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VAIRANO PATENORA – Taverna della Catena, comune sconfitto: ecco le ragioni

VAIRANO PATENORA –  La sentenza n. 4334/15 pubblicata il 4/9/2015 giunge dopo due precedenti pronunce del TAR Napoli (sentenze n. 489/1993 e n. 19204/2005) che hanno avuto sempre ad oggetto l’annosa questione di Taverna Catena.
In particolare, la sentenza n. 489/93 del 14/9/1993 aveva già dato torto al Comune annullando un provvedimento di rigetto di una delle istanze di condono presentate dalla famiglia Tizzano. La seconda sentenza n. 19204/05 aveva annullato un parere della Soprintendenza del 1987 rinnovato nel 2001. Con la odierna sentenza i giudici del TAR, tenendo conto delle due precedenti pronunce, hanno severamente censurato il Comune di Vairano Patenora evidenziando i gravi errori nella procedura di sanatoria di cui l’ente si è reso responsabile. In breve, i giudici amministrativi, accogliendo il ricorso dei Tizzano, hanno affermato che l’autorità comunale non poteva adottare provvedimenti monitori, sanzionatori o repressivi prima di aver definito, con una pronuncia espressa e motivata, le istanze di condono dei proprietari, in quanto una volta eventualmente sanate la parti abusive del fabbricato realizzate in assenza di titolo edilizio, la sentenza sarebbe stata inutiliter data e l’eventuale demolizione del bene sarebbe risultata gravemente illegittima (cfr. T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 8 settembre 2014, n. 1517), mentre nell’ipotesi di diniego della domanda di sanatoria, l’Amministrazione avrebbe dovuto adottare una nuova ingiunzione di demolizione, con fissazione di nuovi termini per la spontanea esecuzione (cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, 11 settembre 2014, n. 9615).
Pertanto, la domanda di condono dei Tizzano andava adeguatamente esaminata dal Comune e doveva sfociare in un provvedimento espresso e motivato di accoglimento o di diniego. Il TAR ha però accertato che, nella specie, nulla di tutto ciò vi è stato e, in pendenza di dette istanze di condono degli abusi presentate dai proprietari entro il termine perentorio di cui all’articolo 31 della legge n. 47 del 1985, accompagnate dalla attestazione del versamento della somma di cui al primo comma dell’articolo 35, il responsabile dell’ufficio tecnico ha (illegittimamente) adottato prima un’ordinanza di demolizione e, successivamente, un provvedimento di acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale. Tutto ciò dopo che il Comune aveva anche incamerato le oblazioni chiedendo ai ricorrenti di produrre “conguaglio di oblazione e versamento di oneri di urbanizzazione”, nella misura indicata e con nota prot. n. 1544 del 6 febbraio 2006, depositata in giudizio, ha riconosciuto “la congruità dei versamenti effettuati e della documentazione”.
Dunque, due provvedimenti (ordinanza di demolizione e provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale) gravemente illegittimi e lesivi del diritto di proprietà dei ricorrenti che, con questa sentenza, vedono riaffermato il loro PIENO ED ESCLUSIVO diritto dominicale sul fabbricato sebbene subordinato al vincolo soprintendentizio. Una sconfitta veramente clamorosa per l’Ente che avrebbe dovuto procedere con maggiore cautela seguendo i vari passaggi di legge e non sotto l’impulso dei consiglieri di minoranza che hanno spinto sin dal primo momento di acquisire il fabbricato gratuitamente al patrimonio suggerendo addirittura un’occupazione dello stesso manu militari.
Ma esce gravemente offuscata anche l’immagine di coloro che, sotto il profilo amministrativo e legale, avrebbero dovuto accorgersi che il procedimento era monco ossia gravemente carente di passaggi essenziali da concordare anche con la soprintendenza ma, soprattutto, avrebbero dovuto accorgersi che non era possibile pretendere di acquisire gratuitamente un immobile altrui senza giustificazione alcuna e dopo aver intascato il denaro del condono. Inoltre, le due precedenti sentenze (489/93 e 19204/05) andrebbero lette più attentamente da coloro i quali ipotizzando reati gravissimi di corruzione in atti giudiziari da parte dei giudici del TAR e denunce alla DDA di Napoli in quanto dette sentenze non danno affatto ragione al Comune di Vairano in quanto la prima (passata in giudicato) annulla un provvedimento di diniego di condono del Comune e la seconda annulla un parere della soprintendenza del 1987 riedito nel 2001 dalla stessa soprintendenza ed annullato con la sentenza 4334/15 in esame.

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un commento

  1. Leggere commenti di qualche vecchio comunista che dal 1980 ha fatto solo danni a questo paese e che oggi pretende anche di rivestirsi di una verginità politica che è lontana da lui milioni di anni luce, è veramente deprimente.
    Un individuo che non riesce ad interpretare le sentenze e le legge ——————-
    Caro compagno Lino Martone (perché è così che ami essere apostrofato, giusto?) le sentenze del TAR vanno eseguite obbligatoriamente dalla pubblica amministrazione, e i funzionari (amministratori e dipendenti) che si sottraggono a questo obbligo di legge commettono un reato.
    Questa sentenza, poi, contrariamente a quanto tu sostieni, non dice che il Comune abbia rilasciato un condono in sanatoria agli abusi commessi, ma afferma l’esatto contrario e, cioè, che i Tizzano hanno presentato più istanze di condono entro il termine perentorio di cui all’articolo 31 della legge n. 47 del 1985, accompagnate dalla attestazione del versamento della somma di cui al primo comma dell’articolo 35, che il Comune non ha definito con un provvedimento espresso e motivato.
    Dunque, il TAR ha ACCERTATO questi fatti in contraddittorio con il difensore del Comune – avv. Gaetano Di Nocera – che non ha potuto che riconoscerne la veridicità ed ha sentenziato che, stante la pendenza delle suddette istanze, il responsabile dell’ufficio tecnico non poteva – sotto tua espressa pressione – adottare prima un’ordinanza di demolizione e, successivamente – sempre sotto tua pressione – emettere un provvedimento di acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale. E che il Comune abbia incamerato le oblazioni versate dai proprietari nella misura di cui all’art. 35 della legge 47/85 lo ha dimostrato proprio il Comune esibendo in giudizio la nota prot. n. 1544 del 6 febbraio 2006 con la quale ha riconosciuto “la congruità dei versamenti effettuati e della documentazione allegata dai Tizzano”.
    Quindi, caro compagno Martone o Peppone, prima di aprir bocca impara a leggere le sentenze.
    Che poi ci siano sentenze del Tribunale ordinario – quello di Santa Maria Capua Vetere per intenderci – quelle evidentemente dirimono differenti questioni insorte tra il Comune e i Tizzano, ma non possono certamente statuire se un immobile è legittimo o meno sotto il profilo urbanistico-edilizio, su questa materia il TAR ha una GIURISDIZIONE ESCLUSIVA (nel senso che può decidere solo lui e non altri) e nessun altro giudice può interferire, né quello civile, né quello penale. Ti è chiaro adesso compagno Martone o Peppone?
    Inoltre, ricorda i giudici in genere non sentenziano secondo i tuoi desiderata politici, sentenziano in base alla legge, applicano la legge, e non fanno i politologi come tu vorresti che facessero.
    Io poi mi chiedo: ma tu o chiunque altro (ad es. il sindaco Cantelmo) lo cederesti a cuor leggero un immobile che vale oltre due milioni di euro o piuttosto non difenderesti il tuo diritto di proprietà con le unghie e con i denti?
    Mi spieghi per quale motivo i Tizzano dovrebbero subire questo esproprio proletario solo perché hanno commesso abusi edilizi che hanno in parte eliminato (il terzo piano) e in parte hanno chiesto condono previsto dalla legge pagando la relativa oblazione?
    Se sei così sensibile alla legalità ed a battaglie di giustizia, caro compagno dell’opposizione, perchè non ti ribelli anche per i clamorosi abusi edilizi commessi anche da altri ————– invece di essere silente sugli abusi di Cantelmo e sbraitare inutilmente per la vicenda Tizzano?
    Ahh un’ultima cosa, tu dici di “non avere paura dei giudici togati figuriamoci di quelli non togati” in riferimento ai giudici del TAR.
    Ebbene caro compagno Martone o Peppone sappi che i giudici del TAR sono giudici togati a tutti gli effetti avendo superato uno specifico concorso ————– E visto che fai il compagno senza macchia e senza paura, ti dico che manderò i tuoi commenti alla procura della Repubblica affinché verifichi se in essi ricorrano o meno gli estremi del vilipendio alla magistratura visto che insinui che la sentenza in commento sia frutto di corruzione.