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Caiazzo – Falso documentale colposo per gratuito patrocinio: assolto,  il fatto non sussiste

Caiazzo – La vicenda giudiziale, trae origine, da una richiesta di gratuito patrocinio di un caiatino – Domenico Bruno – per la causa civile di divorzio dello stesso.  L’Avvocato Alessandra Cerreto ha reso la professionale assistenza, durante tutto lo svolgimento del processo di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con spese a carico dello Stato. A seguito della sentenza di accoglimento della domanda giudiziale, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emetteva decreto di liquidazione del gratuito patrocinio, al difensore costituito. Interveniva, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate con una richiesta di revoca del beneficio concesso, ritenendo che Bruno avesse dichiarato il falso al momento dell’autocertificazione, limitatamente al reddito dei componenti il nucleo familiare, provocando, l’apertura del processo penale. La contestazione formalizzata dall’Agenzia delle Entrate è stata la violazione dell’Art. 95 del D.P.R. n 115/2002 (Testo unico delle disposizioni in materia di giustizia) e la stessa Procura ha contestato il delitto previsto dall’art. 95 del D.P.R. n 115/2002, per omissioni e false dichiarazioni del richiedente. Celebratasi l’udienza preliminare, innanzi al GIP, del Tribunale penale di Santa Maria Capua Vetere,  l’avvocato Cerreto produceva ampia documentazione dimostrativa del vero reddito dell’imputato  per l’ anno 2016  (periodo contestato)  e dell’effettivo nucleo familiare del proprio assistito, ritenendo che l’erronea compilazione dell’istanza difettava della volontà di ingannare lo Stato e comunque si era al cospetto di falso “ innocuo” irrilevante ai fini del reddito utile , per ottenere il gratuito patrocinio da parte del sig. Bruno durante, la lunga discussione  avvenuta all’udienza preliminare , il difensore ha evidenziato che il reato contestato necessiti  del dolo generico, argomentando, circa l’esclusione  della penale responsabilità dell’imputato in quanto avrebbe agito con leggerezza e negligenza  e  tale condotta integrerebbe  il falso documentale colposo, non incriminabile. Con sentenza numero 24 il Giudice per le Indagini Preliminari ha dichiarato il non luogo a procedere per il reato ascritto a Domenico Bruno perché il fatto non sussiste.  Grande soddisfazione per l’assistito e  per il legale Alessandra Cerreto da sempre disponibile a cimentarsi in difese penali e civili, con lo strumento del gratuito patrocinio, garanzia costituzione del diritto alla difesa a zero spese per gli assistiti meno abbienti.

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