Ultim'ora

TEANO – Ordine di demolizione, accolto il ricorso di Zeppa: il tar sospende l’ordinanza comunale

TEANO –  Ordine di demolizione, accolto il ricorso di Zeppa: il tar sospende l’ordinanza comunale. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania  (Sezione Ottava)  ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 5810 dell’anno 2015, proposto da: Zeppa Rosario, rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Di Fruscio, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato, in Napoli, alla via Dei Fiorentini n. 21;

contro

Comune di Teano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Canciello, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Atri n. 23, presso lo studio dell’Avv. Massimo Rubino De Ritis;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

1) dell’ordinanza di demolizione del Comune di Teano n.79 del 21.8.2015, a firma del Segretario Generale dell’ente, nella qualità di responsabile dell’U.T.C.;

2) del parere di consulenza legale redatto in data 10.7.2015 dall’avv. Fernando Zanni;

3) ove occorrente, del verbale di accertamento n. 522/2015;

4) dei permessi di costruire n. 44/2005 e n. 40/2011, rilasciati dal Comune di Teano, laddove interpretati nel senso fatto proprio dell’Ufficio dell’ente territoriale, ovvero di prevedere l’imposizione del vincolo di destinazione d’uso inderogabile, per l’attività di tipografia ivi prevista;

5) del decreto sindacale n. 4/2014, con il quale è stata conferita la responsabilità dell’Area Tecnica al segretario comunale;

6) di ogni altro atto pregresso, presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Teano;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato opportuno, nel bilanciamento degli opposti interessi, che l’attuale situazione di fatto rimanga inalterata nelle more della definizione del merito del presente giudizio;

Considerato che, in funzione di tanto, va disposta, fino alla pubblicazione della sentenza, la sospensione dell’efficacia dell’adottato provvedimento ripristinatorio;

Considerato che le ragioni di mera opportunità alla base della presente decisione, rendono equo compensare le spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava)

ACCOGLIE la suindicata istanza cautelare.

Fissa per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica del 4 maggio 2016.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Guarda anche

Capua – Museo Provinciale Campano, inaugurata la mostra bipersonale “Genesi” (il video)

Capua – E’ stata inaugurata la scorsa domenica, 21 aprile 2024, nella splendida cornice del …