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MARZANO APPIO – Farmacia comunale, respinto il ricorso di Parente: il servizio resta a Marcello

MARZANO APPIO – Gestione del dispensario farmaceutico da istituirsi nel Comune di Marzano Appio, respinto il ricorso di Vincenzo Parente.  Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania  ha stabilito che il servizio dovrà essere gestito ancora da Gianfranco Marcello. La sentenza si innesta sul ricorso numero 4006 del 2005, proposto da Parente Vincenzo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Canale, Vincenzo Di Robbi; contro la Regione Campania, rappresentata e difesa dall’avv.to Salvatore Colosimo; nei confronti di Marcello Gianfranco, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Lamberti. Il ricorrente chiedeva l’annullamento decreto dirigenziale n. 37/05 del 31 maggio 2005 della Giunta regionale della Campania, Area generale di Coordinamento Assistenza sanitaria, Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di Caserta (S.T.A.P.), con il quale veniva affidata al dott. Gianfranco Marcello da Vairano Patenora, Frazione Scalo, la gestione del dispensario farmaceutico da istituirsi nel Comune di Marzano Appio, ai sensi dell’art. 6 della l. n. 362/1991.
Con decreto dirigenziale n. 37 del 31 marzo 2005 la Regione Campania, Area generale di Coordinamento Assistenza sanitaria, Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di Caserta (S.T.A.P.) ha istituito, ai sensi dell’art. 6 della l. n. 362/1991, il dispensario farmaceutico ordinario del Comune di Marzano Appio e ha autorizzato, in via provvisoria, il dott. Gianfranco Marcello, titolare della 2^ sede farmaceutica del Comune di Vairano Patenora, a gestire il dispensario farmaceutico, nelle more dell’assegnazione della sede farmaceutica unica di detto Comune.  Avverso il predetto provvedimento è insorto l’odierno ricorrente, titolare della farmacia di Caianello, contestandone la legittimità per falsa ed erronea applicazione della legge ed eccesso di potere. Con ordinanza del Tar  1880/2005 (confermata dal Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare, con ordinanza n. 4192/2005) è stata respinta l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente. Con diverse memorie depositate nel corso del giudizio le parti costituite hanno avuto modo di rappresentare compiutamente le rispettive tesi difensive. All’udienza pubblica del 29 gennaio 2015, su richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.  Con un unico articolato motivo, il ricorrente dopo aver richiamato l’art. 6 della l. n. 362/1991 deduce violazione di legge ed eccesso di potere. Sostiene il ricorrente che i titolari delle farmacie di Roccamonfina e Vairano Scalo, avendo precedentemente rinunciato, non avrebbero dovuto essere più interpellati per la gestione del dispensario farmaceutico del Comune di Marzano Appio, con la conseguenza che la predetta gestione avrebbe dovuto essere attribuita al ricorrente medesimo, titolare della farmacia di Caianello.
La tesi del ricorrente non può essere condivisa.
Occorre premettere che l’art. 1, comma 4, della l. 8 marzo 1968 n. 221 (come sostituito dall’art. 6 della l. 8 novembre 1991 n. 362) dispone testualmente: “La gestione dei dispensari, disciplinata mediante provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina. Nel caso di rinunzia il dispensario è gestito dal comune….”. Orbene, nel caso di specie, lo stesso ricorrente ammette che la farmacia di Varano Scalo è quella più vicina al Comune di Marzano Appio; ne consegue che il titolare della farmacia di Varano aveva diritto ad essere interpellato preferenzialmente rispetto ai titolari delle farmacie degli altri Comuni limitrofi.  Né a diverse conclusioni si può pervenire in considerazione del fatto che, in data 20 dicembre 2004, il dott. Gianfranco Marcello aveva rinunciato alla gestione del dispensario farmaceutico, in quanto, con successiva nota del 21 dicembre 2004, il dott. Marcello (melius re perpensa) ha manifestato la propria disponibilità alla gestione del dispensario. A ciò si aggiunge l’ulteriore considerazione che, ove il dott. Marcello non avesse fornito la propria disponibilità, la gestione del dispensario farmaceutico sarebbe stata assunta direttamente dal Comune di Marzano Appio (come dimostrano la deliberazione di G.C. n. 174 del 21 dicembre 2004 e la deliberazione di C.C. n. 44 del 29 dicembre 2004).  In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.

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