Ultim'ora

PIETRAMELARA – Circumvallazione, il Tar accoglie il ricorso della D’Angelo Costruzioni: annullati gli atti del comune

PIETRAMELARA –  Realizzazione della ciurcumvallazione, il Tar ha bocciato le scelte del comune di Pietramelara annullando gli atti impugnati dalla ditta D’Angelo Costruzioni. I giudici partenopei si sono pronunciati sul ricorso numero di registro generale 3489 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società D’Angelo Costruzioni. Con la nota  3428 del 15 luglio 2013 con la quale il responsabile del comune di Pietramelara ha disposto la risoluzione del contratto di appalto rep. n. 3/2011, relativo alla realizzazione della strada di collegamento alle strade provinciali di Pietramelara, Baia e Latina Vairano. L’interdittiva impugnata, sulla base della relazione del Gruppo Interforze del 28/6/2013, deriva dai seguenti elementi informativi: le dichiarazioni rese da più collaboratori di giustizia sul conto del costruttore Claudio Schiavone, socio di maggioranza ed ex amministratore della società, riferiscono la sussistenza di rapporti direttori tra lo stesso ed un clan camorristico per il tramite del cugino del capoclan;  l’attività investigativa compendiata nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 679/2011 emessa dal GIP del Tribunale di Napoli ha evidenziato l’esistenza di rapporti tra il predetto Claudio S. e tale Nicola F., tratto in arresto nell’ambito dell’operazione denominata “Normandia 2” per violazione dell’art. 416-bis c.p.;  due cugini del capoclan risultano dipendenti della società ricorrente ed altro dipendente risulta imputato per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e turbata libertà degli incanti.
I giudici, scrivono nella sentennza, ritengono che: “il provvedimento interdittivo si palesa viziato per difetto di istruttoria e di motivazione, con conseguente illegittimità derivata dagli atti consequenziali adottati dall’amministrazione comunale rispetto al contratto di appalto. L’accoglimento delle doglianze avverso l’informativa prefettizia comporta l’assorbimento delle ulteriori censure, fra cui la doglianza rivolta direttamente avverso l’atto risolutorio dell’amministrazione comunale, per violazione dell’articolo 93 del codice antimafia.  Dunque deve concludersi in termini più generali che la stazione appaltante, mentre può richiamare l’informativa a supporto della decisione di risolvere il contratto, senza addurre particolari giustificazioni, ha viceversa il dovere di motivare adeguatamente nel caso in cui, nonostante la presenza di un inquinamento mafioso, l’interesse pubblico alla completa esecuzione del contratto è così pregnante da legittimare un’impresa sospetta ad effettuare lavori pubblici. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di causa in considerazione della disputabilità delle questioni trattate, fermo restando il rimborso da parte dell’amministrazione in prevalenza soccombente del contributo unificato anticipato dalla società ricorrente”.

Guarda anche

Capua – Museo Provinciale Campano, inaugurata la mostra bipersonale “Genesi” (il video)

Capua – E’ stata inaugurata la scorsa domenica, 21 aprile 2024, nella splendida cornice del …