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VAIRANO PATENORA – Caso di Nocera, Martone interrogata Cantelmo: cosa farai per recuperare i soldi?

VAIRANO PATENORA –  “Si premette in primo luogo, come da sempre precisato,che la presente richiesta non ha alla base alcun elemento di lotta politica personale nei confronti del dipendente che ricopre, alla data attuale, ancora la nomina nella responsabilità di Dirigente Unico del Comune. Data l’ufficialità della Sentenza di cui in oggetto,formalmente depositata agli atti del Consiglio dal consigliere Raffaele Del Vecchio, vi è l’obbligo dei sottoscritti di adempiere al pieno rispetto degli Organi Comunali e della Legge; evitare ogni possibile rischio o partecipazione alla possibile accusa di Omissione di Atti d’Ufficio; la dovuta e obbligatoria  informazione dei cittadini Vairanesi.
Come è di vostra conoscenza la questione in oggetto ha avuto ben due pronunce di colpa e responsabilità dei componenti la Giunta Comunale del 2002/2007, con le sentenze della CORTE CAMPANA 527/2010 e 1308/2012; condannandoli al reintegro delle somme corrisposte ai dipendente Di Nocera Gaetano, poiché illegittima la nomina a Dirigente in assenza di dovuto,obbligatorio, Concorso.
Successivamente, con sentenza 366/2013, la Prima Sezione Centrale della Corte dei Conti, riforma le motivazioni di colpa delle due precedenti sentenze campane richiamate e pur pronunciandosi centralmente sulla inesistenza delle colpe addebitate agli assessori, non chiarisce, con inequivocabile giudizio, se vi era legittimità o meno nell’accredito del ruolo di Dirigente all’avv. Di Nocera, anche in conseguenza della non pertinenza della Corte dei Conti a pronunciarsi in materia di Lavoro.
Considerata la evidente opposizione del Procuratore presente all’emissione della richiamata sentenza nazionale 366, la CORTE D’APPELLO CENTRALE,TERZA SEZIONE, con Sentenza in oggetto 11/2016, ribalta totalmente la prima sentenza nazionale e senza ombra di dubbio, in modo inequivocabile; fa salva la gravità dei componenti  della Giunta  richiamata, sia pure ritenuti responsabili, individuando nei due avvocati conduttori e firmatari della Conciliazione(Stellato e De Angelis) la grave responsabilità, anche penale, ma chiarisce e si pronuncia sulla totale inequivocabile illegittimità del ruolo di dirigente assegnato a Di Nocera, senza dovuto concorso dirigenziale.
E inequivocabile il richiamo della Corte, nell’ultima Sentenza, che detto dipendente può svolgere solo mansioni di Avvocato dell’ Ente e Vice Segretario, per il quale ha superato specifico concorso. Ciò predetto, considerato responsabilmente che,in ogni caso, non ci risulta in Pianta Organica la costituzione del posto di Dirigente Unico e che a questa responsabilità il dipendente Di Nocera è stato chiamato per determina sindacale, come consente il TUEL 267/2000 per personale di fiducia del sindaco, per un massimo di due anni, SI CHIEDE DI CONOSCERE PER ISCRITTO:
1)Se è stato valutato il superamento dei due anni richiamati ,quali provvedimenti assunti, se vi sono stati compensi aggiuntivi oltre il periodo d’obbligo e il loro ammontare;
2)Quanto è stato effettivamente liquidato dalle precedenti amministrazioni al dipendente Di Nocera, nonché ulteriori evidenti rateizzazioni dell’attuale amministrazione, per le quantificazione illegittima concordata in precedenza; cosa s’intende fare per il recupero delle somme non dovute.
3)Quali provvedimenti s’intendono assumere per il recupero di tutte le somme non dovute, dato il consistente ammontare che oltrepassa i 100.000 Euro,e quali atti s’intendono predisporre in relazione alla richiamata sentenza 11/2016.
4)Agli Uffici in indirizzo si prega di predisporre in apposita documentazione in fotocopia o in visione, in relazione a quanto oggetto della presente.”.
(Per Il Gruppo Consiliare Torre – Giovanni Martone)

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