui in parte motiva nei termini e con le modalità pure in parte motiva prescritti. Condanna i Ministeri soccombenti, in solido tra loro, alle spese di lite, che liquida complessivamente in euro 3.000

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