TEANO – Ordine di demolizione, accolto il ricorso di Zeppa: il tar sospende l’ordinanza comunale. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 5810 dell’anno 2015, proposto da: Zeppa Rosario, rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Di Fruscio, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato, in Napoli, alla via Dei Fiorentini n. 21;
contro
Comune di Teano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Canciello, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Atri n. 23, presso lo studio dell’Avv. Massimo Rubino De Ritis;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1) dell’ordinanza di demolizione del Comune di Teano n.79 del 21.8.2015, a firma del Segretario Generale dell’ente, nella qualità di responsabile dell’U.T.C.;
2) del parere di consulenza legale redatto in data 10.7.2015 dall’avv. Fernando Zanni;
3) ove occorrente, del verbale di accertamento n. 522/2015;
4) dei permessi di costruire n. 44/2005 e n. 40/2011, rilasciati dal Comune di Teano, laddove interpretati nel senso fatto proprio dell’Ufficio dell’ente territoriale, ovvero di prevedere l’imposizione del vincolo di destinazione d’uso inderogabile, per l’attività di tipografia ivi prevista;
5) del decreto sindacale n. 4/2014, con il quale è stata conferita la responsabilità dell’Area Tecnica al segretario comunale;
6) di ogni altro atto pregresso, presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Teano;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato opportuno, nel bilanciamento degli opposti interessi, che l’attuale situazione di fatto rimanga inalterata nelle more della definizione del merito del presente giudizio;
Considerato che, in funzione di tanto, va disposta, fino alla pubblicazione della sentenza, la sospensione dell’efficacia dell’adottato provvedimento ripristinatorio;
Considerato che le ragioni di mera opportunità alla base della presente decisione, rendono equo compensare le spese della fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava)
ACCOGLIE la suindicata istanza cautelare.
Fissa per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica del 4 maggio 2016.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.