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CIORLANO / GIOIA SANNITICA – Latte alla diossina e danni, respinto il ricorso della Via Lattea spa

CIORLANO / GIOIA SANNITICA – Lattea alla diossina, respinto dai giudici del Tar il ricorso presentato dalla società Via Lattea spa. La decisione del tribunale si innesta sul ricorso 4542 del 2009 presentato dall’azienda agricola con allevamenti bufalini nel comune di Gioia Sannitica e Ciorlano, contro la regione Campania per l’annullamento della nota regionale emessa contro la Via Lattea spa dopo il riscontro della positività alla diossina. L’azienda esercente dal 1995 attività nel settore agricolo (allevamento bovini e produzione di latte crudo), nei due diversi centri aziendali zootecnici ubicati nella Provincia di Caserta, in Comune Gioia Sannitica e Comune di Ciorlano , è una delle principali aziende operanti nel comparto dell’allevamento bufalino della Regione, di recente interessato da una serie di emergenze zootecniche a carattere economico-ambientale e sanitario, che hanno messo in crisi la stabilità strutturale del settore ed il regolare funzionamento della filiera produttiva .
In particolare, nel corso del 2008, il comparto dell’allevamento bufalino, e segnatamente quello della Provincia di Caserta, è stato colpito dall’emergenza zootecnica della diossina, che ha determinato un notevole calo delle vendite della mozzarella di bufala campana, con conseguenti gravi ripercussioni economiche per tutte le aziende del comparto e, nel caso di specie, per l’azienda Via Lattea.
In conseguenza dei gravi danni causati dall’evento diossina, con istanza del 3 febbraio 2009 – acquisita al prot. della Giunta regionale n. 95880 in data 4 febbraio 2009 ed al prot. n. 0102638 (Se.S.I.R.C.A.), in data 5 febbraio 2009 – l’esponente ha chiesto alla Regione Campania l’erogazione di indennizzi, a compensazione dei costi sostenuti dall’azienda in conseguenza della riscontrata presenza di diossina nel proprio allevamento bufalino (Az. 041CE245) sito nel Comune di Gioia Sannitica (CE), nella relativa istanza rappresentando i danni subiti in conseguenza del sequestro sanitario cautelativo disposto dall’A.S.L. di Caserta in data 31 maggio 2008, a seguito della riscontrata presenza di residui indesiderati di diossina nel predetto allevamento. Al riguardo, con il citato provvedimento di sequestro – successivamente convalidato con ordinanze del Sindaco di Gioia Sannitica rispettivamente del 3 e del 23 giugno 2008 – sono state disposte nei confronti del suddetto allevamento della Via Lattea le seguenti misure sanitarie:
il sequestro dell’intera mandria allocata presso la unità produttiva dell’allevamento;
la distruzione della intera produzione di latte a far data dal sequestro della mandria bovina;
il divieto di utilizzo e la distruzione dello stallatico prodotto in azienda;
Soltanto in data 7 agosto 2008, il Sindaco del Comune di Gioia Sannitica emetteva l’ordinanza n. 33 di dissequestro della mandria, confermando, tuttavia, nel medesimo provvedimento, il divieto di utilizzo e l’ordine di distruzione dello stallatico. Nella predetta istanza la Via Lattea ha dato alla Regione opportuno riscontro dei provvedimenti assunti dalle Autorità di settore e dei conseguenti costi economici sostenuti per effetto dei provvedimenti medesimi, così individuati:
costi per la raccolta e lo smaltimento del latte inquinato e dello stallatico;
grave perdita del fatturato, avendo i provvedimenti sanitari determinato una forte riduzione della produzione lattiera, dovuta sia alla variazione delle razioni alimentari, sia all’esigenza di sostenere i costi legati alla raccolta ed alla distruzione del latte inquinato;
costi determinati dal drastico calo della capacità produttiva della mandria, proseguito anche dopo l’adozione del provvedimento di dissequestro dell’allevamento bufalino.
Di tali costi la Via Lattea ha dato conto alla Regione, allegando alla istanza di erogazione indennizzi e contributi idonea documentazione e fatture relative a costi regolarmente contabilizzati e sostenuti per smaltimento latte inquinato ed abbattimento carcasse (euro 145.730,77), relative a consegne di latte effettuate nel mese di maggio 2008 (euro 825.000,00), per smaltimento dello stallatico (euro 28.800,00), per lo smaltimento del trinciato di mais (euro 72.000,00);

 

LA SENTEZA:
sul ricorso numero di registro generale 4542 del 2009, proposto da:
VIA LATTEA S.P.A., con sede in Milano, al Corso di Porta Vittoria, n. 18, in persona del legale rappresentante, Petracca Cesare, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Amalia Marotta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Francesco Musella in Napoli,all Centro Direzionale, is. F/12;

contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Calabrese ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via S. Lucia, n. 81;

per l’annullamento, previa sospensione

– della nota del 28 maggio 2009 (prot. n. 2009.0458017) – comunicata in data 1° giugno 2009 – della Giunta Regionale “Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario Settore Specializzazione Informazione Ricerca e Consulenza in Agricoltura” (Se.S.I.R.C.A.), in data avente ad oggetto: “Positività alle diossine. Richiesta Indennizzo/contributo. Inaccoglibilità dell’istanza”, con la quale la Regione Campania ha respinto l’istanza della Via Lattea S.p.A. del 3 febbraio 2009, acquisita al prot. n. 95880 (Se.IPA) in data 4 febbraio 2009;

– per quanto di ragione, della nota del 17 marzo 2009 (prot. 2009.0228480) – comunicata in data 23 marzo 2009 – della Giunta Regionale Se.S.I.R.C.A., avente ad oggetto. “Positività alle diossine. Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza”;

– di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso o consequenziale;

e per la condanna

dell’intimata Regione al risarcimento dei danni patiti e patiendi conseguenti alla illegittimità dei provvedimenti impugnati.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in dell’intimata Regione;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Vista l’ordinanza n. 2203 del 24 settembre 2009 di questa Sezione:

Uditi – Relatore alla pubblica udienza del 25 giugno 2015 il dr. Vincenzo Cernese – i difensori delle parti, come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

Espone, in fatto, la società La Via Lattea S.p.A. – azienda esercente dal 1995 attività nel settore agricolo (allevamento bovini e produzione di latte crudo), nei due diversi centri aziendali zootecnici ubicati nella Provincia di Caserta, in Comune Gioia Sannitica (Az. 030CE015) e Comune di Ciorlano (Az. 041CE245), una delle principali aziende operanti nel comparto dell’allevamento bufalino della Regione, di recente interessato da una serie di emergenze zootecniche a carattere economico-ambientale e sanitario, che hanno messo in crisi la stabilità strutturale del settore ed il regolare funzionamento della filiera produttiva – che:

– in particolare, nel corso del 2008, il comparto dell’allevamento bufalino, e segnatamente quello della Provincia di Caserta, è stato colpito dall’emergenza zootecnica della diossina, che ha determinato un notevole calo delle vendite della mozzarella di bufala campana, con conseguenti gravi ripercussioni economiche per tutte le aziende del comparto e, nel caso di specie, per l’azienda Via Lattea;

– in conseguenza dei gravi danni causati dall’evento diossina, con istanza del 3 febbraio 2009 – acquisita al prot. della Giunta regionale n. 95880 in data 4 febbraio 2009 ed al prot. n. 0102638 (Se.S.I.R.C.A.), in data 5 febbraio 2009 – l’esponente ha chiesto alla Regione Campania l’erogazione di indennizzi, a compensazione dei costi sostenuti dall’azienda in conseguenza della riscontrata presenza di diossina nel proprio allevamento bufalino (Az. 041CE245) sito nel Comune di Gioia Sannitica (CE), nella relativa istanza rappresentando i danni subiti in conseguenza del sequestro sanitario cautelativo disposto dall’A.S.L. di Caserta in data 31 maggio 2008, a seguito della riscontrata presenza di residui indesiderati di diossina nel predetto allevamento;

– al riguardo, con il citato provvedimento di sequestro – successivamente convalidato con ordinanze del Sindaco di Gioia Sannitica rispettivamente del 3 e del 23 giugno 2008 – sono state disposte nei confronti del suddetto allevamento della Via Lattea le seguenti misure sanitarie:

1) il sequestro dell’intera mandria allocata presso la unità produttiva dell’allevamento;

2) la distruzione della intera produzione di latte a far data dal sequestro della mandria bovina;

3) il divieto di utilizzo e la distruzione dello stallatico prodotto in azienda;

– soltanto in data 7 agosto 2008, il Sindaco del Comune di Gioia Sannitica emetteva l’ordinanza n. 33 di dissequestro della mandria, confermando, tuttavia, nel medesimo provvedimento, il divieto di utilizzo e l’ordine di distruzione dello stallatico;

– nella predetta istanza la Via Lattea ha dato alla Regione opportuno riscontro dei provvedimenti assunti dalle Autorità di settore e dei conseguenti costi economici sostenuti per effetto dei provvedimenti medesimi, così individuati:

  1. i) costi per la raccolta e lo smaltimento del latte inquinato e dello stallatico;
  2. ii) grave perdita del fatturato, avendo i provvedimenti sanitari determinato una forte riduzione della produzione lattiera, dovuta sia alla variazione delle razioni alimentari, sia all’esigenza di sostenere i costi legati alla raccolta ed alla distruzione del latte inquinato;

iii) costi determinati dal drastico calo della capacità produttiva della mandria, proseguito anche dopo l’adozione del provvedimento di dissequestro dell’allevamento bufalino;

– di tali costi la Via Lattea ha dato conto alla Regione, allegando alla istanza di erogazione indennizzi e contributi idonea documentazione e fatture relative a costi regolarmente contabilizzati e sostenuti per smaltimento latte inquinato ed abbattimento carcasse (euro 145.730,77), relative a consegne di latte effettuate nel mese di maggio 2008 (euro 825.000,00), per smaltimento dello stallatico (euro 28.800,00), per lo smaltimento del trinciato di mais (euro 72.000,00);

– conseguentemente, in forza della normativa vigente e di settore, la Via Lattea ha chiesto alla Regione integrale ristoro dei danni sostenuti a compensazione delle perdite subite per l’emergenza zootecnica della diossina ed, in relazione alla suddetta istanza, con nota del 17 marzo 2009 (prot. n. 2009.0228440), il Settore S.i.r.c.a., nella persona del Dirigente nonché responsabile del procedimento, ha inviato alla Via Lattea la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ed in risposta la Via Lattea ha presentato in data 2 aprile 2009, al Settore di competenza, le proprie Osservazioni, corredate di documenti giustificativi.

Tanto premesso e preso atto che la Regione, disattendendo le predette Osservazioni, con la nota del 26 maggio 2009 (prot. n. 2009.0458017) in epigrafe, confermandosi che la richiesta avanzata, relativa all’erogazione di una somma a titolo di contributo e/o indennizzo /ristoro per le perdite e le maggiori spese sopportate a seguito del sequestro cautelativo sanitario subito, ha respinto in via definitiva la predetta istanza, la società Via Lattea S.p.a., in persona del legale rappresentante, Petracca Cesare, con ricorso notificato il 31.7.2009 e depositato l’11.8.2009, ha impugnato, innanzi a questo Tribunale la suddetta nota e gli altri atti in epigrafe indicati, chiedendo, altresì, il risarcimento dei danni subiti e subendi conseguenti alla illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Parte ricorrente, a sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:

1) in relazione alle osservazioni inviate fatte pervenire dalla società ricorrente, corrispondente al profilo sub A) della motivazione: Violazione degli artt. 1 e 4, L.R. 14.3.2002, n. 6 (“Emergenze zootecniche”); violazione degli artt. 10 e 18 del Regolamento (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli) ed eccesso di potere (per sviamento, contraddittorietà ed irragionevolezza manifesta).

Al riguardo, parte ricorrente, dopo aver premesso che nel provvedimento di rigetto dell’istanza (prot. n. 2009.0458017 – 26 maggio 2009), la Regione, richiamando la normativa comunitaria (da ultimo: il Regolamento CE n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006) e rinviando a quanto espresso nella comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento del’istanza del 17 marzo 2009 (prot. n. 2009.0458017), affermerebbe che il regime di aiuti per i danni da diossina, istituito con la L.R. 14 marzo 2003, n. 6 (“Emergenze zootecniche”), sarebbe stato sostituito dalla L. 24 settembre 2003, n. 268 (“Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall’emergenza diossina in Campania”), la quale ultima avrebbe consentito il riconoscimento di indennizzi a favore delle aziende zootecniche soltanto per l’arco temporale compreso tra il 1° gennaio al 31 dicembre 2003, con la conseguenza che, con l’entrata in vigore della legge nazionale (L. n. 268/2003), secondo la valutazione espressa dalla Regione, il termine di cessazione del regime d’aiuti istituito con la citata L.R. n. 6/2003, dovrebbe ritenersi cessati “alla data del 31 dicembre 2003”, deduceva l’illegittimità della suddetta motivazione in relazione:

– alle disposizioni che regolano la successioni delle leggi nel tempo;

– alle disposizioni comunitarie (cfr. Regolamento CE n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato alle piccole e medie imprese nella produzione di prodotti agricoli), ed, in particolare, all’art. 18, paragrafo 2, che prevederebbe la concessione di aiuti, anche al di fuori dell’espressa previsione di un regime d’aiuti comunitario, nazionale o regionale già istituito “per attività, intraprese o servizi ricevuti”;

– alla mancata violazione del divieto di cumulo con altri aiuti di Stato finanziati ai sensi dell’art. 87, paragrafo 1 del trattato, fissati dalla normativa comunitario, non avendo, nella specie, la Via Lattea beneficiato di alcun altro contributo da parte della Regione Campania per la copertura dei costi sostenuti in conseguenza delle misure imposte dalle Autorità di settore in conseguenza dell’emergenza zootecnica verificatasi nel proprio allevamento;

– all’assenza di contraddittorietà con quanto avvenuto in passato, avendo la Regione precisato di aver corrisposto in passato (per l’anno 2003) ad aziende zootecniche contributi, a seguito dell’emergenza diossina, nei casi in cui sarebbe stata riscontrata presenza di determinati livelli di diossina in misura superiore ai livelli consentiti dalla normativa di riferimento.

2) In relazione alle osservazioni inviate fatte pervenire dalla società ricorrente, corrispondente al profilo sub B) della motivazione: Violazione dell’art 1, comma 1, L.R. n. 6/2003, violazione della Deliberazione di Giunta n. 2235 del 21.12.2007 e n. 560 del 28.3.2008, oltre all’eccesso di potere (per travisamento e sviamento, in relazione ai principi vigenti in materia di contabilità pubblica e buon funzionamento della pubblica amministrazione, contraddittorietà ed irragionevolezza manifesta), lamentando che in violazione dell’art. 1, comma 1, della rubricata L.R. n. 6/2003, nonché della citata deliberazione di Giunta n. 560/2008, piuttosto che utilizzare le risorse di bilancio stanziate nella U.P. 2.6.18 cap. 3560, del bilancio 2008, per ristorare la società ricorrente dei costi sostenuti in esecuzione dei provvedimenti emessi dalle Autorità competenti, la resistente Regione, anziché accogliere l’istanza della Via Lattea, in violazione del vincolo di destinazione delle risorse economiche, nel modo come sopra previsto, stanziate, avrebbe illegittimamente destinate risorse finanziarie regionali a copertura delle spese per il ritiro e la termodistruzione del latte inquinato da diossine – come leggesi nel medesimo provvedimento impugnato – attraverso l’affidamento, previa gara pubblica, del relativo servizio (per un importo di euro 708.000,00) ad una ditta titolare di un impianto di termodistruzione.

Ha resistito in giudizio la Regione Campania, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario e, nel merito, sostenendo l’infondatezza del ricorso.

Con l’ordinanza in epigrafe questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 25 giugno 2015 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario sollevata dalla difesa della Regione per la circostanza che mirando, in buona sostanza, il ricorso ad ottenere il riconoscimento giudiziale del diritto a conseguire l’indennizzo sulla base di mere previsioni di legge verterebbesi in materia di tutela diposizioni di diritto soggettivo, per le quali il giudice amministrativo difetta di giurisdizione.

L’eccezione va disattesa.

Sul punto basterà rilevare che, nella fattispecie in esame la normativa di riferimento, nel configurare in favore delle aziende zootecniche il riconoscimento di equi indennizzi, ne subordina la concreta erogazione all’accertamento dei presupposti, di natura tecnico-discrezionale.

Trattasi pertanto certamente di diritti ma di diritti che la migliore dottrina inquadra nella categoria dei diritti subordinati all’accertamento dei presupposti.

Tanto si ricava inequivocabilmente dalla Legge regionale Campania 14/03/2003, n. 6 (“Emergenze zootecniche”) che, all’art. 1 (“Oggetto”) condiziona la corresponsione degli equi indennizzi alle aziende zootecniche alla valutazione di non idoneità al consumo delle relative produzioni da parte delle competenti autorità sanitarie << per presenza di residui indesiderati costituiti da diossine o da sostanze radioattive, oltre i limiti consentiti dalla vigente normativa >>, nonché dal Decreto-Legge 24 luglio 2003 n.192, convertito, con modificazioni, in legge 24 settembre 2003, n. 268 (“Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall’emergenza diossina nella Campania”), che all’art. 2 (“Misure per fronteggiare l’inquinamento da diossina nella regione Campania), comma 2, tra le varie misure in favore delle imprese agricole di allevamento di bovini, bufalini ed ovini situate nella regione Campania, sottoposte a sequestro dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003, tra le altre misure, un indennizzo a prezzo di mercato del latte prodotto in azienda e destinato alla termodistruzione per disposizione dell’autorità sanitaria (lett. a) << a seguito del riscontro nei prodotti zootecnici di diossine oltre i limiti di tollerabilità >>, nonché (comma 1) per << i prodotti ottenuti che presentano contenuto di diossine superiore al limite di legge >>.

Necessita pertanto di un provvedimento in funzione costitutiva che “conformi” l’attività svolta dal privato, con la conseguenza che la concessione dell’aiuto (come la sua eventuale revoca) trova fondamento sempre in un provvedimento autoritativo in funzione costitutiva, in modo tale che il rapporto patrimoniale tra le parti resta sempre condizionato al potere unilaterale dell’Autorità amministrativa che non assume alcun obbligo in merito alla costituzione del rapporto di finanziamento ed alla sua conservazione.

Ne deriva che il Tribunale deve ritenere propria giurisdizione nella controversia in esame.

Ciò premesso, nel merito, il ricorso è infondato.

Con la prima censura la società ricorrente deduce la violazione degli artt. 1 e 4 della L.R. n. 6/2003; violazione degli artt. 10 e 18 del regolamento CE n. 1857/2006 del 15.12.2006 (relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli); eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà ed irragionevolezza manifesta.

La censura, articolata in plurimi profili, è infondata.

Con un primo profilo si deduce che:

– con la citata L.R. n. 6/2003, la Regione Campania avrebbe regolato la materia relativa all’erogazione degli indennizzi a favore delle aziende zootecniche, a seguito della riscontrata presenza nell’ambito del territorio regionale di residui indesiderati costituiti da diossine, subordinatamente alla verifica positiva delle sotto indicate condizioni: a) che le produzioni contaminate e, ove necessario, le carcasse di animali abbattuti sarebbero state distrutte sotto il controllo della competente autorità; b) che le aziende indennizzate si impegnerebbero “a rispettare tutte le indicazioni e le prescrizioni formulate dalle competenti autorità atte ad evitare il reiterarsi delle contaminazioni”;

– ai sensi del comma 2, dell’articolo 1 della citata L.R. n. 6/2003, la Giunta Regionale provvederebbe all’adozione di un piano di risanamento ambientale delle aree oggetto delle emergenze zootecniche e l’indennizzo, destinato a favore delle aziende zootecniche, sarebbe commisurato al valore di mercato delle produzioni sequestrate e distrutte;

– l’onere derivante dall’applicazione della predetta legge sarebbe stato quantificato, per l’anno 2003, in euro 1.600.000,00, con risorse assegnate all’Unità Previsionale di Base 2.6.18 “Aiuti per costruzione e gestione di aziende agricole”, con obbligo di provvedere all’assegnazione di nuove risorse anche per gli anni successivi (2004 e 2005) (cfr. art. 4, L.R. n. 6/2003);

– la citata legge regionale non avrebbe previsto un termine all’erogazione degli aiuti, ma avrebbe disposto soltanto l’obbligo di destinare per il triennio 2003-2005, nell’ambito dell’Unità Previsionale di Base 2.6.18, specifiche risorse a copertura dei danni derivanti dall’emergenza diossina;

– con Decisione C (2003) n. 4476 fin dal 10.12.2003, la Commissione dell’U.E. avrebbe espresso parere di conformità, ai sensi dell’art. 87 del Trattato U.E., in relazione al regime di aiuti e, secondo le valutazioni espresse dalla Commissione dell’U.E., le malattie d’interesse per la pubblica autorità, nei casi in cui gli agricoltori dovrebbero rispondere a titolo individuale, potrebbero essere oggetto di aiuto, l’indennizzo essendo, infatti, in tali ipotesi, destinato a coprire il valore di mercato dei raccolti distrutti o del bestiame abbattuto, “quale misura compensativa e ragionevole per la perdita del profitto in danno delle aziende agricole esposte alle emergenze zootecniche”;

– sulla base di tali valutazioni la Commissione dell’U.E. avrebbe conseguentemente considerato l’aiuto di cui alla citata L.R. n. 6/2003 compatibile con il mercato comune, ai sensi dell’art. 87, paragrafo 3, lett. c) del trattato, nella misura in cui esso sarebbe destinato ad agevolare lo sviluppo di talune regioni senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al pubblico interesse e la Commissione dell’U.E. non avrebbe imposto una limitazione temporale al predetto regime, ma si sarebbe limitata ad esprimere un valutazione di compatibilità dello stesso con la disciplina comunitaria ed, in particolare, con l’art. 87, paragrafo 3, lett. c. del Trattato;

– tuttavia, a distanza di pochi mesi dall’entrata in vigore della citata legge regionale, sarebbe stato adottato il D.L. 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, nella L. 24 settembre 2003, n. 268 (recante “Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall’emergenza diossina in Campania”), per far fronte alla situazione di estrema necessità ed urgenza emergenza sviluppatasi in Campania nel corso dell’anno 2003 a causa della contaminazione da diossina, il Legislatore nazionale avrebbe disposto a favore delle imprese agricole di allevamento di bovini (bufalini compresi) e ovini, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003, misure urgenti compensative del danno, destinate: alla copertura dei costi sostenuti per la termodistruzione del latte inquinato per disposizione dell’autorità sanitaria; alla concessione di mutui agevolati ad ammortamento quinquennale, per l’acquisto di mangimi e foraggi in sostituzione di quelli aziendali non utilizzabili; infine, a contributi in conto capitale fino all’80% della spese determinata, nei limiti fissati dai bollettini ufficiali dell’ISMEA per l’acquisto del bestiame abbattuto;

– lo stanziamento previsto per l’anno 2003, coperto con risorse finanziarie dell’Amministrazioni statale per le suddette eccezionali misure di intervento sarebbe stato di 7,8 milioni di euro da corrispondere alle aziende agricole di allevamento di bovini (bufalini compresi) e ovini, danneggiate dalla contaminazione da diossine;

– in relazione a tale intervento, la Commissione dell’U.E., nella Decisione C(2005) 3564 del 14.9.2005, avrebbe richiamato gli “anticipi regionali” approvati nell’ambito del fascicolo relativo all’aiuto NN 157/2003 e già ritenuti conformi alle disposizioni del punto 11.4 degli orientamenti comunitari (Aiuti destinati alla lotta contro le epizozie e le fitopatie”) ed anche gli aiuti di cui all’art. 2 della citata L. n. 268/2003, relativi all’emergenza diossina, compatibili con il mercato comune, ai sensi del già richiamato art. 87, paragrafo 3), lettera c) del Trattato e l’erogazione delle predette somme sarebbe stata prevista fino ad esaurimento fondi a favore delle aziende zootecniche che non abbiano usufruito degli indennizzi di cui alla citata L.R. n. 6/2003;

– nonostante la chiarezza del quadro normativo, la Regione, in analogia con quanto disposto dalla legge nazionale (n. 268/2003) avrebbe inopinatamente ritenuto di “anticipare”, alla data del 31 dicembre 2003, il termine di cessazione del regime di aiuti istituito con la citata L.R. 6/03;

– tra legge regionale (n. 6/2003) e legge statale (n. 268/2003) non esisterebbe un rapporto di “sussidiarietà”, ovvero di successione di leggi nel tempo, ma di autonomia, sia a livello di competenza legislativa, che di interventi autorizzati ed assentiti (in ambito regionale, da un lato, e statale dall’altro), salvo i limiti di cui all’art. 117 Cost. con la conseguenza che la previsione di un limite temporale imposto dalla legge statale (L. n. 268/2003) non sarebbe estensibile in via analogica (e del tutto arbitrariamente) alla normativa regionale (L. n. 67/2003);

– tanto premesso, la citata L. n. 6/2003 non fisserebbe un limite temporale alla concessione dell’aiuto/indennizzo, ma solo una previsione minima di spesa per gli anni 2003-2006, mentre la legislazione regionale, come sopra richiamata, non precluderebbe dunque lo stanziamento nel bilancio regionale di finanziamenti ulteriori per emergenze zootecniche, anche per gli anni successivi al 2005;

– La misura di intervento previste dalla L. n. 268/2003 non sostituirebbero, né annullerebbero quelle previste dalla L.R. n. 6/2003 (tuttora vigente) e la circostanza evidenziata dalla Regione secondo la quale la Commissione dell’U.E., nella Decisione C(2005) 3564 del 14 settembre 2005 avrebbe richiamato gli “anticipi regionali” approvati con la L.R. n. 6/2003 non costituirebbe elemento idoneo a determinare la cessazione del regime d’aiuti istituito con la L.R. n. 6/2003 poiché farebbe riferimento semplicemente agli interventi preventivi – anticipatori appunto – disposti dalla Regione per fronteggiare l’emergenza diossina in Campania;

– infine, sia la normativa regionale (L. n. 6/2003) sia la Decisione della Commissione dell’U.E. C(2003) n. 4476 fin, relativa al regime d’aiuti istituito in ambito regionale, non avrebbero fissato un limite temporale alla concessione di indennizzi/contributi conseguenti all’emergenza diossina.

Il profilo di censura è infondato.

Al riguardo la Legge regionale – Campania – 14/03/2003, n. 6, recante “emergenze zootecniche”, emanata per far fronte alla crisi temporanea del comparto zootecnico, prevede un regime di aiuto, a titolo di anticipazioni regionali, che necessariamente rinvia alla successiva normativa nazionale per la definitiva configurazione degli interventi; tanto emerge testuale nel medesimo provvedimento impugnato, laddove si rileva che: “La norma regionale ha previsto, per fronteggiare le dimensioni assunte dall’emergenza e le connesse rilevanti problematiche di natura sociale, l’immediato utilizzo di risorse finanziarie regionali, sollecitando, nel contempo, le competenti autorità nazionali ad intervenire, atteso anche che la materia emergenziale è attribuita alla competenza statale (……)”.

La Commissione U.E., con decisione (C 2003) 4476 dell’11.2.2003, ha espresso il prescritto parere di conformità, ai sensi dell’art. 87 del Trattato U.E., riconoscendo all’intervento regionale natura compensativa e stabilendo che la durata del regime di aiuti avesse termine entro l’anno 2006; trattasi tuttavia unicamente di un parere di conformità che lascia integro il potere discrezionale degli Stati di disporre le concrete modalità, anche relativamente alle limitazioni temporali, di erogazione dell’aiuto.

Alla legge regionale è seguita la legge statale n. 268/03 che ha consentito il riconoscimento (definitivo) degli indennizzi unicamente per l’arco temporale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003.

La Commissione Europea, con decisione C (2005) 3564 del 14.9.05, nell’evidenziare la natura di anticipi finanziari degli indennizzi di cui alla L.R. 6/03, ha espresso parere di conformità su tale regime di aiuti ed ha ritenuto, peraltro, conclusa la vicenda diossina in Campania, con la L. 268/03 (durata 1° gennaio 2003 – 31 dicembre 2003) ed, a seguito di tale valutazione, il termine del regime di aiuti attivato con la citata L.R. 6/03, che ha previsto l’onere finanziario solo per il 2003, è cessato, quindi, al 31.12.2003.

In aderenza alla normativa comunitaria all’atto della richiesta di registrazione di ogni regime di aiuti che si intende attivare, occorre fornire alla Commissione europea, attraverso la specifica procedura informatica adottata, informazioni necessarie in ordine alla durata del regime stesso, indicando, in modo esplicito, la data fino alla quale l’aiuto può essere concesso. Tale ultimo elemento, qualora non sia già previsto dalla normativa di riferimento deve essere precisato dall’autorità che procede alla notifica. Alla data indicata, riportata nei medesimi provvedimenti di approvazione, indipendentemente dalla sussistenza di eventuali risorse finanziarie residue e di riferimenti temporali diversi contemplati dalla normativa di riferimento, il regime di aiuti non può più trovare ulteriore applicazione, con la conseguenza che le norme che hanno determinato l’attivazione del regime di aiuti, a decorrere da tale data vengono disapplicate.

Invero non si può a questo punto non rilevare lo stretto collegamento fra la legge regionale e la legge nazionale, atteso che le due suddette norme, regionale e statale, a prescindere dalle rispettive finalità, hanno di fatto trovato applicazione con riferimento al medesimo evento” e, pertanto, sono legate da uno stretto collegamento, strumentale della loro funzione.

Va osservato, infatti, che le misure finanziarie previste nelle disposizioni della L.R. 6/2003 (art. 4) e della L. 268/03 (art. 2) disciplinano lo stesso ambito di materia “emergenza diossina in Campania” e attuano il medesimo regime di aiuti, come peraltro rilevato nella autorizzazione della Commissione Europea C (2005) 3564 n. 25 in ordine agli anticipi regionali concessi ai sensi della L.R. 6/2003. Ne deriva che le due norme vanno lette in stretto collegamento e che la legge regionale vada interpretata in connessione con quella statale la quale ultima prevede come arco temporale del regime di aiuto il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2003.

In buona sostanza il rapporto tra le due leggi, statali e regionali – come ammesso dalla medesima ricorrente – non è di successione nel tempo, ma – a differenza di quanto ritenuto dalla ricorrente – non è di completa autonomia e di indipendenza, atteso che, risultando la medesima materia verticalmente condivisa fra Stato e Regione (riservandosi a quest’ultima la determinazione di “anticipazioni” da corrispondere rinviando alla legge statale per la definitiva conformazione strutturale degli aiuti) si impone una reciproca integrazione delle relative discipline.

Inoltre la previsione della L.R. n. 6/03 art. 4, secondo cui per gli anni 2004-2005 si provvede con legge di bilancio, si configura come legge programmatica che non contiene nessuna allocazione di somme in bilancio per gli anni successivi e rimanda a future eventuali previsioni della sola legge di bilancio regionale.

Ad ogni modo pur volendo considerare quale riferimento temporale ultimo l’anno 2005, così come prevede l’autorizzazione C2003) 4476, per il 2008 non vi è alcun obbligo di indennizzo.

Con ulteriore profilo di censura è dedotta la violazione delle disposizioni comunitarie disciplinanti il regime di aiuti a favore delle medie e piccole imprese attive nella produzione di prodotti agricoli; in mancanza della espressa istituzione di un regime di aiuti, la normativa comunitaria racchiusa nel Regolamento (CE) n. 1857/2006, all’art. 18, paragrafo 2, ammetterebbe, previa richiesta dell’interessato, l’erogazione di “aiuti individuali”, esentati dall’obbligo di notifica previsto dall’art. 88, paragrafo 3 del trattato; sul punto, il citato Regolamento, (CE) n. 1857/2006 avrebbe indicato all’art. 10, paragrafo 1, ai sensi dell’art. 87, paragrafo 3 lettera c) del trattato e, dunque non soggetti all’obbligo di notifica di cui all’art. 88, paragrafo 3 del trattato, “gli aiuti destinati a compensare gli agricoltori dei costi per la prevenzione ed eradicazione di fitopatie ed epizozie o manifestazioni parassitarie”, nonché “dei costi per controlli sanitari, test ed altre indagini, per l’acquisto e la somministrazione di vaccini e medicine e prodotti fitosanitari, dei costi per l’abbattimento e la distruzione di animali e per la distruzione di colture”, anche al di fuori dell’espressa previsione legislativa comunitaria; in particolare, la suddetta disposizione regolamentare ammetterebbe dal parte della Regione l’erogazione di contributi individuali a favore di aziende zootecniche (nel caso, Via Lattea), a compensazione di danni derivanti dall’emergenza della diossina, anche a prescindere dalla valutazione sulla vigenza o meno della citata L.R. n. 6/2003; tale affermazione assumerebbe ancor più decisivo rilievo nella fattispecie in esame tenuto conto della circostanza che di recente la Regione Campania con delibera di Giunta n. 560 del 28.3.2008 avrebbe disposto misure sanitarie per la eradicazione della diossina, nonché destinato nell’ambito della specifica Unità Previsionale (2.6.18) cap. 3560 bilancio 2008, somme per la spese relative al ritiro ed alla termodistruzione del latte inquinato da diossine.

Ne deriverebbe l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di diniego, tenuto conto, da un lato, della possibilità normativamente prevista a livello comunitario di concedere aiuti individuali alle aziende zootecniche costrette a sopportare costi per la prevenzione ed eradicazione di epizoozie (nel caso contaminazione da diossina), dall’altro in relazione alla mancata erogazione di somme già iscritte in bilancio destinate a coprire i costi sostenuti dalle aziende zootecniche per il ritiro e la termodistruzione di latte inquinato da diossina.

Il profilo di censura non merita condivisione.

In relazione alla dedotta illegittimità del provvedimento impugnato attinente alle disposizioni comunitarie che disciplinano le condizioni per la erogazione sia dei regimi di aiuti che degli aiuti individuali, il regolamento CE 1857/2006, all’art. 3 (condizioni per l’esenzione) stabilisce, tra l’altro, che sia gli aiuti individuali che il regime di aiuti sono compatibili con il mercato comune se rispettano tutte le condizioni previste dal regolamento stesso, tra cui, l’invio da parte degli stati membri, di una sintesi delle informazioni di cui all’art. 20 par. 1. E’ pertanto priva di fondamento la tesi sostenuta dalla ricorrente secondo cui gli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese di prodotto agricoli non sarebbero soggetti all’obbligo di notifica, in quanto l’”esenzione” si concretizza nell’invio telematico di una sintesi delle informazioni relative al’aiuto individuale o al regime di aiuti da istituire, redatta secondo l’allegato modello, valutata e confermata dalle Autorità comunitarie con procedura semplificata.

In merito all’applicazione dell’art. 10 del Regolamento n.1887/2006, invocato da parte ricorrente, lo stesso non può trovare applicazione nella vicenda diossina in quanto, come chiarito dal competente sett. Veterinario, la contaminazione da diossina non è una epizozia.

Invero il Regolamento CE 1857/2006 all’art.10 c. 2, lett. C prevede che << gli aiuti devono imitarsi alle perdite causate da epizozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, i cui focolai siano stati formalmente riconosciuti dalla autorità pubbliche >>: nel caso in esame le autorità pubbliche (Ministero della Salute, Assessorato Regionale alla Sanità; le AA.SS.LL, Istituto Zoo profilattico del Mezzogiorno con annessi OERV, Osservatorio Epidemiologico Reg.le Veterinario ed ORSA Osservatorio Reg. le per la Sicurezza Alimentare) non hanno mai formalmente riconosciuto un “focolaio” che riguardasse le due aziende in questione per la problematica diossina. Tale evenienza non si sarebbe mai potuta verificare poiché la problematica diossine non rappresenta né una epizozia, né una infestazione parassitaria. Il Reg. CE 1857/2006 all’art. 10, co. 7, precisa, infatti, che gli aiuti devono essere concessi per le epizozie indicate nell’elenco messo a punto dell’Ufficio Internazionale delle Epizozie.

Il Piano Regionale di Sorveglianza sulla Contaminazione da diossine in Campania approvato con delibera G.R. 2235/07, richiamando il cosiddetto “pacchetto igiene”, prevede che gli OSA (Operatori del Settore Alimentare), compresi quelli del sett. lattiero-caseario, devono assicurare che i prodotti primari siano protetti da contaminazioni, attraverso l’implementazione di piani di autocontrollo previsti dall’attuale normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare. Questa identifica gli OSA come i principali attori di una filiera in grado di fornire garanzie sanitarie. Il detto Piano, quindi, delinea un articolato programmo volto a garantire il presidio del territorio regionale in ambiti sensibili, allo scopo di fornire tutela e garanzia ai consumatori, ed è finalizzato a rilevare quelle condizioni di contaminazione “a macchia” per la conseguente adozione di idonei provvedimenti, non prevedendo l’istituzione di alcun regime di aiuto a favore delle aziende zootecniche le cui produzioni, a seguito delle attività di controllo dovessero risultare contaminate.

Con un TERZO profilo di censura si deduce, al di fuori di quanto rilevato con le precedenti censure, il Regolamento (CE) n. 1857/2006, all’art. 18, paragrafo 2, prevederebbe, inoltre la concessione di aiuti, anche al di fuori dell’espressa previsione di un regime d’aiuti comunitario, nazionale o regionale già istituito “per attività, intraprese o servizi ricevuti”;

Anche tale profilo di censura è infondato.

Il paragrafo 1 dell’art. 18 Reg. CE tratta delle fasi preliminari relative alla istituzione di un regime di aiuti, mentre il paragrafo 2 del medesimo articolo tratta invece delle fasi preliminari relative ad aiuti individuali.

Come ragguaglia la difesa regionale nella memoria difensiva del 23.9.2009, possono essere accordati aiuti individuali trasparenti, al di fuori di un regime di aiuto, purché venga inviata alla Commissione la sintesi delle informazioni relative a tali aiuti individuali, di cui all’art. 20, parag. 1 del detto Regolamento CE 1857/06 ai fini della pubblicazione nella G.U. dell’Unione Europea.

Per la concessione di un aiuto individuale (peraltro non attivato dalla Regione Campania con alcun atto provvedimento) vanno forniti dagli Stati membri alla Commissione Europea le opportune motivazioni che devono porre in evidenza il ruolo strategico e rilevante svolto dall’impresa beneficiaria nell’ambito dello specifico settore di attività. Tale condizione non si è assolutamente verificata nella vicenda in esame.

Pertanto la presentazione dell’istanza da parte della ditta in oggetto non consente, in modo automatico, senza pianificazione, l’erogazione di aiuto individuale, con la conseguenza che, nel caso di specie, il richiamo, all’art. 18 reg. 1857/06 non è pertinente, in quanto lo stesso si limita a regolamentare le condizioni di legittimità dell’eventuale attivazione degli aiuti individuali, nel caso di specie, mai attivati.

Con ulteriore profilo di censura, premesso che la Regione nell’impugnato provvedimento avrebbe rilevato che, in occasione della emergenza diossina, verificatasi nel corso del 2003, avrebbe disposto l’immediato utilizzo delle risorse regionali stanziate nel bilancio 2003 U.P. (2.6.18), nonché sollecitato le Autorità nazionali all’attivazione di “ulteriori interventi di messa in sicurezza” ed a stanziare “risorse finanziarie volte ad assicurare il recupero delle somme anticipate a tale titolo”, al fine di evitare una “sovracompensazione” dei costi sostenuti dalle aziende zootecniche colpite dall’emergenza zootecnica del 2003 (la normativa comunitaria, sia quella vigente al momento della prima emergenza diossina (Regolamento CE n. 70/2001), sia quella attualmente vigente (Regolamento CE 1857/2006), fisserebbero il divieto di cumulo con altri aiuti di Stato, finanziati ai sensi dell’art. 87, paragrafo 1 del trattato), si deduce che, nella specie, la Via Lattea non avrebbe beneficiato di alcun altro contributo da parte della Regione Campania per la copertura dei costi sostenuti in conseguenza delle misure imposte dalle Autorità di settore in conseguenza dell’emergenza zootecnica verificatasi nel proprio allevamento di Gioia Sannitica nel corso del 2008, con la conseguente totale inconferenza del richiamo da parte della Regione al profilo della “sovracompensazione” dei costi, considerato che la Via Lattea non avrebbe mai ricevuti dalla Regione, né da altri soggetti pubblici, contributi per i costi sostenuti per emergenza diossina.

Anche tale profilo di censura è infondato.

Sul punto, leggesi nell’impugnato provvedimento che, dopo aver sollecitato le competenti autorità nazionali ad intervenire: “La successiva norma nazionale, all’articolo 2, proprio in virtù delle predette sollecitazioni, fa espresso riferimento alla Regione Campania, prevedendo da un lato l’attivazione di ulteriori interventi di messa in sicurezza, dall’altro, stanziando risorse finanziarie volte ad assicurare il recupero, da parte dell’amministrazione regionale delle somme anticipate a tale titolo. Una diversa interpretazione e/o applicazione delle due norme avrebbe determinato una evidente sovracompensazione (…..)”.

V’è da tener presente che la ratio degli aiuti in parola è unicamente quella di ristorare l’allevatore dei costi economici sostenuti per effetto dei provvedimenti assunti dalle Autorità di settore ed è solo in vista e nei limiti di questa finalità che la Commissione Europea con Decisione C (2003) n. 4476 fin dal 10.12.2003 ha espresso parere di conformità, ai sensi dell’art. 87 del Trattato U.E., in relazione al regime di aiuti per fronteggiare le malattie di interesse per la pubblica autorità, nei casi in cui gli agricoltori dovrebbero rispondere a titolo individuale, l’indennizzo essendo, infatti, in tali ipotesi, destinato a coprire il valore di mercato dei raccolti distrutti o del bestiame abbattuto, “quale misura compensativa e ragionevole per la perdita del profitto in danno delle aziende agricole esposte alle emergenze zootecniche”; inoltre, sulla base di tali valutazioni – come ammesso anche da parte ricorrente – la Commissione dell’U.E. ha conseguentemente considerato l’aiuto di cui alla citata L.R. n. 6/2003 compatibile con il mercato comune, ai sensi dell’art. 87, paragrafo 3, lett. c) del trattato, nella misura in cui esso è destinato ad agevolare lo sviluppo di talune regioni senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al pubblico interesse ed, in ultima analisi la libera concorrenza fra gli imprenditore del settore.

Infine, a comprova della concretezza, nel caso della Via Lattea S.p.a., dei rischi derivanti da una “sovracompensazione”, non va sottaciuto che – come rilevato dalla difesa regionale – il fenomeno della diossina verificatosi nella Provincia di Caserta nel corso dell’anno 2008 ha interessato soprattutto la filiera bufalina, mentre la società ricorrente è, titolare esclusivamente di due allevamenti di bovini da latte entrambi intestati a La Via Lattea S.p.a.; pertanto, i riferimenti riportati in gravame ad allevamenti bufalini di proprietà di Via Lattea siti in Gioia Sannitica (CE) non trovano fondamento nella Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica (cfr. schede allegate) e l’equiparazione proposta dalla ricorrente fra aziende agricole di allevamenti bufalini ed allevamenti bovini (ed ovini) danneggiati dalla contaminazione da diossine. non trova riscontro nella normativa di riferimento.

Con ultimo profilo di censura è dedotto l’eccesso di potere per contraddittorietà ed irragionevolezza manifesta in relazione alla valutazione adottata, atteso che nell’impugnato provvedimento di diniego la Regione preciserebbe di aver corrisposto in passato (per l’anno 2003) ad aziende zootecniche contributi, a seguito dell’emergenza diossina, nei casi in cui sarebbe stata riscontrata presenza di determinati livelli di diossina in misura superiore ai livelli consentiti dalla normativa di riferimento, per modo che non si comprenderebbe per quale motivo la Regione, anche nella situazione di emergenza attuale, come rilevata ed attestata dalle Autorità di settore, ed assolutamente analoga a quella determinatasi in passato (2003) non avrebbe posto in essere analoghe misure di intervento a favore delle aziende zootecniche colpite dal medesimo evento.

La prospettazione di parte ricorrente non è condivisibile.

Infatti essa presuppone un sistema di “messa a regime” di aiuti in favore di aziende del settore zootecnico colpite dalla emergenza diossina che, nella specie, deve ritenersi insussistente, atteso che a tale calamità le Amministrazioni nazionali possono far fronte di volta in volta attraverso misure eccezionali, in ogni caso, legate al riconoscimento da parte dell’Unione Europa della compatibilità con il trattato dei singoli interventi ed alla contingenti disponibilità di risorse finanziarie, senza che, quindi, possa legittimamente operarsi alcuna comparazione con gli interventi e le misure predisposte in passato per fronteggiare il medesimo evento.

Con la seconda censura è dedotta la violazione dell’art. 1, comma 1, L.R. n. 6/2003, la violazione delle Deliberazioni di Giunta n. 2235 del 21 settembre 2007 e n. 560 del 28 marzo 2008, oltre all’eccesso di potere (per travisamento e sviamento, in relazione ai principi vigenti in materia di contabilità pubblica e buon andamento della pubblica amministrazione, contraddittorietà ed irragionevolezza manifesta), al riguardo rilavandosi che:

– l’art. 1, comma 1, della citata L.R. n. 6/2003, avrebbe previsto la corresponsione di indennizzi a favore delle aziende zootecniche, a seguito della riscontrata presenza nell’ambito del territorio regionale di residui indesiderati costituiti da diossine, subordinatamente alla verifica positiva delle condizioni indicate nel medesimo articolo e come sopra richiamate;

– in particolare, di recente, con deliberazione di Giunta n. 2235 del 21 dicembre 2007, la Regione avrebbe approvato il Piano di sorveglianza sulla contaminazione da diossine in Campania (B.U.R. n. 2 del 14 gennaio 2008) mirato presidiare il territorio regionale in ambiti particolarmente sensibili al fenomeno delle contaminazioni zootecniche e per la realizzazione di detto Piano la Regione avrebbe previsto una spesa complessiva di euro 2.001.600/00 (iscritta sul capitolo di bilancio U.P.B. 4.15.40 del 2007, spesa n.7644;

– con successiva deliberazione di Giunta n. 560 in data 28 marzo 2008, la Regione avrebbe invece disposto le seguenti misure operative:

“attuare misure interinali, idonee a garantire il ritiro e la successiva termodistruzione del latte inquinato o potenzialmente inquinato, previa predisposizione di apposite misure operative e sotto il controllo delle preposte Autorità, anche con l’ausilio dei competenti Corpi di Polizia;

far fronte alle dette misure con risorse finanziarie dell’amministrazione regionale per il perseguimento dei prevalenti interessi pubblici, in danno delle aziende zootecniche interessate che non siano in grado di comprovare la propria estraneità dalle cause di inquinamento dell’azienda stessa”; attribuire all’A.G.C. Assistenza Sanitaria – Settore Veterinario A.G.C. Sviluppo Settore Primario – Settore S.I.R.C.A. ed all’A.R.P.A.C., la definizione delle procedure operative per il ritiro e la successiva termodistruzione del latte inquinato, demandando ai Dirigenti delle aree competenti l’adozione di atti consequenziali (……);

– stabilire che alle spese relative al ritiro e la termodistruzione del latte, predeterminate in euro 1.500,000,00 sulla base del presunto valore medio di mercato di riferimento, si fa fronte con risorse finanziate dalla U.P.B. 2.6.18, cap. 3560 del Bilancio gestionale del 2008, senza tener conto che le somme destinate a coprire le “spese per il ritiro e la termodistruzione del latte”, come sopra individuate, sarebbero state iscritte alla U.P.B. 2.6.18 del Bilancio gestionale 2008, ovvero alla medesima U.P.B. di cui alla predetta L.R. n. 6/2003 (cfr. art. 4, comma 1);della diossina

– la Regione, dopo aver adottato con deliberazione (D.G. n. 2235/2007), in conformità della normativa comunitaria (art. 10, paragrafo 4, Reg. CE n. 1857/2006), un Piano nell’interesse pubblico per il controllo e l’eradicazione della diossina, con la successiva deliberazione (D.G. n. 560/2008) avrebbe, invece, misure interinali, idonee a garantire il ritiro e la successiva termodistruzione del latte inquinato, o potenzialmente inquinato da diossine, a tal uopo destinando risorse finanziarie regionali predeterminate in euro 1.500,000,00 all’interno dell’U.P.B. 2.6.18 cap. 3560 del Bilancio gestionale 2008

– in altri termini, per le attività poste in essere dalla Via Lattea, o, per meglio dire, per i servizi prestati dalla Via Lattea su ordine delle Autorità competenti, l’odierna ricorrente vanterebbe un pieno diritto all’immediato rimborso, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L.R. n. 6/2003, nonché della citata deliberazione di Giunta n. 560/2008, a valere sulle risorse di bilancio stanziate nella U.P. 2.6.18 cap. 3560, del bilancio 2008, da ciò notoriamente derivandone che lo stanziamento di risorse economiche all’attuazione di misure di intervento, in base ai principi generali in materia di contabilità pubblica, imprimerebbe un vincolo di destinazione all risorse medesime, tale per cui le stesse non potrebbero essere utilizzate per la realizzazione di interventi diversi da quelli a cui sarebbero state destinate;

– tuttavia, nonostante quanto sopra, la Regione, anziché accogliere l’istanza della Via Lattea per ristorarla dei costi sostenuti in esecuzione dei provvedimenti emessi dalle Autorità competenti, avrebbe illegittimamente destinate risorse finanziarie regionali a copertura delle spese per il ritiro e la termodistruzione del latte inquinato da diossine – come leggesi nel medesimo provvedimento impugnato – attraverso l’affidamento, previa gara pubblica, del relativo servizio (per un importo di euro 708.000,00) ad una ditta titolare di un impianto di termodistruzione.

La prospettazione di parte ricorrente non merita condivisione.

In sostanza parte ricorrente sostiene di vantare un pieno diritto all’immediato rimborso anche in relazione alle risorse di bilancio stanziate nella UPB 2.6.18. cap. 3560 del bilancio 2008, ma, come sopra premesso in occasione della disamina della questione della giurisdizione, trattasi di un diritto condizionato (specialmente sotto l’aspetto finanziario) all’accertamento dei presupposti organizzativi, nel caso di specie, culminati nella delibera giuntale n. 560/08.

Con siffatta delibera la Regione ha disposto l’adozione di un sistema di raccolta e smaltimento del latte contaminato, il cui servizio è stato affidato ad una ditta titolare di un impianto di termodistruzione, individuata con le procedure di evidenza pubblica previste dal D.L. vo 163/2006 e s.m.i. Appare evidente che le attività messe in opera dalla Regione Campania rispondono esclusivamente ad esigenze di natura sanitaria a tutela della salute pubblica. La citata delibera 560/08, per far fronte agli oneri connessi con l’affidamento del servizio di cui sopra, individua la UPB 2.6.18 – cap. 3560 che non aveva vincoli di destinazione e presentava adeguata disponibilità. Infatti il riferimento a detta UPB è correlato esclusivamente all’esigenza di un capitolo di spesa attivo, la cui denominazione fosse compatibile con la natura della spesa stessa, al fine di consentire il tempestivo affidamento del servizio di raccolta del latte inquinato. Un diverso utilizzo delle risorse stanziate nella citata UPB 2.6.18 avrebbe dovuto essere espressamente previsto.

In tal modo – contrariamente a quanto infondatamente dedotto – alcuna violazione del vincolo di destinazione delle somme stanziate per l’emergenza diossina vi è stata, risultando mutata soltanto la modalità operativa dell’intervento sanificatore, non più a cura del medesimo allevatore, ma affidato ad apposita ditta specializzata.

La scelta di una siffatta modalità operativa – come leggesi nel medesimo provvedimento impugnato – è dettata dall’“esigenza di poter disporre di un capitolo di spesa attivo, la cui denominazione fosse compatibile con la natura della spesa stessa, al fine di consentire il tempestivamente affidamento del servizio di raccolta del latte inquinato”, non mancando di aggiungere che “qualora si volesse accedere a quanto dedotto in proposito alla codesta Società la deliberazione in esame nel fare riferimento all’utilizzo delle risorse della citata UPB 2.6.18, nel caso la Legge Regionale 2/2003 fosse stata vigente, vi avrebbe fatto espresso riferimento”.

Inoltre la difesa regionale evidenzia che sia la D.G.R. 2235/07, istitutiva del piano di Sorveglianza sulla contaminazione da diossine, sia la D.G.R. 560/08, al fine di far fronte all’emergenza diossina nella Regione Campania, quale strumento operativo, come necessario ed esclusivo il ricorso ad un regime di aiuti a favore delle aziende zootecniche le cui produzioni, a seguito delle attività di controllo svolte, dovessero risultare contaminate.

Osserva inoltre il Collegio che “l’affidamento del servizio di raccolta del latte inquinato” a ditta specializzata rappresenta un costo destinato a valere quale copertura di una spesa che altrimenti ed in alternativa sarebbe destinato a gravare sull’allevatore (salvo poi a recuperarla attraverso la percezione di un indennizzo) il quale resta così sgravato dal relativo onere.

Conclusivamente, preso atto dell’ampia ed esaustiva motivazione posta a corredo dell’impugnato provvedimento, il ricorso, sotto il profilo impugnatorio, è infondato e deve essere respinto.

Relativamente alla domanda di condanna della Regione al risarcimento dei danni patiti e patendi, l’esito del giudizio sotto il profilo impugnatorio non lascia margine per coltivare pretese risarcitorie che avrebbero potuto trovare ingresso unicamente in caso di disposto annullamento degli atti impugnati.

Le spese di giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e vengono quantificate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 9678/2003 R.G.), proposto da Via Lattea S.p.a., così dispone:

  1. a) lo respinge;
  2. c) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese giudiziali complessivamente quantificati in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore

Alfonso Graziano, Primo Referendario

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