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TEANO – Illuminazione pubblica sul terreno della chiesa, la giunta ha deciso: atti illegittimi, non si farà più. Le carte alla Corte dei Conti. Problemi per tecnici ed ex assessore

De Monaco-teano

TEANO – L’impianto di illuminazione dello spazio ricreativo adiacente la chiesa della frazione Fornulo, non sarà più realizzato. Gli atti  fatti dalla precedente amministrazione sarebbero illegitttimi ed avrebbero propcurato anche danni contabili all’ente municipale sidicino. Per questa ragione sarà fatta degauta segnalazione alla Corte dei Conti. Tutto certificato dalla delibera di giunta 157 dello scorso 26 agosto.
Oltre all’annullamento di un intervento che la nuova amministrazione comunale  ha ritenuto privo delle “giuste fondamenta”, l’atto di giunta va letto come un duro avvertimento contro alcuni funzionari della macchina amministrativa sidicina, i quali, credevano di poter continuare a fare il bello e cattivo tempo nella gestione della cosa pubblica. La Corte dei Conti potrebbe essere lo strumento più “convincente”.

Con questo provvedimento, la Giunta ha deciso di non procedere alla realizzazione di un impianto di illuminazione dello spazio ricreativo sito in adiacenza della chiesa della frazione Furnolo, destinando il relativo importo di €.14.604,70 alla manutenzione (ripristino, efficientamento o integrazione) degli impianti di pubblica illuminazione esistenti, soddisfacendo le richieste che giacciono inevase da tanto tempo presso gli uffici comunali. La Giunta ha, quindi, accolto l’istanza di alcuni cittadini che avevano denunciata la presunta  illegittimità degli atti posti in essere alla fine del 2012 e nei primi mesi del 2013. A tale decisione la Giunta è pervenuta dopo aver analizzato l’intero fascicolo amministrativo, da cui  è emersa la diffusa violazione degli obblighi e delle norme di cui alla normativa vigente. Visto il contenuto delle missive inviate dalla ditta risultata aggiudicataria dei lavori in oggetto, la Giunta ha incaricato la Segretaria comunale di valutare le eventuali responsabilità, specie di natura contabile, e di procedere con celerità nei confronti dei soggetti conseguentemente individuati, nel  caso in cui dovessero profilarsi o concretizzarsi danni a carico dell’Ente”.

Questa il riassunto finale presente nell’atto di giunta con cui l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nicola Di Benedetto, ha voluto chiarire alla popolazione la scelta adottata.  Ecco la Delibera:

PREMESSO

che il 05/05/2011, con contratto di locazione rep. 4803/2011, l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero concesse in affitto, per sei anni e per un corrispettivo annuale di mille/00 euro, al Comune di   Teano il terreno sito alla frazione Furnolo del Comune di Teano, censito in catasto al foglio 24, particelle 114 e 5036;

che, in tale atto, il Comune di Teano dichiarò che detto terreno sarebbe stato destinato esclusivamente per l’attuazione di attività ricreative e si impegnò a non “… apportare all’immobile modifiche ed aggiunte, né a realizzare qualsivoglia opera se non dopo aver ottenuto il consenso scritto preventivo dell Istituto che, al termine della locazione ed a sua discrezione, potrà chiedere ed ottenere il ripristino o ritenere, senza alcun indennizzo, quanto realizzato dall’affittuario

che, in data 27/12/2012, la ditta Termo Sistem S.A.S. con sede in Furnolo di Teano trasmetteva all’U.T.C. il preventivo di spesa per la “Realizzazione di unap.l nel campo sportivo sito alla fraz. Furnolo” per un totale di €.12.090,00 oltre I.V.A.;

che, con nota prot. 257/12 del 31/12/2012, l’Assessore pro-tempore alle Finanze del Comune di Teano, dr Adriano De Monaco, forniva indirizzo politico-programmatico al Coordinatore Responsabile U.T.C, pro-tempore affinché lo spazio ricreativo della frazione Furnolo, sito in adiacenza della Chiesa, “…fosse dotato di impianto luce in modo da utilizzare detto spazio anche in orari notturni

che, in pari data, il Coordinatore Responsabile U.T.C, pro-tempore approvava un preventivo di spesa pari ad €.12.070,00 oltre I.V.A. per l’esecuzione dell’impianto di illuminazione, impegnava la relativa somma ed decideva di affidare i lavori previo esperimento di gara informale (determina 1590 del 31/12/2012);

che la somma totale di €.14.604,70 per la realizzazione del nuovo impianto era stata impegnata dal predetto Coordinatore sul capitolo 4345 del bilancio 2012 denominato “Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione'”‘,

che il consigliere comunale pro-tempore dr. Fabiano Cirelli presentava l’interrogazione consiliare n.003029 del 14/02/2013 relativa ai lavori in oggetto;

che il Consiglio Comunale di Teano discuteva la predetta interrogazione nel corso della sessione tenutasi il 18/03/2013, le cui risultanze sono annotate nella relativa deliberazione n.9;

che, il 10/04/2013, il Coordinatore Responsabile U.T.C, pro-tempore inviava ad 8 ditte la nota con cui le invitava a presentare offerta per l’esecuzione dei lavori in oggetto;

che in tale nota il predetto Coordinatore specificava che “… / lavori dovranno iniziare ad horas, vista l’urgenza di eseguire i lavori stessi, in mancanza si procederà alla revoca dell ‘incarico e si assegnerà alla ditta seconda arrivata …”;

che, all’esito della gara esperita il 16/05/2013, l’esecuzione dei lavori era stata aggiudicata provvisoriamente alla ditta Termo Sistem S.A.S. con sede in Furnolo di Teano per un importo, al netto del ribasso offerto pari al 16%, di €.10.138,80 oltre I.V.A.; 1)   che, con determinazione n.721 del 04/09/2013, il Segretario generale pro-tempore aggiudicava definitivamente, su proposta dell’Ufficio tecnico a più di cinque mesi dalla dichiarazione d’urgenza, i lavori alla ditta sopraindicata; m) che, in data 06/09/2013, veniva acquisita al protocollo di questa Amministrazione al n.0013498 una nota di protesta di alcuni cittadini i quali, a seguito della pubblicazione della predetta determina, invitavano il Sindaco a verificare la legittimità degli atti e ad evitare di “… spendere denaro pubblico su un bene non di proprietà dell’Ente …”;

che, a seguito di tale nota, il Sindaco chiedeva immediatamente spiegazioni per le vie brevi all’U.T.C. e poi chiedeva ufficialmente, con propria nota prot. n.l95/u.s. del 10/9/2013, di sospendere le procedure in atto;

che, in pari data, l’ing. Fulvio Russo inviava il proprio riscontro con nota prot. n.3356-utc, con cui ripercorreva ed elencava le attività fino a quel momento svolte, e precisava, tra l’altro,

che la ditta aveva “… partecipato di aver già acquistato i materiali necessari per la realizzazione dell’opera

che “… l’intervento è stato progettato in modo da poter essere smontato ed eventualmente rimontato in altro sito al momento della scadenza del contratto di fitto   di restare in attesa delle determinazioni da intraprendere;

che, con nota prot. 14355 del 23/09/2013, la ditta aggiudicataria Termo Sistem S.A.S. invitava l’Amministrazione comunale a procedere alla consegna dei lavori, ribadendo che nella missiva di invito alla gara era stata dichiarata l’urgenza della realizzazione dei lavori e che aveva già provveduto ad acquistare i materiali;

che il R.U.P. ing. Fulvio Russo, con propria missiva prot.4927 del 02/10/2013, sollecitava conseguentemente il Sindaco a riscontrare la propria nota del 10/09/2013;

che il Sindaco riscontrava tale richiesta con propria nota prot. n.333/U.S. del 21/10/2013, richiedendo ali’ing. Fulvio Russo l’inoltro di una serie di atti/prowedimenti necessari a chiarire alcuni passaggi del procedimento amministrativo posto in essere, tra cui :

>    ” estremi dell ‘atto amministrativo adottato doli ‘Organo competente con cui è stata fornita la necessaria direttiva programmatoria”;

>    l’assenso preventivo dell’Istituto Diocesano, quale proprietario del bene immobile;

>    “… estremi dell’atto/provvedimento di approvazione del progetto esecutivo dei lavori …” e “… del contratto o dell’atto di cottimo …”;

>    copia del verbale con cui era stata dichiarata l’urgenza dei lavori, redatto in conformità alla vigente normativa di settore;

che l’ing. Fulvio Russo, con propria nota prot.4020 U.T.C, del 24/10/2013, chiedeva alla proprietà l’esplicito assenso formale all’esecuzione dei lavori, confermando “… l’assenso verbale già manifestato …”;

che l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, con nota acquisita al protocollo dell’Ente il 14/11/2013 al n.4289, concedeva il richiesto assenso e precisava che, sino a quel momento, “… l’Istituto non ha concesso alcun assenso per la realizzazione delle opere in oggetto non essendo stato mai informato di questa esigenza …”;

che l’ing. Fulvio Russo, con propria nota prot.4365 U.T.C, del 22/11/2013, riscontrava la richiesta sindacale del 21/10/2013 precisando, tra l’altro, che:

>    non esisteva alcun atto di programmazione dell’Organo competente, ma la sola lettera “… a firma dell ‘ex Ass. alle Finanze dr. A. De Monaco     già prima richiamata;

>    non esisteva alcun progetto esecutivo delle opere a farsi, ma solo un preventivo di spesa posto a base di gara;

>    non esisteva alcun contratto o atto di cottimo sottoscritto;

>    non esisteva alcun verbale d’urgenza “… in quanto non ricorrevano, e non ricorrono, le condizioni per qualificare i lavori in tal senso …”;

che il direttore dei lavori, con propria nota prot.2505 U.T.C, del 30/06/2014, ha richiesto di conoscere quali determinazioni l’Amministrazione intendesse assumere, dovendo procedere alla consegna dei lavori, secondo quanto disposto dalla normativa vigente;

CONSIDERATO

a) che l’articolo 4 comma 1 del vigente decreto legislativo 165 del 2001 attribuisce agli organi di governo dell’Ente locale le funzioni di indirizzo politico amministrativo, mediante la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare;

b)        che l’articolo 36 comma 1 del vigente decreto legislativo 267 del 2000 e l’articolo 8 del vigente Statuto individuano nel consiglio, nella giunta e nel sindaco gli organi di governo del Comune;

c)        che il vigente “Testo Unico degli Enti locali” e il vigente Statuto individuano le competenze di ciascun organo comunale;

d)        che l’approvazione dei progetti di lavori pubblici rientra, in accordo con le predette fonti normative, tra le competenze della Giunta comunale;

e)        che i lavori in oggetto non rientrano tra quelli assoggettati alla programmazione di cui all’articolo 128 del Codice;

f)         che l’articolo 93 comma 1 del vigente “Codice dei contratti pubblici” disciplina l’attività di progettazione, propedeutica all’appalto di lavori pubblici;

g)        che il comma 2 del predetto articolo e l’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n.207 del 2010 assegnano al responsabile del procedimento la competenza a valutare la necessità di integrare o di ridurre i livelli di definizione e i contenuti della progettazione;

h)     che il comma 2 del già citato articolo 93 del Codice consente l’omissione del livello di progettazione preliminare o definitivo;

i)      che le Sezioni I, II e II del Capo I del Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n.207 del 2010 stabiliscono e dettagliano il contenuto del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;

j) che l’articolo 112 del Codice e l’articolo 47 del predetto decreto presidenziale stabiliscono l’obbligo di verifica della progettazione in capo, nel caso di specie, al responsabile del procedimento che la conclude con la redazione del documento di validazione;

k) che l’articolo 56 del suddetto decreto definisce le responsabilità in capo al soggetto incaricato delle attività di verifica;

1) che l’articolo 3 del vigente decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 2001 fornisce la definizione degli interventi edilizi, qualificando, in particolare, quelli che possono essere riguardati quali interventi di manutenzione straordinaria;

m) che l’articolo 3 comma 1 lettera n) del vigente decreto del Presidente della Repubblica n.207 del 2010 offre la definizione di manutenzione come “… la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un’opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto”;

n) che l’articolo 175 del predetto decreto disciplina i lavori d’urgenza ed, in particolare, prevede che il responsabile del procedimento è tenuto alla compilazione di una specifico verbale in cui sono indicati, tra l’altro, i motivi dello stato d’urgenza e le cause che lo hanno provocato;

PRESO ATTO

a)        che, per i lavori in oggetto, nessun organo di governo comunale ha fornito l’indirizzo necessario ad attivare il procedimento tecnico-amministrativo finalizzato all’esecuzione del nuovo impianto di illuminazione dello spazio ricreativo alla frazione Furnolo;

b)        che tale indirizzo è stato impropriamente fornito da un Assessore, tra l’altro, titolare di delega per niente attinente alla materia specifica;

c)        che il capitolo di spesa n.4345/2012 denominato “Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione” era destinato, negli atti di programmazione approvati dagli organi competenti, al finanziamento di interventi su impianti esistenti di pubblica illuminazione e quindi non alla realizzazione di nuovi impianti di illuminazione che, nel caso di specie, neanche possono qualificarsi di “pubblica illuminazione”;

d)        che nel Piano Esecutivo di Gestione dell’anno 2012, il capitolo 4345 era affidato al Responsabile pro-tempore dell’Area Tecnica comunale ing. Fulvio Russo;

e)        che agli atti d’ufficio non risulta un progetto dei lavori da appaltare redatto secondo le indicazioni della vigente normativa di settore e articolato in almeno due livelli di progettazione così come richiesto dal Codice dei contratti;

f)         che il Responsabile pro-tempore dell’Area tecnica comunale ha approvato, con propria determinazione n.1590 del 31/12/2012, solamente un preventivo di spesa;

g)        che agli atti d’ufficio non è presente alcuna traccia documentale della propedeutica attività di verifica degli atti progettuali richiesta dalla norma;

h)     che, sebbene nella lettera d’invito inviata alla ditta fosse stata invocata l’urgenza dei lavori a farsi, non esiste alcun verbale d’urgenza, redatto con le modalità e i contenuti prescritti dalla  norma, così come comunicato dallo stesso Responsabile del Procedimento nella sua nota del 22/11/2013 indicata in premessa;

i)  che, ad oggi, non è stato sottoscritto alcun contratto o atto di cottimo con la ditta aggiudicataria;
j)   delle richieste formulate da alcuni cittadini nella nota del 06/09/2013, richiamata in premessa;
k) che l’articolo 8 del contratto di locazione del terreno in oggetto impegna, invece, il Comune di Teano “… a recintare, entro il 31/12/2011, i confini con la Chiesa e con la strada d’accesso al fabbricato De Monaco …” e che tale opera non è stata ancora realizzata;

RILEVATO

a)        che la procedura tecnico amministrativa attuata dal Responsabile pro-tempore dell’Area tecnica comunale non è rispettosa delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalla normativa vigente;

b)        che la realizzazione del nuovo sistema di illuminazione, peraltro totalmente carente di progettazione, potrebbe rappresentare un potenziale pericolo per la pubblica incolumità, dal momento che non è stato effettuato alcun dimensionamento o verifica degli elementi strutturali (fondazione, pali ed elementi di connessione) e delle parti impiantistiche;

c)        che nessun contratto o atto di cottimo è stata stipulato con la ditta aggiudicataria;

 

RITENUTO

a)        doversi dare riscontro alla richiesta inoltrata dal direttore dei lavori;

b)        inopportuna l’esecuzione di un’opera che, alla scadenza del contratto di locazione, deve essere parzialmente smontata e messa a deposito per un futuro ed incerto utilizzo;

c)        prevalente la necessità di fornire risposte operative alle richieste di efficientamento o integrazione degli impianti di pubblica illuminazione esistenti, che giacciono inevase da tempo;

 

VISTI

a)        il vigente decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

b)       il vigente decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

c)        il vigente Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

d)       il decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/11/CE e 2004/18/CE»”;

e)        il vigente Statuto e i vigenti Regolamenti comunali;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati 1. di prendere e dare atto

1.1. che, per i lavori in oggetto, nessun organo di governo comunale competente ha fornito l’indirizzo necessario ad attivare il procedimento tecnico-amministrativo finalizzato all’esecuzione del nuovo impianto di illuminazione dello spazio ricreativo alla frazione Furnolo;

1.2.  che il capitolo di spesa n.4345/2012 denominato “Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione'” era destinato, negli atti di programmazione approvati dagli organi competenti, al finanziamento di interventi su impianti esistenti di pubblica illuminazione e quindi non alla realizzazione di nuovi impianti di illuminazione che, nel caso di specie, neanche possono qualificarsi di “pubblica illuminazione”;

1.3.  che agli atti d’ufficio non risulta un progetto dei lavori da eseguire redatto secondo le indicazioni della vigente normativa di settore e articolato in almeno due livelli di progettazione così come richiesto dal Codice dei contratti;

1.4.  che, sebbene nella lettera d’invito inviata alla ditta fosse stata invocata l’urgenza dei lavori a farsi, non esiste alcun verbale d’urgenza, redatto con le modalità e i contenuti prescritti dalla norma, così come comunicato dallo stesso Responsabile del Procedimento nella sua nota del 22/11/2013 indicata in premessa;

1.5.  che non ricorrevano e non ricorrono le condizioni per qualificare i lavori aggiudicati quali urgenti, così come comunicato dal predetto Responsabile;

1.6.  che la procedura tecnico amministrativa attuata dal Responsabile pro-tempore dell’Area tecnica comunale non è rispettosa delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalla normativa vigente;

1.7.  che la realizzazione del nuovo sistema di illuminazione, peraltro totalmente carente di progettazione, potrebbe rappresentare un potenziale pericolo per la pubblica incolumità, dal momento che non è stato effettuato alcun dimensionamento o verifica degli elementi strutturali (fondazione, pali ed elementi di connessione) e delle parti impiantistiche;

1.8.  che nessun contratto o atto di cottimo è stata stipulato con la ditta aggiudicataria;

 

  1. di non ritenere prioritaria l’esecuzione dei lavori in oggetto e di destinare l’importo previsto all’esecuzione di interventi di manutenzione (ripristino, effìcientamento o integrazione) degli impianti di pubblica illuminazione esistenti, soddisfacendo le richieste che giacciono inevase da tanto tempo, garantendo il rispetto degli atti di programmazione economico-finanziaria precedentemente redatti;
  2. di incaricare, sin d’ora, la Responsabile pro-tempore dell’Area Tecnica comunale dr.ssa Patrizia Cinquanta di valutare le eventuali responsabilità, anche di natura contabile, specie nel caso in cui dovessero profilarsi o concretizzarsi danni a carico dell’Ente;
  3. di sollecitare l’Ufficio tecnico comunale a che proceda alla progettazione della recinzione di cui all’articolo 8 del contratto di locazione del terreno in oggetto;
  4. di notificare il presente provvedimento al direttore dei lavori, alla ditta TERMO SISTEM S.A.S., alla Segretaria pro-tempore Patrizia Cinquanta, all’ing. Fulvio Russo e ai responsabili degli uffici comunali interessati per il prosieguo dell’azione amministrativa, nel rispetto dei tempi e delle procedure previste dalla normativa vigente;

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