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VAIRANO PATENORA – Caso Di Nocera, il dirigente dovrà essere reintegrato nelle funzioni. Ecco le fasi salienti della vicenda

VAIRANO PATENORA – Caso Di Nocera, ora il dirigente dovrà essere reintegrato nelle proprie funzioni dirigenziale con il versamento delle differenze stipendiali dalla sospensione all’effettiva reintegra. Ecco tutti ipunti salienti della complicata vicenda che ha traverso ben tre amministrazione comunale e che potrebbe detgerminare un ulteriore salasso per le casse del municipio.

In data 14.07.2006 davanti al Collegio di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Caserta, previo l’esperimento delle procedure di legge, veniva redatto verbale di conciliazione, su proposta collegiale, con il quale vi era da parte dell’Ente il riconoscimento dell’inquadramento con la qualifica dirigenziale a decorrere dalla data di immissione in servizio in favore del ricorrente.

Il 21.02.2007, la Giunta Comunale con delibera n. 34 recepiva il verbale di conciliazione del 14.07.2006, riconoscendo al DI NOCERA quanto indicato nel verbale stesso, dando mandato all’ufficio personale competente per il dovuto inquadramento e per gli atti consequenziali.

Il 15.03.2007 con determina n. 96 dell’Ufficio personale si  provvedeva all’inquadramento del ricorrente la qualifica di dirigente;

L’11/07/2008 con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 si provvedeva al riassetto organizzativo dell’ente con conferimento al Di Nocera Gaetano di tutti gli incarichi dirigenziali a tempo indeterminato;

Il 23/04/2010 la Giunta Comunale del Comune di Vairano Patenora emanava delibera n. 80, priva dei dovuti pareri tecnici, con la quale si stabiliva di revocare la attribuzione della qualifica dirigenziale al ricorrente, sulla base della sentenza n. 527 del 26/03/2010 della Corte dei Conti — sezione giurisdizionale per la Campania;

Effettivamente in data 29/04/2010 la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Campania di Napoli notificava al Comune di Vairano Patenora sentenza n.527 emessa il 26/03/2010 con la quale definitivamente pronunciando nel giudizio instaurato con citazione depositata presso questa Sezione Giurisdizionale il 11.07.2008 con la quale la Procura Regionale ha evocato in giudizio i signori Massimo VISCO, Pasquale ZOMPA, Nicola RAFFAELE e Domenico DE LUCA, rispettivamente Sindaco ed Assessori del Comune di Vairano Patenora, per sentirli condannare al pagamento, per quote, di € 36.263,92 in favore del predetto Comune, oltre rivalutazione monetaria e spese di giustizia, a titolo di risarcimento del danno determinato mediante espressione di voto favorevole all’adozione della deliberazione di G.C. del Comune di Vairano Patenora n. 119 del 30.06.2006, così decideva:

1. RIGETTA l’istanza d’integrazione del contraddittorio;

2. CONDANNA i convenuti al pagamento, in favore del Comune di Vairano Patenora, della somma complessiva di € 36.263,92, per tutti oltre rivalutazione monetaria, da ripartirsi come segue: il 50% (€ 18.131,96) a carico di Massimo VISCO, il 30 % (€ 10.879,18) a carico di Pasquale ZOMPA ed il 10% (€ 3.626.39) ciascuno a carico di Nicola RAFFAELE e Domenico DE LUCA). Tali somme saranno gravate di interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.

A tale decisione perveniva ritenendo che con la deliberazione di G.C. del Comune di Vairano Patenora n. 119 del 30.06.2006 è stata avallata la scelta di accogliere le pretese del dr. Gaetano Di Nocera, dipendente del Comune di Vairano Patenora (cat. D3 ex VIII q.f.) come responsabile dell’ufficio legale e personale–posizione di staff-vice segretario, che aveva chiesto l’inquadramento nella figura dirigenziale ai sensi della legge n. 27/1997 abolitiva della figura del procuratore legale ed unificativa delle carriere di avvocato e procuratore legale, indirizzando in tal senso la conciliazione (da svolgersi presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Caserta ai sensi dell’art. 410 c.p.c.), nonché conferendo – sempre con la precitata delibera giuntale n. 119/2006 – il relativo potere all’avv. Ernesto De Angelis, incaricato di rappresentare l’Amministrazione comunale nel collegio di conciliazione;

La notifica della predetta sentenza, pervenuta successivamente alla emanazione della delibera impugnata (SIC!!!), era inviata, come previsto dal D.P.R. 24/06/1998, n. 260, ed accompagnata da missiva relativa alle modalità di esecuzione del titolo e di invito ad eventuale richiesta di parere alla Corte dei Conti sulla interpretazione dello esecuzione della sentenza a mente dell’art. 25 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti e dell’art. 6 del D.P.R. 24/06/1998, n. 260; nulla naturalmente veniva comunicato dalla Corte dei Conti in merito alla revoca della qualifica dirigenziale;

Il 14/05/2010 con determinazione n.10 e Reg. generale n. 184 dell’Ufficio Personale veniva revocata la posizione economico-retributiva del ricorrente relativa all’inquadramento nella posizione dirigenziale;

9)- Il 14/05/2010 il ricorrente presentava atto di invito e diffida al Comune di Vairano Patenora, prot. 4102, con il quale chiedeva la revoca della delibera n. 80/2010 in quanto illegittima, nulla e priva di efficacia; in seguito a tale diffida il Comune emetteva ulteriore delibera n. 94 del 21/05/2010 di conferma della delibera n. 80;

10)- Il 24/05/2010 il ricorrente presentava nuova diffida per l’annullamento della delibera n.80/2010 e di reintegra nella qualifica dirigenziale, rimasta, more solito, senza riscontro ;

11)- Il  13/05/2010 a mezzo del Prof. Avv. Felice Laudadio i Sigg. Massimo Visco, Nicola Raffaele e Pasquale Zompa notificavano al Comune di Vairano Patenora appello alla Corte dei Conti – Sezioni Centrali Giurisdizionali di ROMA avverso la sentenza n.527/2010 posta a fondamento della sospensione / revoca de quo;

12)- La Sezione Prima Centrale di Appello della Corte dei Conti – la medesima investita del gravame promosso dagli ex componenti della Giunta Comunale avverso la sentenza n. 527/2010 della Sezione per la Campania ha ribadito il proprio consolidato orientamento ritenendo la piena legittimità dell’operato della Giunta Visco la quale ha agito nel rispetto della legge;

13)- In buona sostanza la Corte dei conti di appello ha ritenuto che la Giunta Visco nel riconoscere transattivamente la qualifica Dirigenziale all’Avv. Di Nocera ha esercitato una legittima facoltà prevista dalla legge ed anzi ha agito ritenendo opportuno evitare una soccombenza in giudizio, ritenuta probabile, per di più in presenza di una norma di legge che consente anche alle pubbliche amministrazioni la transazione giudiziale, anzi incentiva tale strumento;

14)- la nullità (per illiceità della causa) affermata da parte della Procura e confermata dalla Corte di Conti Sezione Giurisdizionale per la Campania  con riferimento all’atto di transazione che riconosceva il diritto dell’avv. Di Nocera all’ottenimento della qualifica dirigenziale era tutt’altro che sicura. Ed invero,sempre per quanto detto dalla Corte dei Conti d’Appello, vi sono plurimi arresti giurisprudenziali, tanto del Giudice civile del lavoro (cfr. Tribunale di Napoli, sentenza 4 marzo 2003, n. 1392) che del G.A. (Consiglio di Stato, 2 febbraio 2009, n. 561, citata anche dal primo Giudice) le quali affermano proprio il contrario, e cioè il diritto degli avvocati di ente pubblico, di qualifica direttiva, ad essere inquadrati nella dirigenza, proprio (e solamente) in virtù dell’entrata in vigore della L. n. 27/1997, che aveva unificato le figure professionali di avvocato e di procuratore legale. Anzi, risulta che l’avv. Di Nocera attivò il contenzioso, proprio a seguito di alcune di tali pronunzie, i cui principi riteneva potessero essergli estesi. E tale circostanza, evidentemente, rileva anche in punto di sussistenza dell’illiceità del comportamento e della stessa colpa grave in capo al soggetto agente.

15)- Attualmente l’avv. Gaetano Di Nocera ha in insaturato contro il Comune di Vairano Patenora un giudizio per la reintegra nella posizione Dirigenziale ritenendo l’operato dell’Amministrazione Robbio, come confermato dalla Corte dei Conti d’appello, errato e lesivo dei suoi legittimi diritti; inoltre, pendono altri due giudizi per il pagamento degli arretrati contrattuali e per le differenze stipendiali per i quali si è in attesa del pronunciamento del giudice del lavoro sulla concessione della provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi;

16)- a mente di quanto previsto dalla stessa delibera n. 34 del 21.02.2007 l’Avv. Di Nocera dovrà essere reintegrato nella posizione Dirigenziale con il versamento delle differenze stipendiali dalla sospensione all’effettiva reintegra;

 

 

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