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PIANA DI MONTE VERNA – CASO CIRIO, DAL TAR DOPPIA CONDANNA CONTRO IL COMUNE

PIANA DI MONTE VERNA – Caso Cirio, il Tar condanna annulla gli atti impugnati dall’azienda e condanna il comune. E’ questa la sentenza  sul ricorso numero di registro generale 869 del 2013, proposto da  Cirio Agricola s.r.l., contro il comune di Piana di Monte Verna per l’annullamento del provvedimento prot. n. 7183 del 24 dicembre 2012 avente ad oggetto: comunicazione di chiusura del procedimento 2874/2012 per il recupero degli oneri di contributo costruzione, dell’ordinanza – ingiunzione di pagamento prot. n. 662 del 28 gennaio 2013, delle comunicazioni prot. nn. 2874 del 15 maggio 2012 e 4858 del 4 settembre 2012, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

FATTO e DIRITTO:  La società Cirio Agricola ha ottenuto i permessi di costruire n. 14/2007 e n. 15/2007 per la costruzione di n. 2 stalle in località “La Fagianeria” nel Comune di Piana di Monte Verna (CE) senza versare alcun contributo a titolo di oneri concessori ex art. 16 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, trattandosi di interventi realizzati in zone agricole.  Lamenta che, con l’impugnato provvedimento recante prot. n. 7183 del 24 dicembre 2012, l’intimata amministrazione locale ha richiesto il versamento di ulteriori oneri relativi al contributo di costruzione per le pratiche edilizie de quibus, maggiorati degli emolumenti dovuti ex art. 42 T.U. Edilizia (“Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione”), così quantificati: a) 2.932,97 per il permesso di costruire n. 14/2007; b) euro 12.578,42 per il permesso di costruire n. 15/2007.  Si duole inoltre che, con ordinanza prot. n. 662 del 28 gennaio 2013, l’ente locale ha ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 18.975,08 a titolo di oneri concessori, sanzioni ed interessi legali avvertendo che, in mancanza, avrebbe proceduto all’esecuzione forzata in danno della ditta ricorrente. Avverso tali provvedimenti insorge la società Cirio Agricola che, a sostegno dell’esperito gravame, deduce i profili di illegittimità di seguito rubricati:

1) violazione di legge, violazione del principio di irretroattività dell’atto amministrativo, violazione dell’art. 11 disp. sulla legge in generale, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, contraddittorietà, violazione del principio del giusto procedimento, violazione del principio dell’affidamento: gli atti impugnati sarebbero inficiati dalla illegittima rideterminazione retroattiva del contributo di costruzione e dalla violazione del principio dell’affidamento del concessionario;

2) violazione di legge, violazione del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, eccesso di potere, erroneità dei presupposti, travisamento, illogicità, arbitrarietà, difetto di istruttoria, carenza di motivazione: parte ricorrente invoca la piena operatività dell’art. 17 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, nella parte in cui prevede espressamente che “il contributo di costruzione non è dovuto: a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153”, in considerazione della natura agricola della impresa, della classificazione agricola della zona di insediamento e della destinazione agricola degli insediamenti (fienile e stalle).

Conclude con la richiesta di annullamento degli atti impugnati e di accertamento della inesistenza del credito vantato dall’amministrazione.

Resiste in giudizio il Comune di Piana di Monte Verna che replica nel merito e si oppone all’accoglimento del ricorso.

In dettaglio, l’ente assume la legittimità del proprio operato ed osserva che non sussistono i presupposti ai quali l’art. 17, terzo comma lett. a) del D.P.R. 380/2001 subordina l’invocata gratuità del contributo di costruzione: ciò in quanto, prosegue la difesa dell’amministrazione, nei fascicoli relativi ai permessi di costruire n. 14/2007 e n. 15/2007 non è stata rinvenuta la documentazione attestante che, alla data di rilascio dei titoli abilitativi, almeno un amministratore fosse in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale ai sensi dell’art. 1, terzo comma lett. c), del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99.

Il T.A.R. ha accolto la domanda cautelare con ordinanza n. 391 del 7 marzo 2013.

Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2013 la causa è stata spedita in decisione.

In limine, deve rammentarsi che le controversie concernenti la determinazione, liquidazione e corresponsione degli oneri concessori sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, lett. f), del cod. proc. amm., trattandosi di atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia, concernenti tutti gli aspetti dell’uso del territorio (ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 9 maggio 2012, n. 2136).

Nel merito, si presta a positivo apprezzamento il primo motivo di gravame alla luce dell’indirizzo espresso dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 14 gennaio 2009 n. 7; 2 marzo 2007 n. 64; T.A.R. Sicilia Palermo, 11 agosto 2009 n. 1406; 16 gennaio 2007 n. 726; 21 agosto 2006 n. 1832; 2 gennaio 2004 n. 1; 3 aprile 2002 n. 879) – che il Collegio ritiene di condividere – in tema di determinazione degli oneri connessi al rilascio del titolo concessorio.

In argomento, si è difatti osservato che la scelta tecnico discrezionale dell’amministrazione deve precedere e non seguire il rilascio del titolo abiliativo, essendo principio generale che siano ben noti al richiedente gli effetti e gli oneri derivanti dal provvedimento, senza che possano ammettersi ripensamenti successivi, che esporrebbero il privato a conseguenze idonee ad incidere pesantemente sulla sua sfera economica. Tanto nella considerazione, fra l’altro, della esigenza del corretto rapporto privato/Autorità, ogni qual volta la tempestiva conoscenza degli oneri discrezionalmente imposti potrebbe ovviamente indirizzare in un senso piuttosto che in un altro le scelte dell’operatore economico.

Deve allora ritenersi che la possibilità di correggere il tiro degli oneri connessi al provvedimento adottato é limitato alle ipotesi in cui nel permesso di costruire sia stata espressamente inserita la clausola “salvo conguaglio” ovvero all’emendamento di errori riconoscibili, sulla base di parametri certi e predefiniti.

Applicando tale principio alla fattispecie in scrutinio deve allora ritenersi illegittima la rideterminazione ex post – attuata con i provvedimenti impugnati nel presente ricorso – del contributo di costruzione connesso al rilascio dei titoli edilizi n. 14/2007 e n. 15/2007.

Difatti, va considerato che la determinazione dell’ammontare dell’obbligazione è posta dalla legge a carico dell’amministrazione creditrice, con la conseguenza che la medesima rimane vincolata al contenuto della propria manifestazione di volontà a titolo di autoresponsabilità per l’affidamento incolpevole ingenerato nel soggetto obbligato.

Ne discende altresì che se il concessionario adempie l’obbligazione richiestagli in buona fede – ovvero senza poter ragionevolmente riconoscere l’errore in cui eventualmente sia incorso l’ente che ha operato la liquidazione del quantum debeatur – l’esatto adempimento, alla stregua dei principi generali, estingue definitivamente il debito (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 2 marzo 2007 n. 64).

Nella fattispecie in scrutinio, a sostegno della buona fede e dell’affidamento della società ricorrente nella correttezza dell’azione amministrativa militano diverse circostanze tra le quali il lungo arco di tempo trascorso dal rilascio dei titoli abilitativi (5 anni) ed il rilascio di ben 5 titoli edilizi in favore della ricorrente per i quali l’amministrazione riteneva applicabile il disposto dell’art. 17, terzo comma, lett. a) del T.U. Edilizia (oltre ai permessi di costruire n. 14/2007 e n. 15/2007, vanno infatti considerati anche i titoli n. 8/2008, 15/2008 e n. 28/2008 ai quali – per analoghe vicende – si riferisce il ricorso n. 868/2013).

Si aggiunga che la ricorrente ha confidato nella legittimità dell’azione amministrativa ritenendo che l’ente locale avesse correttamente riscontrato i presupposti di operatività della gratuità del contributo di costruzione di cui all’art. 17 del D.P.R. 380/2001, in considerazione della classificazione agricola della zona di insediamento, della destinazione degli insediamenti (fienile e stalle) e della natura agricola dell’impresa (la Cirio Agricola è iscritta sin dal 2005 nella sezione speciale delle imprese agricole ed ha ad oggetto la gestione di aziende agricole, la coltivazione e la gestione di fondi rustici, il commercio, la trasformazione, la conservazione e l’utilizzazione di prodotti agricoli e zootecnici). Tanto emerge dalla stessa lettura dei permessi di costruire n. 14/2007 e n. 15/2007 nei quali, per l’appunto, è riportato che gli interventi de quibus non sono soggetti al contributo di cui all’art. 16 e seguenti del T.U. n. 380/2001.  Per le ragioni illustrate e con assorbimento della seconda censura, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati: per l’effetto, deve dichiararsi la non debenza, da parte della società ricorrente, delle somme pretese dal Comune di Piana di Monte Verna a titolo di differenza per il contributo di costruzione in ordine ai permessi di costruire n. 14/2007 e n. 15/2007.  La peculiare natura delle questioni dedotte in giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese ed onorari di giudizio. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Compensa tra le parti spese ed onorari di giudizio.

Inoltre il TAR ha accolto anche il ricorso, sempre della Cirio Agricola, contro il comune di Piana di Monte Verna  per l’annullamento  del provvedimento prot. n. 7184 del 24 dicembre 2012 avente ad oggetto: comunicazione di chiusura del procedimento 3745/2012 per il recupero degli oneri di contributo costruzione, dell’ordinanza – ingiunzione di pagamento prot. n. 661 del 28 gennaio 2013, delle comunicazioni prot. nn. 3445 del 27 giugno 2012 e 4858 del 4 settembre 2012, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.  La società Cirio Agricola ha ottenuto i permessi di costruire n. 8/2008, n. 15/2008 e n. 28/2008 per la costruzione, rispettivamente, di un fienile in sanatoria, di una stalla e per l’ampliamento di una stalla per bovini in località “La Fagianeria” nel Comune di Piana di Monte Verna (CE).  Lamenta che, con l’impugnato provvedimento recante prot. n. 7184 del 24 dicembre 2012, l’intimata amministrazione locale ha richiesto il versamento di ulteriori oneri relativi al contributo di costruzione per le pratiche edilizie de quibus, maggiorati degli emolumenti dovuti ex art. 42 T.U. Edilizia (“Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione”), così quantificati: a) euro 62.584,84 per il permesso di costruire n. 8/2008; b) euro 13.109,49 per il permesso di costruire n. 15/2008; c) euro 16.365,34 per il permesso di costruire n. 28/2008. Si duole inoltre che, con ordinanza prot. n. 661 del 28 gennaio 2013, l’ente locale ha ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 111.324,73 a titolo di oneri concessori, sanzioni ed interessi legali avvertendo che, in mancanza, avrebbe proceduto all’esecuzione forzata in danno della ditta ricorrente.

Avverso tali provvedimenti insorge la società Cirio Agricola che, a sostegno dell’esperito gravame, deduce i profili di illegittimità di seguito rubricati:  violazione di legge, violazione del principio di irretroattività dell’atto amministrativo, violazione dell’art. 11 disp. sulla legge in generale, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, contraddittorietà, violazione del principio del giusto procedimento, violazione del principio dell’affidamento: gli atti impugnati sarebbero inficiati dalla illegittima rideterminazione retroattiva del contributo di costruzione e dalla violazione del principio dell’affidamento del concessionario;  violazione di legge, violazione del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, eccesso di potere, erroneità dei presupposti, travisamento, illogicità, arbitrarietà, difetto di istruttoria, carenza di motivazione: parte ricorrente invoca la piena operatività dell’art. 17 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, nella parte in cui prevede espressamente che “il contributo di costruzione non è dovuto: a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153”, in considerazione della natura agricola della impresa, della classificazione agricola della zona di insediamento e della destinazione agricola degli insediamenti (fienile e stalle).  Conclude con la richiesta di annullamento degli atti impugnati e di accertamento della inesistenza del credito vantato dall’amministrazione. Resiste in giudizio il Comune di Piana di Monte Verna che replica nel merito e si oppone all’accoglimento del ricorso.

In dettaglio, l’ente assume la legittimità del proprio operato ed osserva che non sussistono i presupposti ai quali l’art. 17, terzo comma lett. a) del D.P.R. 380/2001 subordina l’invocata gratuità del contributo di costruzione: ciò in quanto, prosegue la difesa dell’amministrazione, nei fascicoli relativi ai permessi di costruire n. 8/2008, n. 15/2008 e n. 28/2008 non è stata rinvenuta la documentazione attestante che, alla data di rilascio dei titoli abilitativi, almeno un amministratore fosse in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale ai sensi dell’art. 1, terzo comma lett. c), del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99.

Il T.A.R. ha accolto la domanda cautelare con ordinanza n. 390 del 7 marzo 2013.  Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2013 la causa è stata spedita in decisione.

In limine, deve rammentarsi che le controversie concernenti la determinazione, liquidazione e corresponsione degli oneri concessori sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, lett. f), del cod. proc. amm., trattandosi di atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia, concernenti tutti gli aspetti dell’uso del territorio (ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 9 maggio 2012, n. 2136).  Nel merito, si presta a positivo apprezzamento il primo motivo di gravame alla luce dell’indirizzo espresso dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 14 gennaio 2009 n. 7; 2 marzo 2007 n. 64; T.A.R. Sicilia Palermo, 11 agosto 2009 n. 1406; 16 gennaio 2007 n. 726; 21 agosto 2006 n. 1832; 2 gennaio 2004 n. 1; 3 aprile 2002 n. 879) – che il Collegio ritiene di condividere – in tema di determinazione degli oneri connessi al rilascio del titolo concessorio. In argomento, si è difatti osservato che la scelta tecnico discrezionale dell’amministrazione deve precedere e non seguire il rilascio del titolo abiliativo, essendo principio generale che siano ben noti al richiedente gli effetti e gli oneri derivanti dal provvedimento, senza che possano ammettersi ripensamenti successivi, che esporrebbero il privato a conseguenze idonee ad incidere pesantemente sulla sua sfera economica. Tanto nella considerazione, fra l’altro, della esigenza del corretto rapporto privato/Autorità, ogni qual volta la tempestiva conoscenza degli oneri discrezionalmente imposti potrebbe ovviamente indirizzare in un senso piuttosto che in un altro le scelte dell’operatore economico.  Deve allora ritenersi che la possibilità di correggere il tiro degli oneri connessi al provvedimento adottato é limitato alle ipotesi in cui nel permesso di costruire sia stata espressamente inserita la clausola “salvo conguaglio” ovvero all’emendamento di errori riconoscibili, sulla base di parametri certi e predefiniti. Applicando tale principio alla fattispecie in scrutinio deve allora ritenersi illegittima la rideterminazione ex post – attuata con i provvedimenti impugnati nel presente ricorso – del contributo di costruzione connesso al rilascio dei titoli edilizi n. 8/2008, n. 15/2008 e n. 28/2008.

Difatti, va considerato che la determinazione dell’ammontare dell’obbligazione è posta dalla legge a carico dell’amministrazione creditrice, con la conseguenza che la medesima rimane vincolata al contenuto della propria manifestazione di volontà a titolo di autoresponsabilità per l’affidamento incolpevole ingenerato nel soggetto obbligato. Ne discende altresì che se il concessionario adempie l’obbligazione richiestagli in buona fede – ovvero senza poter ragionevolmente riconoscere l’errore in cui eventualmente sia incorso l’ente che ha operato la liquidazione del quantum debeatur – l’esatto adempimento, alla stregua dei principi generali, estingue definitivamente il debito (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 2 marzo 2007 n. 64). Nella fattispecie in scrutinio, a sostegno della buona fede e dell’affidamento della società ricorrente nella correttezza dell’azione amministrativa militano diverse circostanze tra le quali il lungo arco di tempo trascorso dal rilascio dei titoli abilitativi (circa 5 anni) ed il rilascio di ben 5 titoli edilizi in favore della ricorrente per i quali l’amministrazione riteneva applicabile il disposto dell’art. 17, terzo comma, lett. a) del T.U. Edilizia (oltre ai permessi di costruire n. 8/2008, 15/2008 e n. 28/2008, vanno infatti considerati anche i titoli n. 14/2007 e n. 15/2007 ai quali – per analoghe vicende – si riferisce il ricorso n. 869/2013). Si aggiunga che la ricorrente ha confidato nella legittimità dell’azione amministrativa ritenendo che l’ente locale avesse correttamente riscontrato i presupposti di operatività della gratuità del contributo di costruzione di cui all’art. 17 del D.P.R. 380/2001, in considerazione della classificazione agricola della zona di insediamento, della destinazione degli insediamenti (fienile e stalle) e della natura agricola dell’impresa (la Cirio Agricola è iscritta sin dal 2005 nella sezione speciale delle imprese agricole ed ha ad oggetto la gestione di aziende agricole, la coltivazione e la gestione di fondi rustici, il commercio, la trasformazione, la conservazione e l’utilizzazione di prodotti agricoli e zootecnici).  Per le ragioni illustrate e con assorbimento della seconda censura, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati: per l’effetto, deve dichiararsi la non debenza, da parte della società ricorrente, delle somme pretese dal Comune di Piana di Monte Verna a titolo di differenza per il contributo di costruzione in ordine ai permessi di costruire n. 8/2008, n. 15/2008 e n. 28/2008. La peculiare natura delle questioni dedotte in giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese ed onorari di giudizio.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.  Compensa tra le parti spese ed onorari di giudizio.

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