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ROCCAROMANA – Borgo antico, l’aggiudicazione della gara è illegittima: il Tar boccia le scelte di De Simone. Fondato il ricorso della ICI

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ROCCAROMANA – L’assegnazione della gara di appalto per l’esecuzione dei lavori nel borgo antico di Statigliano, è irregolare. Lo hanno stabilito i giudici del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania che hanno annullato gli atti “prodotti” dalla macchina amministrativa di Roccaromana, guidata dal sindaco Anna De Simone, al suo tezo mandato consecutivo. La sentenza arriva sul ricorso n. 3354/ 14 R.G. proposto dalla I.C.I.-Impresa Costruzioni Industriali S.r.l., società di Venafro della famiglia Patriciello. La gara era stata assegnata, fra mille polemiche, al Geometra Francesco Verazzo – Impresa di Costruzioni, Raggio S.r.l. Il ricorrente chiedeva l’annullamento della determina del Comune di Roccaromana n.24/2014 avente oggetto mancata approvazione dei verbali della gara per l’affidamento dei lavori di recupero del borgo rurale di Statigliano – P.S.R. Campania 2007/2013 – misura 322 sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali.

Con bando del 30 dicembre 2013 il Comune di Roccaromana indiceva una gara pubblica per l’affidamento dei lavori di recupero del Borgo rurale di Statigliano, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base d’asta di €870.867,12, oltre i.v.a. ed oneri di sicurezza per 12.534,26. Dopo la valutazione delle proposte migliorative presentate dalla sei concorrenti, alla data del 31 marzo 2014 la commissione dava inizio alla verifica dell’offerta tempo. Nella circostanza sorgeva un contrasto di opinioni tra il presidente e gli alti due componenti relativamente alla valutazione delle offerte tempo della I.C.I. – Impresa Costruzioni Industriali s.r.l e quella dell’a.t.i. tra Geom. Francesco Verazzo Impresa di Costruzioni e Raggio s.r.l.; in particolare, il Presidente sosteneva che il cronoprogramma della prima concorrente recava l’avanzamento economico dei lavori, per cui, anticipando elementi economici dell’offerta, avrebbe dovuto essere esclusa, mentre i due commissari ritenevano che fosse piuttosto l’offerta dell’a.t.i. ad essere illegittima, in quanto priva dell’indicazione del numero di mezzi e del personale.

Alla fine, all’offerta della I.C.I. – Impresa Costruzioni Industriali s.r.l venivano dalla commissione attribuiti 5 punti, mentre nessun punto era assegnato all’a.t.i. tra Geom. Francesco Verazzo Impresa di Costruzioni e Raggio s.r.l.; aperte le offerte economiche, l’ I.C.I. – Impresa Costruzioni Industriali s.r.l veniva dichiarata aggiudicataria provvisoria, seguita dall’a.t.i. tra Geom. Francesco Verazzo Impresa di Costruzioni e Raggio s.r.l. Il responsabile unico del procedimento, con nota del 14 aprile 2014, riconvocava la commissione per il 17 aprile 2014, in quella sede rilevando l’esistenza di anomalie e discordanze nell’offerta tempo della I.C.I. – Impresa Costruzioni Industriali s.r.l.; all’esito della discussione, l’organo di gara confermava l’aggiudicazione provvisoria.  Con determinazione dirigenziale n. 24 del 15 maggio 2014 il responsabile unico del procedimento, già presidente della commissione, non approvava gli atti di gara, disponendo altresì il ritiro del bando e l’indizione di una nuova procedura di affidamento; a fondamento della decisione veniva rappresentato che nella seduta del 17 aprile 2014 la commissione non aveva esaustivamente esaminato i rilievi del r.u.p. sulle carenze del cronoprogramma dell’offerta tempo della I.C.I. – Impresa Costruzioni Industriali s.r.l ; tanto, con il sostegno di un parere legale e di una consulenza tecnica che avrebbero confermato i dubbi relativi all’inidoneità del cronoprogramma della I.C.I. – Impresa Costruzioni Industriali s.r.l. ai fini della stipulazione del contratto, rendendo così inevitabile la mancata approvazione degli atti di gara; il ritiro del bando era giustificato dall’esigenza di evitare condizionamenti desumibili dall’operato della commissione.

Alla determinazione seguiva la presa d’atto della Giunta comunale con deliberazione n. 34 del 15 maggio 2014. Detti provvedimenti sono stati impugnati con ricorso a questo Tribunale dalla I.C.I. – Impresa Costruzioni Industriali s.r.l che ne ha chiesto l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, Con il primo motivo è stato negato che nella seduta del 17 aprile 2014, convocata al fine di riesaminare i dubbi del Presidente/R.U.P. sull’offerta tempo della I.C.I. – Impresa Costruzioni Industriali s.r.l., gli altri due componenti della commissione non avrebbero motivato circa la decisione di confermare l’aggiudicazione provvisoria in favore della ricorrente; inoltre, non rientrerebbe nelle competenze del r.u.p. sindacare il merito tecnico dell’apprezzamento delle offerte da parte della commissione, risolvendosi il controllo di cui all’art.12 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nella verifica della regolarità del procedimento e della corrispondenza dei dati e dei valori contenuti nelle offerte.

Con il secondo motivo è stata contestata la decisione del r.u.p. di ritirare il bando e tutti gli atti di gara antecedenti alla seduta del 31 marzo 2014, in cui furono valutate le offerte; tale scelta, oltre ad essere del tutto immotivata, sarebbe anche illogica ed in contrasto con il principio di conservazione degli atti giuridici; sarebbe stato piuttosto sufficiente individuare una nuova commissione a cui affidare il compito di concludere il medesimo procedimento, evitando così di esporre il Comune al rischio di ritardi nella scelta del contraente e quindi alla decadenza dai finanziamenti assegnati per l’esecuzione dei lavori; inoltre, la rinnovazione ab imis finiva per favorire la concorrente a.t.i. tra Geom. Francesco Verazzo Impresa di Costruzioni e Raggio s.r.l., la cui offerta nell’originario procedimento comunque avrebbe ricevuto zero punti a seguito delle carenze riscontrate, senza alcuna possibilità di aggiudicazione.

Con la terza censura parte ricorrente ha ribadito la regolare e completa formulazione della sua offerta tempo, concepita in ragione delle settimane lavorative, manifestamente indicata in 150 giorni; si è evidenziata altresì l’erroneità dei calcoli effettuati dal Presidente e poste a fondamento delle sue perplessità.  Con il quarto motivo è stata poi contestata la relazione tecnica dell’ingegnere Salvatore Tartaglione posta a fondamento dell’impugnata determinazione n. 24 del 15 maggio 2014 di non approvazione degli atti di gara; al riguardo, il tecnico redattore avrebbe trattato questioni diverse ed eccedenti rispetto a quelle sollevate dal Presidente/r.u.p. sul cronoprogramma della I.C.I. – Impresa Costruzioni Industriali s.r.l , segnatamente l’esistenza in esso di elementi economici dell’offerta, in violazione del principio di segretezza; altro profilo di erroneità avrebbe riguardato la mancata sovrapposizione nel cronoprogramma delle attività di allestimento e smobilizzo del cantiere che, invece, devono presentare necessariamente connotazioni di autonomia e priorità logica e temporale. Viene anche contestato il rilievo contenuto nella citata relazione tecnica di generica descrizione nella relazione allegata all’offerta tempo del personale, mezzi ed attrezzature da utilizzare per l’esecuzione dei lavori, elementi invece che la ricorrente ritiene avere esaurientemente e puntualmente specificati.

Infine, la società ricorrente ha lamentato l’incertezza e contraddittorietà della motivazione dell’impugnata determinazione dirigenziale n. 24 del 15 maggio 2014, asserendo che essa si fonda su rilievi tecnici che, oltre ad essere infondati, non sono nemmeno pertinenti con i dubbi sollevati dal Presidente della commissione – nonché responsabile unico del procedimento – sull’offerta tempo. Si sono costituite in giudizio la Geom. Francesco Verazzo Impresa di Costruzioni e la Raggio s.r.l. concludendo per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.

Si è costituito in giudizio il Comune di Roccaromana concludendo per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare; la difesa dell’amministrazione ha sollevato una prima eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, sostenendo che la mancata contestazione di autonomi profili motivazionali della determinazione gravata non ne potrebbero mai consentire l’annullamento; altra eccezione ha riguardato l’omessa impugnazione della clausola del bando che rimette alla stazione appaltante il compito di verificare l’idoneità della documentazione presentata dalle concorrenti, assegnando un potere vincolato di cui l’amministrazione avrebbe fatto puntuale applicazione.

Con motivi aggiunti, spediti per la notifica il giorno 8 luglio 2014 e depositati il 9 luglio 2014, la ricorrente, adducendo un profilo di illegittimità derivata rispetto ai vizi già dedotti con il ricorso introduttivo, ha impugnato sia la determinazione dirigenziale n. 40 del 26 giugno 2014 con cui il Comune di Roccaromana ha proceduto all’indizione della nuova gara di appalto, sia il relativo bando e disciplinare di gara recante il n. 1326 prot. del 28 giugno 2014. Alla camera di consiglio del 16 luglio 2014, con ordinanza n.1209, è stata accolta la domanda cautelare. All’udienza di discussione del 5 novembre 2014, in vista della quale sono state depositate memorie, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Devono preliminarmente essere esaminate e respinte le due eccezioni di inammissibilità del ricorso; la prima, con cui è stata dedotta la mancata specifica contestazione nel ricorso della motivazione della determinazione dirigenziale gravata; osserva il Collegio che l’eccezione è innanzitutto generica, essendosi la difesa del Comune di Roccaromana limitata a riportare il contenuto della determinazione impugnata senza specificare quale parte di essa, ritenuta fondamentale, non sarebbe stata contestata dalla società ricorrente; in ogni caso, è stata censurata l’ampiezza stessa del potere di verifica degli atti di gara esercitato dal responsabile unico del procedimento, oltre ad essere stata denunciata l’infondatezza, in fatto e dal punto di vista tecnico, dei rilievi sull’offerta tempo che hanno indotto l’amministrazione a non confermare l’aggiudicazione provvisoria; e non vi è dubbio alcuno sul fatto che l’eventuale fondatezza di siffatti aspetti patologici sia idonea a determinare l’annullamento in questa sede degli atti impugnati e la soddisfazione della pretesa azionata in giudizio dalla società ricorrente.

Nemmeno meritevole di accoglimento è la seconda eccezione, dal momento che in discussione non è l’esistenza in sé del potere di verifica – che comunque rinviene la sua fonte nella legge e non nel bando – ma le sue concrete modalità di esercizio, sia sotto il profilo dell’esistenza dei presupposti di fatto legittimanti, che del perseguimento dell’interesse pubblico specifico. Nessuna impugnazione del bando era richiesta alla società ricorrente al fine di proporre le censure oggetto del presente giudizio.

Nel merito il ricorso è fondato.

Occorre analiticamente esaminare il contenuto e le ragioni di adozione dell’impugnata determinazione dirigenziale n. 24 del 15 maggio 2014.

Il dirigente, che rispetto alla gara, ha assunto la duplice qualità di presidente della commissione e di responsabile unico del procedimento, ha ritenuto che il cronoprogramma e quindi l’offerta tempo della società ricorrente non fosse idoneo né a stipulare il contratto, avuto riguardo all’interesse pubblico alla tempestiva e regolare realizzazione delle opere, né meritevole di conseguire i cinque punti che gli erano stati assegnati dalla commissione nella seduta del 31 marzo 2014 e nella fase di riesame del 17 aprile 2014; il contrasto interno alla commissione, tra il presidente e gli altri due componenti, non avrebbe poi consentito la rinnovazione parziale del procedimento e – verosimilmente – di assegnare alla I.C.I. Impresa Costruzioni Industriali s.r.l. il punteggio pari a zero per l’offerta tempo come previsto dalla lex specialis. La mancata approvazione degli atti di gara era stata pronunciata ai sensi dell’art. 81, terzo comma del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ed ad essa si è accompagnata la decisione di ritirare il bando e di indire una nuova gara.

Osserva il Collegio che in un procedimento di gara, una volta conclusa la fase di valutazione delle offerte, affidata ad una commissione di tecnici, è individuata la migliore offerta secondo specifiche regole prestabilite, con riconoscimento della qualità di aggiudicataria provvisoria in capo alla concorrente che l’ha presentata (art.11, comma quarto del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163); gli atti vengono quindi trasmessi agli organi ordinari della stazione appaltante che, previa verifica, procedono all’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria (art. 12, primo comma del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163); segue l’aggiudicazione definitiva (art. 11, quinto comma del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163) e quindi, a seguito dell’acquisizione di efficacia (art.11, comma ottavo del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163), la stipulazione del contratto, eventualmente assoggettato ad approvazione ai sensi dell’art. 12, secondo comma del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Riguardo alla funzione specifica esercitata in ciascuna di tali fasi, l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria non può che implicare la sola verifica della legittimità e regolarità dell’attività della commissione, atteso il carattere parziale ed endoprocedimentale di tale atto; l’aggiudicazione definitiva è, invece, preceduta dall’attività di valutazione di cui all’art. 81, terzo comma del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, in cui la stazione appaltante verifica l’idoneità e la convenienza di tutte le offerte ammesse ed apprezzate in relazione all’oggetto del contratto.

I poteri de quibus non costituiscono esercizio di autotutela, ma s’inseriscono, in ragione della precipua funzione a cui sono dalla legge destinati, nell’ordinaria dinamica del procedimento di gara, differenziandone le competenze interne e tendendo alla sua naturale conclusione, da ravvisarsi nell’aggiudicazione definitiva a cui accede la fase negoziale di stipulazione ed esecuzione.

In tale ottica, tali poteri non possono che procedere unidirezionalmente e non in modo retroattivo, evolvendo verso la conclusione del procedimento, sebbene sia possibile che questo, come nel caso di specie, si concluda senza un’aggiudicazione definitiva.

Ovviamente, resta ferma l’immanente potestà di autotutela decisoria con cui la stazione appaltante, questa volta attivando un distinto e nuovo procedimento di secondo grado, può intervenire anche su atti del procedimento non interessati dalle modalità concrete del suo svolgimento, ma per raggiungere finalità differenti, quali ad esempio il ritiro del bando per erronea formulazione, per l’esigenza di modificare le regole di gara, l’oggetto del contratto, o per fronteggiare diversamente necessità sottese all’indizione della procedura.

Va aggiunto che mentre le competenze generali di materia di autotutela seguono le regole proprie del contrarius actus e non possono che giungere alla cassazione totale o parziale degli atti di primo grado, in ragione dei presupposti giuridici e di fatto ascrivibili alle specifiche categorie provvedimentali di riferimento, il rapporto di progressione interno al procedimento tende ad attivare un meccanismo di tipo collaborativo tra i suoi protagonisti, segnatamente tra la commissione di gara, il responsabile unico del procedimento e il dirigente competente all’adozione dell’aggiudicazione definitiva; sinteticamente, l’approvazione degli atti di gara ben può prevedere un potere di remand alla commissione, onde giungere ad una soluzione condivisa, come, d’altra parte, configurabile a livello generale nel rapporto tra responsabile unico del procedimento e dirigente rispetto alla possibilità di discostarsi dai risultati dell’istruttoria ai sensi dell’art. 6, primo comma, lettera e) della legge 7 agosto 1990 n. 241. Nell’ipotesi in cui non sia possibile pervenire ad una decisione condivisa, la conclusione del procedimento sarà negativa, ossia di mancata aggiudicazione provvisoria; rispetto al potere di aggiudicazione definitiva, oggetto di verifica non sarà la regolarità degli atti di gara, ma la convenienza e idoneità dell’offerta, mercè l’attivazione di un potere di amministrazione attiva rimesso al solo dirigente a cui spetta il compito di valutare la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 81, terzo comma del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e quindi, la stipulabilità del contratto, dal punto di vista della buona amministrazione; va specificato che si tratta di un compito che la legge non limita alla verifica dell’offerta che sia stata dichiarata aggiudicataria provvisoria, ma di tutte quelle ammesse alla gara, dovendo, in caso di ricusazione della migliore offerente, il dirigente motivatamente rimettere gli atti alla commissione perché si proceda ad una nuova aggiudicazione provvisoria, fino all’individuazione di un’offerta conveniente e idonea ai sensi del citato art. 81.

Con riferimento al caso in esame il dirigente – che aveva svolto le funzioni di presidente della commissione e di responsabile unico del procedimento – ha ricusato l’offerta della ricorrente assumendo l’inidoneità del cronoprogramma presentato in allegato a costituire elemento di futura stipulazione ai sensi dell’art. 137 del d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207. In realtà, ai fini del controllo sulla procedura di gara, oggetto di verifica avrebbe dovuto essere la sola offerta tempo intesa come elemento valutabile ai fini del punteggio – e non come condizione di stipulabilità – che, come risulta dalla documentazione di gara, era stata inequivocabilmente indicata in 150 giorni, come assunzione di impegno alla conclusione certa dei lavori (allegato 8 della produzione del Comune); a parte l’assenza di dubbi sull’offerta, va aggiunto che, in ogni caso, ogni criticità in tal senso giammai avrebbe potuto comportare un esito infruttuoso della gara, atteso che il bando, a pagina 21, neutralizza la rilevanza dell’offerta tempo, prevedendo che in caso di carenza di documentazione o motivazione, sarebbe stato assegnato un punteggio pari a zero per l’elemento “tempo” e, in ipotesi di aggiudicazione, il termine dei lavori sarebbe stato quello previsto nel capitolato speciale.

Pertanto, non sussistevano le condizioni perché il responsabile unico del procedimento potesse procedere alla non approvazione degli atti di gara; d’altra parte, egli ha attivato il potere di remand sollecitando il necessario rapporto collaborativo con la commissione, convocandola per la seduta del 17 aprile 2014, ma, rispetto alla decisione di tale organo di confermare la precedente aggiudicazione provvisoria, la decisione monocratica di non approvazione per motivi esaminati e superati dal collegio, unico organo competente alla valutazione delle offerte, postulerebbe un’inammissibile duplicazione della medesima attività. In altri termini, il potere di approvazione non può spingersi fino al punto di determinare una sostanziale sostituzione della commissione, di fatto azzerandone i compiti, attraverso una decisione autonoma e susseguente da parte di chi sia chiamato solo ad operare un controllo estrinseco.

Quanto alla decisione di non aggiudicazione per assenza di una condizione di stipulabilità, trattasi di un potere, ratione temporis, esercitato intempestivamente da parte della stazione appaltante, in quanto detta valutazione presuppone la stabilità della posizione dell’aggiudicatario, ottenibile solo una volta compiuta l’approvazione degli atti di gara e la conclusione della fase concorrenziale vera e propria.

Infine, come già evidenziato in fase cautelare, non si rivela legittima nemmeno la decisione del Comune di Roccaromana di sostanziale ritiro dell’intera procedura e l’integrale sua rinnovazione, trattandosi dell’esercizio di autotutela decisoria priva di idonea giustificazione, laddove i dubbi evidenziati dal presidente della commissione sull’offerta tempo della ricorrente avrebbero al più, potuto determinare la regressione del procedimento alla fase di valutazione delle offerte, senza né coinvolgere fasi del procedimento immuni da aspetti di criticità, né risolvere l’esigenza di replicare un procedimento le cui regole generali mai avevano dato luogo a dubbi di legittimità.

Dalle considerazioni che precedono discende la fondatezza dei primi due motivi di ricorso.

Occorre, ora, esaminare i profili di censura che afferiscono all’inidoneità dell’offerta tempo e del relativo cronoprogramma della società ricorrente.

Al fine di rilevare le ragioni di natura tecnica che hanno giustificato la mancata approvazione degli atti di gara, occorre evidenziare che nell’impugnata determinazione n. 24 del 15 maggio 2014 non ne sono rappresentate di proprie del dirigente, limitandosi egli a rinviare alla consulenza tecnica n. 1203 di protocollo recante la stessa data del 15 maggio 2014. Ebbene, rispetto alle perplessità sorte sul cronoprogramma nella seduta ordinaria del 31 marzo 2014, ossia l’anticipazione di elementi economici dell’offerta, l’elaborato tecnico di supporto a cui il dirigente compie integrale rinvio, esclude tale ipotesi, ritenendola “alquanto priva di sostanza”. Ne discende che, al fine di evitare un sintomo di manifesta contraddittorietà, occorre accedere ad un’interpretazione del provvedimento impugnato che esclude tra i vizi del cronoprogramma quello di violazione del principio di segretezza, confermando l’insussistenza di ragioni ostative alla regolare conclusione della fase del confronto concorrenziale; argomentazione, d’altronde, su cui tace la parte motiva della determinazione impugnata.

Occorre, pertanto, soffermarsi sui rilievi contenuti nella richiamata relazione tecnica circa la corrispondenza tra l’offerta tempo, pari a 150 giorni, e quella risultante dal cronoprogramma che si assume essere invece di 149 giorni e quindi non corrispondente ed inidonea alla stipulazione del contratto.

Il calcolo effettuato dal consulente si fonda sul rilievo per cui le voci “allestimento cantiere e rilievi (N.D.1), “smobilizzo cantiere (N.D.8) e “Lavorazioni derivanti dalla proposta tecnica (N.D. 9), non sono sovrapposte graficamente; inoltre, per la voce “rifacimento facciate delle proprietà private e della Chiesa (N.D.3)” sono indicati 8 giorni di lavorazione, mentre dal grafico risultano 5 lavorazioni per 4 giorni, per un totale di 20 giorni. Ulteriore motivo di incongruenza sarebbe la mancata indicazione dei mezzi d’opera da usare in proprietà e quelli assunti a nolo, per i quali la società ricorrente si sarebbe limitata ad esibire il libro dei beni ammortizzabili e a specificare che alcune attrezzature sarebbero state noleggiate.

Ebbene, osserva il Collegio che nessuno di tali rilievi è idoneo a giustificare un giudizio di inaffidabilità del cronoprogramma ai fini della stipulazione, né a smentire comunque l’impegno della società ricorrente a concludere i lavori entro 150 giorni.

Invero, va premesso che il rapporto tra giorni parziali e durata complessiva dei lavori non è di consecutività assoluta, essendovi lavorazioni sovrapponibili. Dalla consultazione del diagramma di GANTT emerge chiaramente che le attività di “allestimento cantiere e rilievi (N.D.1), e “smobilizzo cantiere (N.D. 8) , non coincidono, ratione temporis, con la voce N.D. 9, che riguarda i lavori veri e propri; tale situazione, lungi dal costituire un’erronea rappresentazione dell’evoluzione dei lavori e della sua tempistica, trova conferma nella naturale non sovrapponibilità di tali interventi, essendo le voci N.D.1 e N.D. 8 rispettivamente un prius ed un posterius esclusivi, necessariamente autonomi e strumentali rispetto all’esecuzione delle opere. Di qui, la corretta rappresentazione di tali voci nel cronoprogramma della società ricorrente.

Quanto all’indicazione del tempo relativo alla lavorazione N.D.3, dall’esame del diagramma di GANTT emerge chiaramente che l’indicazione quantitativa di 8 giorni è frutto di un errore materiale, in quanto dalla latistante rappresentazione grafica di colore verde, si evince la corrispondenza tra le cinque lavorazioni da quattro giorni ciascuna, pari a venti giorni, ed il loro inserimento nella tempistica generale dei lavori, sempre da valutarsi in base al principio di sovrapponibilità, da tale punto di vista rimasto incontestato da parte del responsabile unico del procedimento e dal consulente di parte.

Avuto riguardo all’indicazione dei mezzi d’opera, nella relazione tecnica giustificativa del tempo offerto è dato leggere che “i mezzi impiegati sono quelli di proprietà dell’impresa”, adeguatamente soddisfacendo tale dichiarazione l’allegazione del libro dei beni ammortizzabili; il ricorso al noleggio, lungi dal configurarsi come soluzione ordinaria circa la disponibilità dei mezzi, è posto invece solo come eventualità operativa aggiuntiva al fine di ottimizzare le lavorazioni, quindi per migliorarne ancor più la qualità promessa, senza compromettere i tempi e l’assetto organizzativo di base.

Dalle considerazioni che precedono discende l’illegittimità della determinazione impugnata, così come della deliberazione di Giunta n. 34 del 15 maggio 2014 di presa d’atto, nonché di tutti gli atti di indizione della nuova procedura di gara, impugnati con i motivi aggiunti; va evidenziato, per completezza, che nessuna rilevanza assumono a fini motivazionali le considerazioni espresse dal Presidente della commissione sul cronoprogramma della società ricorrente nella seduta straordinaria nel 17 aprile 2014, trattandosi di meri argomenti di discussione che si sono risolti nella volontà collegiale di conferma dell’aggiudicazione provvisoria, argomenti, tra l’altro, nemmeno ripresi nella determinazione dirigenziale di mancata approvazione degli atti del procedimento.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati. Spese compensate.

 

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6 commenti

  1. E mo ci dobbiamo pure sopportare un altro imminente manifesto di rinnovamento.Du cojoni!!!!!piú illegale di questa gara d’appalto c’é solo la ditta che ha fatto causa…..e qui mi fermo

  2. Poveri noi , roccaromana sta affondano

  3. Bella figura ha fatto il nostro Comune. Ci conoscono pure al Tar di Napoli per la grande competenza legale dimostrata. …. Stendiamo un velo pietoso.

  4. Caro Tizio e non solo anche Caio ci conosce molto bene.Ci vuole la corazza e subito.

  5. Cari cittadini , ho fatto una piccola riflessione : ma la spazzatrice ( bat mobile ) , che fine ha fatto ????? Sono anni che non si vede piu ingiro per il paese , perche ‘ e’ chiaro che non serviva per il nostro paese , consumava solo gasolio e faceva divertire l ‘ autista . Ora mi domando che fine a fatto ????? Forse il ferro vecchio l’ ha portata via…… Chiaramente per cane randagio era solo una curiosita’

  6. corrire della sera

    Sembra che il secondo cittadino ( pacculisso ) , per ragini ancora da chiarire , abbia modifaco l’ orario di accesso in palestra tanto da fare ingresso alle ore 13 :30 per far si che nel caso avesse ingerito carne di pecora ( statiglianese) , per quel ora ha sicuramente digerito , e quindi si puo’ aggrapparsi alla barra dei pesi e scaricare tutto lo stress del lavoro