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PIEDIMONTE MATESE – CLINICA VILLA DEI PINI RICORRE CONTRO LA REGIONE PER IL TAGLIO DEL BUDGET. IL TAR BOCCIA IL RICORSO E NEGA IL RISARCIMENTO DANNI

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PIEDIMONTE MATESE – Clinica Villa Dei Pini, respinto il ricorso al Tar proposto dall’azienda. Il presidente, Pasqualino Simonelli, aveva deciso di opporso alle decisioni dell’Asl che prevedevano un taglio del budget sanitario assegnato dell’azienda di Piedimonte Matese. Chiedeva, inoltre, un risarcimento del danno casuato da tali scelte. I giudici, invece, hanno ritenute giuste le scelte attuate dalla Regione Campania ed hanno bocciato anche la richiesta di risarcimento del danno. Ora ai vertici della struttura sanitaria matesina non resta altro che sperare in un eventuale ricorso al Consiglio di Stato per ribalatare la sentenza emessa dal giudici amministrativi di Napoli.

I giudici hanno emesso sentenza sul ricorso  4793 del 2013, proposto da Athena Casa di Cura Villa dei Pini S.p.A., in persona del Presidente p.t. Pasqualino Simonelli, contro Regione Campania; Azienda Sanitaria Locale Caserta e nei confronti di Casa di Cura Ruesch S.p.A.,  Casa di Cura Villa Fiorita S.p.A., in persona dell’amministratore delegato dott. Nicola Sibillo, Clinica Padre Pio S.r.l. Il ricorrente chiedeva l’annullamento dei decreti del commissario straordinario per l’attuazione del Piano di rientro del settore sanitario della Campania n. 85 del 18 luglio 2013, n. 91 del 29 agosto 2013 e n. 100 del 9 ottobre 2013.

Con l’atto introduttivo del giudizio, Athena Casa di Cura Villa dei Pini S.p.A., con sede in Piedimonte Matese, ha premesso di operare in regime di provvisorio accreditamento con il SSN, con venti posti letto di Medicina generale, 20 di Chirurgia generale e 20 di ginecologia. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato i decreti emessi dal Commissario straordinario per l’attuazione del Piano di rientro del settore sanitario della Campania:

– n. 85 del 18 luglio 2013, con cui è stato determinato in 6,9 milioni di euro su base annua il limite di spesa assegnato alla Casa di cura Ruesch per l’assistenza ospedaliera;

– n. 91 del 29 agosto 2013, recante definizione per l’esercizio 2013 dei limiti di spesa e dei relativi contratti con gli operatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza ospedaliera;

– n. 100 del 9 ottobre 2013, con cui sono state apportate alcune modifiche ai conteggi sviluppati nell’appendice al precedente provvedimento.

Secondo i vertici della  Clinica Villa dei Pini veninva attuato una disparità di trattamento – eccesso di potere per manifesta iniquità e ingiustizia – arbitrarietà – difetto di istruttoria – atteso che, a fronte della medesima tipologia e capacità operativa (60 posti letto) rispetto alla Casa di Cura Ruesch, mentre a quest’ultima è stato assegnato un budget 6,9 milioni di euro, all’instante è stato assegnato un tetto di € 4.054.570,00, senza peraltro tenere conto né della chiusura della struttura per oltre un anno e mezzo (a causa di lavori effettuati nel biennio 2006/2007 per l’adeguamento ai requisiti tecnologici e strutturali stabiliti dalla normativa vigente) né delle istanze (notificate in data 10.6.2010, 1.7.2011 e 13.5.2013) volte ad ottenere la rideterminazione dei limiti di spesa assegnati per i precedenti esercizi finanziari;

2) illegittimità del criterio del budget teorico potenziale – eccesso di potere per falsità dei presupposti e difetto di istruttoria – in quanto anche la nuova metodologia elaborata dalla struttura commissariale si baserebbe sul dato del fatturato storico, non idoneo a valorizzare quelle case di cura, come la ricorrente, che non hanno potuto esprimere a pieno la propria produttività.

Il Collegio reputa di poter prescindere dall’esaminare le eccezioni formulate in rito dalle parti resistenti in quanto il ricorso introduttivo si palesa infondato nel merito alla stregua delle considerazioni che seguono. Con riguardo alla prima, articolata censura deve premettersi che la disparità di trattamento può assumere il ruolo di figura sintomatica di eccesso di potere soltanto nel caso in cui le fattispecie poste a confronto sono assolutamente identiche (cfr., per tutte, Consiglio di Stato, sez. IV, 4.2.2014, n. 496), situazione che con tutta evidenza non ricorre nel caso concreto. Invero, il rientro della Ruesch nel circuito dell’assistenza ospedaliera in regime di provvisorio accreditamento è stato disposto in esito ad una lunga vicenda contenziosa, descritta nella memoria di costituzione dell’odierna controinteressata, contrassegnata dalle seguenti tappe fondamentali:

– con la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2755 del 2005, in accoglimento dell’appello proposto dalla suddetta clinica, è stata annullata la delibera n. 278 del 28.4.1993, con cui l’USL 37 della Regione Campania aveva dichiarato risolto il rapporto convenzionale con la medesima;

– con la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 4237 del 2009, in accoglimento dell’appello proposto dalla stessa casa di cura, le amministrazioni appellate sono state condannate al risarcimento del danno ingiusto, entro i limiti e secondo i criteri ivi individuati.

Ciò posto, è evidente che per la definizione del limite di spesa della casa di cura controinteressata non poteva essere utilizzato il criterio ordinario, facente riferimento al dato storico, trattandosi di una struttura sanitaria che in passato non aveva potuto operare in regime di accreditamento, per cause ad essa non imputabili e dichiarate illegittime con le summenzionate pronunce. Di conseguenza, la struttura commissariale ha dovuto utilizzare un criterio individualizzato, sostanzialmente equitativo, nella determinazione del budget ad essa spettante, criterio che deve ritenersi legittimo alla luce della peculiarità della posizione dell’interessata.

Diversa è la situazione della ricorrente, rispetto alla quale si è tenuto conto del dato storico, sostanzialmente confermandosi il budget assegnato nel precedente esercizio finanziari, fatto salvo l’incremento provvisorio derivante dalla quota aggiuntiva di cui si dirà al capo seguente.. Al riguardo deve osservarsi che le determinazioni dell’Amministrazione sanitaria in materia di tetti di spesa riferibili alle prestazioni sanitarie erogabili da ciascuna struttura accreditata, costituendo esercizio del potere di programmazione sanitaria, assumono natura autoritativa. A fronte delle stesse la situazione della struttura sanitaria privata è pertanto di interesse legittimo (Consiglio di Stato, sez. V, 22.10.2010, n. 7613; 23.5.2011, n. 3102), con conseguente impugnabilità nell’ordinario termine di decadenza, come chiarito dalla pacifica giurisprudenza (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 16.3.2012, n. 1521; C.G.A. Sicilia, 22.3.2013, n. 266). Ne consegue che non possono trovare ingresso nel presente giudizio le lagnanza solo ora tardivamente mosse avverso i limiti di spesa assegnati per i precedenti esercizi finanziari. Né è configurabile un obbligo giuridico della struttura commissariale di riesaminare le precedenti determinazioni autoritative divenute ormai inoppugnabili a seguito del decorso dell’ordinario termine di decadenza, essendo l’attività connessa all’esercizio dell’autotutela espressione di ampia discrezionalità e, come tale, incoercibile dall’esterno (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, sez. VI, 11.2.2013, n. 767; sez. V, 3.10.2012, n. 5199 T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 17.1.2013, n. 363).

4.2. Del pari non può trovare accoglimento il secondo mezzo proposto.

Giova premettere che nell’appendice al decreto n.91 del 2013 è stata sviluppata “in via sperimentale” una nuova metodologia al fine di determinare “un budget teorico potenziale di riferimento” per ciascuna casa di cura, che nell’immediato è utilizzata solo “come criterio di supporto per la ripartizione di una quota aggiuntiva, pari a circa l’1% del budget complessivo 2013, accantonata per incentivare le case di cura nella direzione della riqualificazione del settore, tenuto conto anche della maggiore o minore complessità dell’assistenza erogata”.

Deve ancora premettersi che, in applicazione del nuovo criterio, a seguito delle modificate apportate con il decreto n. 100 del 9.10.2013 e della conseguente ripartizione della quota accantonata (nel suo caso pari ad € 59.920,00), Athena Casa di cura Villa dei pini ha conseguito, per l’anno 2013, un provvisorio incremento del proprio budget, che è passato da € 3.994.650,00 ad € 4.054.570,00, sicché per la ricorrente il nuovo metodo è più favorevole rispetto a quello tradizionale.

In disparte il rilievo che precede, osserva il Collegio che trattasi di metodologia dichiaratamente adottata “in via sperimentale”, che potrà essere applicata compiutamente solo con i miglioramenti che verranno evidenziati dall’esperienza, presumibilmente a partire dal prossimo esercizio, in esito ai lavori del tavolo tecnico appositamente costituito. La decisione di applicare con gradualità il nuovo criterio deve ritenersi legittima, derivando dal prudente esercizio della discrezionalità amministrativa in una materia in cui l’immediata introduzione di nuovi criteri di ripartizione delle risorse, oltretutto ad esercizio finanziario già avviato, avrebbe potuto determinare gravi scompensi nella funzionalità del sistema sanitario regionale, alterando imprevedibilmente tutti gli equilibri finanziari delle varie strutture.

Invero, il carattere provvisorio della nuova metodologia e lo svolgimento di un’attività amministrativa in itinere, volta all’approfondimento delle varie problematiche, sono chiaramente enunciati nel provvedimento laddove si precisa che “le risultanze del nuovo metodo, con i miglioramenti che si evidenzieranno nel prosieguo, potranno essere applicate interamente, ma con gradualità, a decorrere dal prossimo esercizio; […] a tal fine […] si dispone la costituzione presso la struttura commissariale di un Tavolo Tecnico tra la Regione, l’Agenzia Sanitaria Regionale e le Associazioni di Categoria delle case di cura private, aperto anche all’audizione di singole case di cura, con la finalità di individuare correttivi e/o miglioramenti della suddetta nuova metodologia”.

Allo stato, pertanto, le critiche sollevate dalla ricorrente non possono trovare favorevole considerazione, ostandovi tra l’altro il disposto dell’art. 34, comma 2, del c.p.a., in base al quale “In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”.

Per tutte queste ragioni il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese.

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