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NAPOLI – Tar, i giudici rigettano la richiesta di Equitalia: Maradona non dovrà risarcire alcun danno

NAPOLI –  Equitalia-Maradona: i giudici del Tar danno ragione al pibe de oro.  La domanda formulata da Equitalia Sud di dichiarare Diego Armando Maradona “litigante temerario” e di condannarlo al risarcimento del danno è stata infatti rigettata dai giudici del Tar che, contestualmente, hanno però dichiarato inammissibile il ricorso di Maradona nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. I giudici hanno inoltre annullato l’impugnata nota del 19 dicembre 2013 ordinando ad Equitalia Sud, in persona del suo Direttore regionale per la Campania, di consentire a Diego Armando Maradona, ovvero al suo procuratore designato, di accedere alla cartella di pagamento n. 2351830, e alla documentazione comprovante la sua avvenuta notifica, nonchè agli avvisi di mora ad essa succeduti, fatta eccezione di quelli già avuti rilasciati.

Ecco la SENTENZA:

…”sul ricorso numero di registro generale 383 del 2014, proposto da:
Diego Armando Maradona, rappresentato e difeso, per mandato a margine dell’atto introduttivo del giudizio, dagli avv.ti Angelo Pisani e Raffaele D’Alessio, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Napoli, piazza Vanvitelli, n. 15;

contro

– Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale 1 di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege presso i suoi uffici in Napoli, via Diaz, n. 11;
– Equitalia Sud s.p.a, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura ad litem allegata in calce all’atto di costituzione in giudizio, dall’avv. Alfonso Maria Papa Malatesta, con domicilio eletto in Napoli, via Melisurgo, n. 44, presso lo studio dell’avv. Vittorio Carsana;

per l’annullamento

del provvedimento emesso da Equitalia Sud il 19 dicembre 2013 e di quello emesso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Napoli il 20 dicembre 2013, cui tramite è stato negato l’accesso a (parte della) documentazione e delle informazioni richieste, per conto dell’odierno ricorrente, dall’avv. Angelo Pisani con una cumulativa istanza del 20 novembre 2013: indirizzata ai due cennati soggetti che i due gravati provvedimenti hanno emessi;

nonché, per l’emanazione dell’ordine ai detti intimati soggetti di consentire l’accesso alla documentazione non rilasciata;

nonché, per la condanna dei medesimi all’integrale refusione di spese, diritti ed onorari;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Equitalia Sud e, per l’Agenzia delle Entrate, dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli e (vista) la relativa, annessa, produzione;

Viste, nel loro seno, le domande processuali delle parti, ivi compresa quella, avanzata dalla sola Equitalia Sud, di dichiarare il ricorrente Maradona “litigante temerario” e, per l’effetto, di condannarlo, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno ad essa Equitalia Sud procurato con la sua “abusiva” condotta processuale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 il dott. Arcangelo Monaciliuni ed uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

1- A mezzo del gravame in epigrafe -avviato per la notifica a mezzo posta il 17 gennaio 2014, depositato il 24 gennaio 2014 e versata in atti la documentazione a comprova del perfezionamento delle notifiche, quale avutosi fra il 23 ed il 27 gennaio- il sig. Diego Armando Maradona si duole dei provvedimenti emessi, rispettivamente il 19 ed il 20 dicembre 2013, il primo da Equitalia Sud, Agente della Riscossione per la provincia, fra le altre, di Napoli, ed il secondo dall’Agenzia delle Entrate/Direzione provinciale I di Napoli, in esito alla (unica) istanza da egli, a mezzo del proprio procuratore avv. Angelo Pisani, ad entrambi detti soggetti rivolta in data 20 novembre 2013 per accedere ad una serie di atti (di cui in avanti).

1a- In una all’azione impugnatoria è stata avanzata richiesta di emissione dell’ordine giudiziale a che venga consentito l’accesso (“esibizione e copia”) alla documentazione ed alle informazioni richieste: fatta salva, deve intendersi come appresso meglio si dirà, quella (e) invece ottenuta (e), di cui già in seno ai gravati provvedimenti, oltre che al “verbale di esercizio parziale del diritto di accesso dell’8 gennaio 2014 presso l’Equitalia Sud – Direzione regionale”, allegato sub 4 alla (stessa) produzione attorea.

1b- Nella prospettazione/denuncia del Maradona, ripartita su due motivi di ricorso, gli opposti rifiuti sono illegittimi in quanto emessi in violazione dell’art. 22 della l. 241 del 1990 e dei principi di correttezza e trasparenza, oltre che in quanto affetti da eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione.

Assume il ricorrente che alcun dubbio può sussistere sul suo diritto ad accedere a quanto richiesto, ovvero agli atti “del presunto accertamento fiscale ed alla cartella di pagamento che l’Equitalia pone a fondamento dell’azione esecutiva ancor oggi eseguita e, segnatamente, dell’avviso di mora e pignoramento notificati nell’ottobre del 2013”; atti che, nella prospettazione attorea, il concessionario è tenuto a conservare anche oltre il quinquennio per poter (ove abbia necessità di) coltivare, come qui accaduto, pretese di pagamento ed azioni esecutive, quella ultima contestata con ricorso pendente innanzi al giudice tributario, ed atti quindi che, ove richiesti dal contribuente ancora da essi inciso, (il concessionario) è tenuto ad esibire senza poter opporre né il decorso del quinquennio, né il loro far parte di un procedimento tributario.

Tanto, nella testuale affermazione (replica agli assunti di Equitalia Sud, di cui anche qui in avanti) secondo cui “le odierne resistenti non hanno mai depositato, né esibito, gli atti di accertamento e di riscossione originari, ossia i titoli, l’originale (matrice) o la copia conforme della cartella di pagamento cartella di pagamento n. 2351830 con rituali relazioni di notifica” (pag. 2 del gravame).

2- Sia l’Agenzia dell’Entrate – Direzione provinciale I di Napoli, per il tramite dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, che Equitalia Sud si sono costituite in giudizio per resistere alla pretesa dell’istante/odierno ricorrente.

2a- Equitalia Sud in data 13 marzo 2014 ha versato in atti articolata memoria di replica agli assunti/denunce attoree e documentazione a suo supporto.

Nel suo seno detta parte resistente, inquadrata la vicenda odierna nel composito quadro che vi fa cornice, oltre a contestare il merito della pretesa, eccepisce l’inammissibilità dell’azione giudiziaria qui da definirsi, all’uopo denunciando carenza di quell’interesse diretto, concreto ed attuale che la legge richiede per essere ammessi all’accesso.

Da qui, ovvero dal contesto dato, in una alla domanda processuale di rigettare il ricorso alla luce dei contenuti della proposta replica, la richiesta di dichiarare “abusiva” la condotta processuale del Maradona che -nella denuncia di Equitalia Sud e per le ragioni dalla medesima evidenziate di cui alla conclusiva considerazione secondo cui “il Maradona continua a promuovere giudizi in presenza di pronunce divenute cosa giudicata, intasando la giustizia e non accettandone mai i verdetti sottoponendo la controparte ad una estenuante e costosa attività defensionale che non avrà mai fine” (pag. 39 della memoria)- si profilerebbe come litigante temerario da sanzionarsi ex art. 96 c.p.c.: e quindi (da qui) la richiesta di condanna, oltre che alle spese di lite, al risarcimento, nella misura ritenuta di giustizia, dei danni patiti da essa Equitalia Sud, quali in seno alla stessa domanda processuale indicati.

2b- A sua volta l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, costituita in giudizio per resistere alla pretesa attorea per conto dell’Agenzia delle Entrate, in data 28 marzo 2014 ha depositato memoria cui tramite anch’essa, in via preliminare rispetto alla pure qui affermata infondatezza del merito, eccepisce l’inammissibilità del ricorso, oltre che per le stesse ragioni già indicate da Equitalia Sud, anche per ulteriori profili riferibili alla posizione singola dell’Agenzia.

3- Orbene, dato previamente atto del rispetto dei termini processuali quali previsti per la proposizione dell’azione e per la costituzione in giudizio dei soggetti in esso evocati, è opportuno, anche ai fini della definizione delle eccezioni, partire dall’istanza di accesso e dalle risposte ad essa fornite.

3a- La cumulativa istanza di accesso è stata come appresso formulata:

Il sottoscritto ……. relativamente all’avviso di mora notificato in data 17.10.2013, avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 2351830 mai notificata ed i relativi atti/avvisi e documentazione presupposta ad oggi sconosciuti ed al fine di poter esercitare il diritto alla difesa del contribuente

chiede

alla Equitalia Sud, ai sensi dell’art. 26, comma 5, del d. l.vo 546 del 1992 e della legge 241 del 1990:

“l’esibizione, ovvero rilascio e consegna, dell’atto originario ed originale (matrice) o copia conforme della cartella di pagamento n. 2351830 con la relata di notifica chiamata a farne corpo unico siccome mai notificata, nonché degli atti originari ed originali e/o copia conforme dei consequenziali avvisi di mora e comunicazioni interruttive della maturata prescrizione decennale e quinquennale per sanzioni ed interessi come per legge ed ai sensi dell’art. 57, comma 2, del d.P.R. 602/73;

chiede altresì

– di essere edotto sulle precise e specifiche modalità di calcolo degli interessi di mora applicati al presunto ed indimostrato credito, nonché sul riferimento normativo e tasso annuale per la loro applicazione;

– di conoscere in maniera cronologica e motivata tutte le procedure e le attività dell’Agente e del Concessionario, in una al nome e dati del responsabile del procedimento, e le modalità di calcolo e comunicazione, ivi compresi i riferimenti normativi, tali da giustificare anche la pretesa di Euro 486.009,38 denominato “Compenso riscossione coattiva”, su di un importo IRPEF di Euro 7.511.523,14;

– di avere contezza se il ruolo per cui si procede con l’avviso di mora è un ruolo per il quale vigeva la norma del “non riscosso come riscosso” e se, per tale ruolo, il concessionario ha presentato domanda di discarica ex d.P.R. 43/88, d. l.vo 112/99 e l. 342/2000”.

 

all’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Napoli:

“ – di essere edotto sulla legittimità e debenza della pretesa originaria in relazione alla regolarità e sussistenza della ipotizzata violazione e specificamente sul calcolo, sanzioni, tassi e spese applicati e sulle modalità degli importi riportati nell’avviso di mora, pari ad Euro 2.044.694,63 denominati “Irpef-Pena Pecuniaria d.P.R. n. 60”, nonché sul riferimento normativo in base al quale è stata applicata la sanzione di Euro 3.761.748,20 si un importo del tributo pari ad Euro 7.511.523,14;

– di ricevere corrispettiva motivazione e specifica per ogni singolo addebito e voce di credito”.

 

fa presente

altresì che il Contribuente ha inconfutabile diritto e detiene l’interesse legittimo per formulare la presente richiesta, in quanto interessato al procedimento in essere con codesto Agente/Agenzia che può incidere, in più modi, sulla sfera personale/patrimoniale reddituale ed esistenziale del Contribuente”.

3b- A mezzo dell’impugnata nota del 19 dicembre 2013 Equitalia Sud:

– nell’assunto che gli obblighi di conservazione degli atti richiesti sono, tutti e ciascuno, limitati ex lege (art. 26, comma 5, art. 50, comma 2 ed art. 49, comma 2, d.P.R. 602 del 1973) ad un quinquennio, ha negato l’accesso “alla cartella di pagamento B505113702351830 depositata all’albo del Comune di Napoli in data 29/19/1992” ed “agli avvisi di mora ed agli atti dell’espropriazione forzata” che alla stessa hanno fatto seguito, consentendolo invece in relazione agli atti (tre avvisi di mora ed un atto di pignoramento, cui il procuratore attoreo ha in concreto acceduto, ricevendone copia, nella già detta data 8 gennaio 2014) formati nel quinquennio immediatamente anteriore alla richiesta; tanto, nella effettuata precisazione che la detta documentazione “è già nota al sig. Maradona sia in quanto a lui notificata nelle proprie mani e perché depositata agli atti dei diversi procedimenti giurisdizionali in cui il Maradona era parte costituita e segnatamente: del procedimento conclusosi con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione 17 febbraio 2005, n. 3231, che peraltro ha avuto ad oggetto proprio la notificazione della cartella di pagamento da Lei indicata e dei successivi avvisi di mora statuendone la legittimità con decisione ormai coperta da giudicato; del procedimento oggi iscritto al n. di R.G. 605/2013 pendente di fronte alla Commissione tributaria regionale di Napoli”;

– ha poi negato l’accesso alle informazioni, di cui alla (separata) richiesta formulata dopo il “chiede altresì” (vedi sopra sub 3a), nell’assunto che le stesse non costituiscono “documenti amministrativi”, e, quindi, “esorbitano dall’ambito del diritto di accesso”.

3c- Da parte sua, l’Agenzia delle Entrate/Direzione provinciale I di Napoli, a mezzo dell’atto del 20 dicembre 2013, a sua volta qui gravato:

– ha ripercorso l’annosa vicenda, afferente a somme ab origine relative a tributi (Irpef) secondo il Fisco dovuti dal Maradona per gli anni di imposta tra il 1985 ed il 1990, quali via via nel tempo lievitate per effetto del maturare delle sanzioni e degli interessi, ha richiamate varie pronunce giudiziarie fin qui intervenute inter partes ed ha quindi evidenziate le preclusioni formatesi per effetto del giudicato di cui alla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione 17 febbraio 2005, n. 3231 (che ha “rigettato il ricorso con riferimento alle cartelle n. B505137023511830 e n. B 550513706407089” proposto dal Maradona avverso la decisione della Commissione tributaria regionale di Napoli n. 2033 del 2002), di cui si dirà più compiutamente in avanti, sostenendone la refluenza anche ai fini della (in)ammissibilità della domanda di accesso;

– di poi, ha sostenuto che la pendenza, con udienza fissata per il giorno 12 febbraio 2014, innanzi alla Commissione tributaria regionale di Napoli dell’impugnazione proposta da Maradona avverso la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva rigettato l’ulteriore ricorso proposta da Maradona “con riferimento alla cartella B505113702351830” qui richiesta (oltre che ad altra) costituiva (ulteriore) ragione preclusiva all’accesso: ex combinato disposto art. 24, comma 1, ed art. 13 l. 241 del 1990;

– infine, (pur) dopo aver tanto asserito ed eccepito, ha comunque indicato le previsioni di legge in base alle quali erano stati determinati gli interessi ed è stata applicata la sanzione pecuniaria e, per quanto afferisce alle relative modalità di calcolo, ha precisato che, in ogni caso, al riguardo vi era stato il ripetuto pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione “la quale ha reso preclusivo l’effetto del giudicato, ivi compresi gli accessori”.

4- Sempre in via preliminare e sempre ai descritti fini va quindi dato atto che in una al gravame, contenente le già indicate denunce e domande processuali, parte ricorrente ha depositato:

– la sopra riportata istanza con attergata procura speciale, di cui si dirà in avanti;

– i due provvedimenti impugnati;

– il verbale di esercizio parziale dell’accesso dell’8 gennaio 2014 presso Equitalia Sud, di cui già si è qui detto sub 1a;

– (copia conforme del) ricorso alla commissione tributaria provinciale di Napoli notificato alle parti anche qui resistenti il 16 dicembre 2013, quale proposto “avverso l’avviso di mora n. 8 notificato da Equitalia Sud in data 17 ottobre 2013 e rinotificato uguale il 18 ottobre 2010, con contestuale impugnazione della pretesa di pagamento, della presunta cartella di pagamento n. 2351830, in essa solo indicata, e dei ruoli n. 0796 e 0797, in essa presuntivamente contenuti e solo indicati, in una ad opposizione degli atti prodromici mai notificati….”; gravame questo che contiene una (ancor più ampia rispetto a quella indicata da Equitalia Sud) ricostruzione in fatto della annosa vicenda, riferendosi nel suo seno anche di giudizi e pronunce che non hanno interessato direttamente il Maradona, ma dei cui “effetti in utilibus” egli sostiene potersi giovare.

– Ricevuta di deposito del detto gravame;

– Avviso di mora (n. 8: come indicato in seno al sopra cennato ultimo gravame proposto e pendente innanzi alla Commissione tributaria) notificato il 17 ottobre 2013.

4a- A sua volta Equitalia Sud ha fatto luogo al deposito di una nutrita serie di atti, comprensiva delle diverse pronunce giudiziarie che, a partire dalla prima della Commissione tributaria provinciale di Napoli, n. 786 del 2001, hanno contrassegnato la vicenda che vede l’Agente della Riscossione “inseguire” dal lontano 1991 il Maradona per esigere quanto dal fisco ritenuto da egli dovuto.

5- Nelle descritte condizioni la causa è pervenuta all’odierna adunanza camerale del 2 aprile 2014 e vi è stata trattenuta in decisione.

6- Tanto premesso, prima di proseguirsi deve darsi atto che, alla stregua dei chiarimenti richiesti ed ottenuti in sede di discussione orale da parte del procuratore attoreo, avv. Angelo Pisani, alla stessa presente, non possono sussistere oltre dubbi, quali in detta sede profilati dal Collegio, in esito alla sua legittimazione ad agire (già) nella sede amministrativa “in qualità di diretto delegato del sig. Diego Armando Maradona”, ivi a partire dalla sottoscrizione, per suo conto, dell’istanza di accesso.

Ed invero, per agire per conto del Maradona in tale sede egli (avv. Pisani) aveva ricevuto non solo la risalente procura del 2010 attergata all’istanza di accesso (sui cui contenuti il Collegio si era soffermato, paventandone la non specificità rispetto all’accesso), ma ulteriore “idonea procura speciale rilasciata a Dubai il 24 gennaio 2013”, di cui si legge espressamente in seno al già cennato “Verbale di esercizio del diritto di accesso” sottoscritto, per conto di Equitalia Sud, dal suo Direttore regionale per la Campania, nella qualità di responsabile del procedimento di accesso.

6a- Il che è sufficiente alla bisogna, avuto anche conto che nessuna eccezione era stata formulata sul punto in questa sede processuale e che, in quella amministrativa, era stata fornita risposta “all’avv. Angelo Pisani .. per conto del sig. Diego Armando Maradona”.

7- Procedendo, appare più opportuno al Collegio sfrondare la causa, seguendo le parti nel loro argomentare (nel denunciare e replicare), ancorchè ciò comporti una translazione in avanti del vaglio di quella denuncia/eccezione di mancanza di un interesse diretto, concreto ed attuale che costituisce il cuore della res litigiosa, quale residuerà all’esito di quanto immediatamente segue.

8- In tale ottica (di sfrondamento) va dapprima dato atto che, anche qui come fatto emergere dal Collegio in seno alla discussione orale senza che vi siano state obiezioni sul punto, dall’impugnativa vanno ritenuti esclusi, ancorchè tanto non sia stato espressamente precisato in ricorso, quegli atti in esito ai quali l’accesso era già stato, da Equitalia Sud, consentito nella già più volte ripetuta data dell’8 gennaio 2104, precedente a quella di avvio del gravame per le notifiche.

8a- In ogni caso, in carenza di dette precisazioni, per tale parte il ricorso avrebbe avuto a dover essere dichiarato inammissibile.

9- Di poi, va dichiarato legittimo il diniego di accesso opposto da Equitalia Sud alle richieste di informazioni in esito a procedure ed attività dalla medesima poste in essere via via nel tempoe di “esserne edotto”, secondo la richiesta avanzata, con appositi supporti motivazionali.

Il che, ovvero la richiesta non solo di informazioni, ma vieppiù di informazioni motivate riferite ad una vicenda risalente nel tempo e ancora, di fatto, soggetta a contenziosi inter partes, rende del tutto pacifica la doverosa applicazione da parte del Collegio della condivisa giurisprudenza secondo cui la domanda di accesso è infondata, siccome in contrasto con la previsione dell’articolo 22, comma 4, della legge n. 241 del 1990, come sostituito dall’articolo 15 della legge n. 15 del 2005 (in forza del quale “Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono”), ove abbia a riferimento -come qui avvenuto in relazione alla parte dell’istanza di cui ci si sta occupando- non già documenti, intesi come forma del contenuto di atti amministrativi già formati (art. 22, comma 1, lettera d), l. n. 241/1990), bensì l’acquisizione di informazioni che la stessa amministrazione dovrebbe appositamente raccogliere, compilare ed esporre in atti e documenti esclusivamente formati allo scopo, ovvero in nuovi atti anche meramente ricognitivi (cfr. Cons. Stato, sezione sesta, 17 gennaio 2008, n. 82, sezione quinta, sentenza 27 maggio 2011, n. 3190 e 27 settembre 2004, n. 6326; Tar Campania, questa sesta sezione, n. 833 del 6 febbraio 2013 e n. 3137 del 3 luglio 2012).

Più chiaramente -fatti salvi peculiari tipi di “accesso” normati da disposizioni speciali, quale quello alle “informazioni ambientali” di cui al d.l.vo n. 195 del 2005, (comunque, anch’esso non assoluto) e quale, da ultimo, quello “civico” di cui al d.l.vo n. 33 del 2013 (che si colloca su di un piano diverso rispetto a quello proprio disciplinato dall’art. 22 e ss. della l. 241 del 1990 e comunque esso pure soggetto alla sussistenza di determinati presupposti)- il generale accesso ex l. 241 del 1990 è ammesso “esclusivamente al fine di ottenere il rilascio di copie di documenti già formati e materialmente esistenti presso gli archivi dell’Amministrazione” (Cons. Stato, sezione terza, 21 ottobre 2013, n. 5099; sezione quarta, 30 novembre 2010, n. 8359, sezione sesta 20 maggio 2004, n. 3271 e 10 aprile 2003, n. 1925; sezione quinta, 1° giugno 1998, n. 718).

Tanto, nella precisazione -a valere soprattutto per il prosieguo, ma che può essere già qui anticipata- che “cartelle, notifiche e relate rientrano sicuramente nella nozione di documento amministrativo (“ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento….”) come rappresentazione di una pretesa fiscale e degli atti dovuti per legge per renderla esigibile: atti la cui conoscenza è indispensabile per far emergere quanti possibili profili d’illegittimità, formale ovvero sostanziale, non ricavabili dal ruolo” (Tar Campania, questa sesta sezione, pronunce n. 2078 del 21 aprile 2010 e n. 1375 del giorno 11 marzo 2010).

10- Fermo quanto già innanzi concluso, quanto all’Agenzia delle Entrate deve, più a monte, convenirsi con la difesa erariale sul dato che l’istanza, per la parte rivolta all’Agenzia, “si limitava a chiedere notizie, delucidazioni sui calcoli e la conferma della debenza e della legittimità dell’obbligazione tributaria” e che a dette richieste era stato dato “specifico riscontro”, a fronte del quale “alcuna specifica censura è stata sollevata” in seno al ricorso, proposto per lamentare -senza operare distinzioni né soggettive, né oggettive- l’illegittimità del diniego opposto e non, come nel caso dovuto, per denunciare espressamente la mancata evasione dell’istanza, quale rivolta all’Agenzia, in tutto o in parte.

10a- Ne deriva -avuto conto, come si trae dalla non casuale operata riproduzione dell’istanza, che effettivamente alcun atto (cartella e/o altra documentazione) era stato chiesto all’Agenzia delle Entrate- l’accoglimento dell’eccezione, espressamente formulata, in via preliminare alle restanti, dalla difesa erariale, di inammissibilità del gravame nei suoi confronti per essere essa stata, nelle descritte condizioni e con le descritte modalità, evocata in giudizio, ovvero per essersi illegittimamente in ricorso allargato il thema decidendum che aveva invece, sempre nei suoi confronti, a restare circoscritto nei limiti fissati dall’istanza di accesso.

11- A quanto fin qui argomentato e concluso consegue che la res litigiosa di cui ci si farà carico in prosieguo afferisce alle sole parti: Maradona/Equitalia Sud ed è circoscritta alla sola prima parte dell’istanza di accesso che, per comodità di lettura, qui nuovamente si riporta: “esibizione, ovvero rilascio e consegna, dell’atto originario ed originale (matrice) o copia conforme della cartella di pagamento n. 2351830 con la relata di notifica chiamata a farne corpo unico siccome mai notificata, nonché degli atti originari ed originali e/o copia conforme dei consequenziali avvisi di mora e comunicazioni interruttive della maturata prescrizione decennale e quinquennale per sanzioni ed interessi come per legge ed ai sensi dell’art. 57, comma 2, del d.P.R. 602/73”.

12- Può, a questo punto, vagliarsi la consistenza dell’eccezione, ovvero del fuoco di sbarramento che Equitalia Sud ha inteso frapporre fra sé e siffatta istanza sostenendo la carenza, in capo al Maradona, di quell’interesse “diretto, concreto ed attuale, collegato ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” imposto dall’art. 22, comma 1, lettera b) della l. 241 del 1990.

Detta parte resistente ed eccepiente:

– afferma che anche il presente giudizio trae origine da debiti tributari (IRPEF) dovuti dal Maradona per gli anni di imposta tra il 1985 ed il 1990;

– afferma ancora che, oltre che a quelli a seguire, già agli atti del primo giudizio instaurato dal Maradona per negare la anzidetta pretesa tributaria (quello già ricordato del 2001 innanzi alla commissione tributaria provinciale di Napoli), “la difesa dell’allora Commissario governativo per la riscossione, Banco di Napoli, depositò la copia della cartella di pagamento con il referto di notifica ed altri avvisi di mora”, quali fino ad allora intervenuti e quali già notificati “fin dal 1993 per via diplomatica, nelle mani di un suo procuratore”, sicchè, a prescindere dalle precedenti notifiche del 1991, la cui (modalità di) effettuazione era (ed è) contestata, “il Maradona è già in possesso della documentazione richiesta, a distanza di quasi tre lustri, con l’atto cui qui si resiste” (allegata, sub n. 5 della produzione di Equitalia, la “nota di deposito del commissario governativo”);

– sostiene che l’unico interesse che ha mosso il Maradona alla proposizione anche del presente giudizio, “il tema di fondo ed il bene della vita cui aspira è uno ed uno solo”: legato sempre al debito tributario, la cui debenza è stata tuttavia definitivamente accertata e conclamata a mezzo della pronuncia della Cassazione n. 3231del 2005 che ebbe a rigettare il ricorso proposto per “la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 3231 del 2002 che, in accoglimento dell’appello incidentale dell’Ufficio contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 786 del 2001, ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente contro l’avviso di mora n. 351830 ed ha rigettato l’appello principale del contribuente contro la stessa sentenza di primo grado, in tema di IRPEF 1985-1990”;

– fa all’uopo leva sul passaggio a suo dire nodale della pronuncia anche ai fini che qui hanno a rilevare, ovvero sulle precisazioni/statuizioni rese dalla Suprema Corte in esito alla duplice funzione che l’ordinamento assegna all’avviso di mora: la prima, sulla quale solo si fondava la prospettazione/denuncia/pretesa del ricorrente Maradona, di intimazione ad effettuare il pagamento in funzione equivalente a quella del precetto, la seconda “indebitamente trascurata dal ricorrente, anche come atto eventualmente equivalente ad un atto di imposizione tributaria… ” (segue una lunga ricostruzione dottrinaria di tale seconda funzione), sicchè “…Poiché nel caso di specie è stato accertato in fatto che il primo avviso di mora fu notificato al contribuente nel 1993 e che esso non fu affatto impugnato, da un lato sono divenuti inoppugnabili lo stesso avviso di mora e gli avvisi di accertamento irritualmente notificati nel 1991 o non notificati, e, dall’altro, sono divenuti inoppugnabili, per la loro reiteratività dell’avviso di mora del 1993, gli avvisi di mora notificati successivamente, cioè nel 1998 e nel 2001. Ne deriva che è irrilevante accertare se sia inesistente o invalida la notificazione, effettuata nel 1991, degli avvisi di accertamento che costituiscono il presupposto dell’avviso di mora notificato nel 1993”;

– assume, in conseguenza, che “gli atti di cui il ricorrente richiede l’esibizione al fine di poter esercitare il diritto alla difesa non sono più impugnabili né contestabili sotto nessun profilo e di fronte ad alcun giudice. Rispetto a tali atti il diritto di difesa del contribuente è già stato esercitato e con tale esercizio il diritto si è definitivamente consumato” e, in correlazione, richiama la giurisprudenza della Cassazione (Cass. civ. sez. trib. 13 luglio 2012, n. 11941) che ha sostenuto che “ …. l’insorgere del contenzioso determina l’azzeramento delle posizioni di rendita della parte pubblica, con la trasformazione del rapporto sostanziale potere – soggezione in un rapporto processuale paritetico, nel quale la potestas appartiene soltanto al giudice terzo ed alla sua decisione. Dopo di che, nulla sarà più come prima, non i diritti ed i doveri delle parti, che sono concretamente e incontestabilmente definiti dal comando del giudice terzo…”; il che a dire, prosegue la parte resistente utilizzando sempre le parole della Cassazione (Cass. sez. trib., 11 marzo 2011, n. 5837), che “se via stata … contestazione della pretesa fiscale il titolo in base al quale viene intrapresa la riscossione non è più l’atto amministrativo, sebbene la sentenza”;

– conclude affermando che “a fronte di ciò non vi è alcun interesse, non solo attuale e concreto, ma nemmeno diretto, del Maradona ad acquisire copia di atti la cui efficacia è assorbita e superata dal giudicato formatosi e che, come detto, ha avuto ad oggetto proprio la validità di tali atti”.

13- Orbene, venendo alle valutazioni, va in premessa reso inequivoco che, stante la struttura del giudizio qui oggi da definire, il Collegio non può pronunciarsi sull’attendibilità di questa o quella dichiarazione, ovvero dell’esatta portata e contenuti degli atti qui depositati (come riferito sub punto 1°, Maradona nega che “l’originale (matrice) o la copia conforme della cartella di pagamento con rituali relazioni di notifica” sia mai stata depositata nei diversi giudizi), né -tanto meno- può occuparsi, in via diretta o indiretta, della pretesa tributaria e delle statuizioni al suo riguardo già rese o ancora a rendersi in esito al giudizio attualmente pendente innanzi alla Commissione tributaria o ad altri nel caso pendenti innanzi ad altre sedi giudiziarie, ovvero ad altri che il Maradona avesse a ritenere di (poter ancora) proporre in prosieguo.

Dei giudizi innanzi riportati e dei loro esiti si è reso necessario far cenno in quanto posti a diretto e specifico supporto dell’eccezione/denuncia da definirsi: il che a significare che non necessita, invece, qui dar conto dei diversi altri giudizi di cui entrambe le parti in causa hanno riferito per sostenere le rispettive, opposte, tesi in ordine alla debenza della pretesa: che lo si ripete ancora esula in via assoluta dal presente giudizio.

Ed invero, ribadendo principi generali a valere in relazione a qualsivoglia azione processuale relativa a dinieghi, espressi o taciti, di accesso agli atti, costante giurisprudenza, che la Sezione ha peraltro contribuito a consolidare, ha avuto modo di precisare specificamente che il “petitum sostanziale” in azioni quale quella qui data non è e non può essere maicostituito dalla verifica “della legittimità della pretesa tributaria, ma da quella solo del diniego a mettere a disposizione dell‘istante la documentazione richiesta, ovvero dell’illegittimo frapporsi al diritto all’accesso, materia questa sola che rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo” (Tar Campania, Napoli, questa sesta sezione, ancora pronunce n. 2078 del 2010 e n. 1375 del 2010 sopra citate e Tar Veneto, Venezia, sezione terza, 23 dicembre 2008, n. 3980).

14- Certo, nell’ambito di detta verifica va accertata la sussistenza di quell’interesse che la legge richiede per essere ammessi all’accesso, ovvero della mancanza di preclusioni ad esso, di cui alla vibrata replica di Equitalia Sud.

Per vero, essendo opportuno nulla tralasciare, va osservato che nella sede amministrativa la ripetuta Equitalia Sud, pur avendo fatto (qui solo mero) cenno alla circostanza che gli atti richiesti erano già noti al Maradona (“Rileviamo peraltro..”), il diniego ha fondato non sulla carenza di interesse, o, meglio, sulle preclusioni che sussisterebbero all’accesso, sulle quali si è diffusa in questa sede giudiziaria, ma sul già riferito assunto che la legge la obbligava a conservare gli atti richiesti dal Maradona solo per un quinquennio.

Il che a significare che solo in considerazione della natura e portata dell’istituto sostanziale dell’accesso, nonché della peculiarità dell’azione processuale posta a suo presidio -che “quale regolata dagli art. 25 l. 241 del 1990 ed art. 116 c.p.a. pur avendo natura impugnatoria quanto al modo e ai termini di proposizione, quanto alla cognizione rimessa al giudice assume natura di accertamento e di condanna stante la prevista pronuncia, in caso di accoglimento del ricorso, di emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti richiesti”- possono essere ammesse -ed il Collegio qui ammette- “specificazioni e/o integrazioni della motivazione del diniego da parte dell’amministrazione” (cfr. amplius sul punto, Tar Campania, questa sesta sezione, sentenze n. 597 del 24 gennaio 2014 e, omisso medio, n. 5453 del 22 novembre 2011).

15- Riannodando le (parziali) fila, la verifica della negata sussistenza dei presupposti di legge a che venga ordinato l’accesso agli atti (residuati a quanto già statuito) può prendersi abbrivio dalle più recenti puntualizzazioni operate dal giudice di appello, quali più immediatamente e direttamente pertinenti alla fattispecie qui data in quanto rese in tema di ostensibilità di documentazione fiscale.

Ha precisato il supremo consesso della giustizia amministrativa che “La legge subordina l’accessibilità del documento amministrativo ad un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. L’interesse (diretto, concreto ed attuale) è dunque riferito al documento del quale si chiede l’ostensione; la “corrispondenza” è da intendersi invece quale nesso di strumentalità o anche semplicemente connessione con una situazione giuridica che l’ordinamento protegge attraverso la concessione di strumenti di tutela (non importa se essi siano giurisdizionali od amministrativi).

La norma non richiede per l’ostensibilità del documento la pendenza di un giudizio, o la dichiarazione di volerlo proporre, né a fortiori autorizza valutazioni in ordine alla concreta utilità del documento rispetto alle ragioni difensive dell’istante, non foss’altro perché spesso è la stessa amministrazione ad essere indicata quale responsabile della lesione della posizione giuridica che l’istante vuol tutelare, sicché lasciare all’amministrazione il sindacato sull’utilità ed efficacia del documento in ordine all’esito della causa, significherebbe dare ad una parte del giudizio il dominio della causa.

Ciò non significa che l’amministrazione non debba fare alcuna valutazione: piuttosto la valutazione deve riguardare il “collegamento” della situazione giuridica da tutelare con il documento del quale è richiesta l’ostensione.

L’amministrazione deve dunque consentire l’accesso se il documento contiene notizie e dati che, secondo quanto esposto dall’istante, nonché alla luce di un esame oggettivo, attengono alla situazione giuridica tutelata (ad esempio, la fondano, la integrano, la rafforzano o semplicemente la citano) o con essa interferiscono in quanto la ledono, ne diminuiscono gli effetti, o ancora documentano parametri, criteri e giudizi, rilevanti al fine di individuare il metro di valutazione utilizzato in procedure concorsuali.

Accertato il collegamento, ogni altra indagine sull’utilità ed efficacia in chiave difensiva del documento, od ancora, sull’ammissibilità o tempestività della domanda di tutela prospettata, è sicuramente ultronea.

Così com’è ultronea l’indagine sulla natura degli strumenti di tutela disponibili, poiché essi possono essere giurisdizionali, ma anche amministrativi, e finanche di natura non rimediale (come potrebbe essere semplicemente la costruttiva partecipazione ad un procedimento amministrativo, ad ex art. 10 bis l. 241/90) o sollecitatoria (ad es. la richiesta di annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativo).

Una volta accertato il collegamento, l’amministrazione deve parimenti accertare se l’interesse sia diretto, concreto ed attuale: ciò significa che l’istante dev’essere il portatore della posizione giuridica soggettiva tutelata (o, ovviamente un suo rappresentante), che l’esigenza di tutela non dev’essere astratta o meramente ipotetica, ed ancora, che vi siano riflessi attuali del documento sulla posizione giuridica tutelata (l’interesse non deve cioè essere meramente storico documentativo).

Il quadro muta ove vi siano controinteressati all’accesso per motivi di tutela della propria sfera di riservatezza: in questo caso, in effetti, la norma fa riferimento, alla necessità di “curare” o “difendere” interessi giuridici” (Cons. Stato, sezione quarta, 29 gennaio 2014, n. 461).

15a- Ciò posto, osserva il Collegio che:

– l’interesse fatto valere dall’istante/ricorrente non è meramente storico-documentativo;

– il collegamento attuale fra la cartella ed i pregressi avvisi di mora (si diranno in avanti le ragioni per cui va escluso non il collegamento, ma l’ostensibilità delle comunicazioni interruttive della prescrizione) e la posizione del Maradona è data dall’ultimo avviso di mora, il n. 8 dell’ottobre 2013, fatto oggetto di impugnativa ancora pendente, che, quale depositato in atti dal ricorrente, nella sua prima pagina reca l’indicazione “cartella 2351830, NOT. CART. 6/11/1992” e l’intimazione al pagamento dell’importo complessivo “di Euro 39.074.670.48”, ripartito pro quota nelle diverse voci Irpef dovuta, sanzioni, compensi ed interessi fino all’attualità, di cui, nel dettaglio, nelle pagine a seguire;

– nella vicenda data non vi sono controinteressati e, ragionando in termini più generali e mutatis mutandis, consolidata giurisprudenza afferma che il diritto all’accesso di un pubblico dipendente ad atti inseriti nel proprio fascicolo personale, ovvero di un cittadino ad atti (titoli abilitativi et similia) che lo riguardino direttamente è “in re ipsa”, sì “da consentire di prescindere anche dalla esplicitazione delle ragioni per le quali chiede l’ostensione di tali documenti… “ abilitando l’istante alla “proposizione di una domanda giudiziaria ammissibile e fondata a prescindere dalla sussistenza di un interesse concreto ed immediato alla verifica della documentazione per cui ha avanzato istanza” (cfr., da ultimo, Tar Campania, Salerno, sezione seconda, 19 febbraio 2014, n. 407; e già, ex multis, Tar Campania, Napoli, questa sesta sezione n. 334 del 24 gennaio 2012), sempre che -ben si intende, ma non è il caso che qui può dirsi ricorrere- non si sia chiesto di accedere ad atti che, pur inseriti nel fascicolo o nella pratica afferente al dipendente o al cittadino, afferiscano a pareri et similia acquisiti dall’amministrazione per tutelare i propri interessi in procedure contenziose inter partes.

15b- Se ne trae (se ne deve trarre) che, inibita a questo giudice ogni valutazione in ordine alla concreta utilità dei documenti, e, quindi, in questa sede in ordine alle preclusioni sulle quali fa insistente leva parte resistente, i collegamenti di cui innanzi sono sufficienti a far ritenere sussistente, in capo al Maradona, quella posizione giuridica qualificata all’accesso: che, sola, va accertata in questa ripetuta sede; tanto, nella precisazione che l’avviso di mora ultimo notificato, impugnato e posto ad espresso presupposto dell’istanza di accesso -che non reca altri riferimenti se non alla cartella, senza che qui possano rilevarne le ragioni ancorchè a ritenersi dovute alla modulistica utilizzata- è relativo ad importi trovanti genesi nella risalente pretesa tributaria ed a vario titolo richiesti in relazione anche a periodi successivi alla pronuncia della Cassazione.

15c- Ne consegue la reiezione dell’eccezione/denunzia di Equitalia Sud secondo cui il Maradona è privo di interesse diretto, concreto ed attuale per essere ammesso all’accesso (agli atti qui da ultimi considerati).

16- Una volta affermata la sussistenza della posizione qualificata all’accesso deve inferirsene l’illegittimità del diniego opposto al rilascio (“esibizione e copia”) della ripetuta cartella di pagamento e degli avvisi di mora (quali non consegnati).

Ed invero, il Collegio ritiene di dover fare applicazione dei condivisi principi posti dalla giurisprudenza che appresso si riproduce:

– “non può essere precluso, successivamente all’emanazione dell’avviso di accertamento, l’accesso agli atti tributari, non rilevando il fatto che l’agente della riscossione abbia formalmente natura di soggetto privato” (cfr., ex multis, Tar Campania, questa sesta sezione, n. 2078 del 21 aprile 2010 e Tar Lazio, sezione seconda, 3 novembre 2009, n. 10765);

– come già innanzi anticipato: “cartelle, notifiche e relate rientrano sicuramente nella nozione di documento amministrativo….” (cfr. Tar Campania, sempre questa sesta sezione, pronunce n. 2078 del 21 aprile 2010 cit. e n. 1375 del giorno 11 marzo 2010);

– come sostenuto espressamente in ricorso ed al contrario di quanto ritenuto da Equitalia Sud: “Non costituisce giusta ragione del diniego il fatto che si tratti di procedimenti tributari, al fine di escludere il diritto all’accesso. Sebbene l’art. 24 l. n. 241 del 1990 escluda il diritto d’accesso, tra l’altro, nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano, è da ritenere che la detta norma debba essere intesa, secondo una lettura della disposizione costituzionalmente orientata, nel senso che la inaccessibilità agli atti di cui trattasi sia temporalmente limitata alla fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento con l’adozione del procedimento definitivo di accertamento dell’imposta dovuta sulla base degli elementi reddituali che conducono alla quantificazione del tributo ..” (Cons. Stato, sezione quarta, n. 4821 del 26 settembre 2013, n. 53 del 13 gennaio 2010 e 21 ottobre 2008, n. 5144; Tar Campania, sempre questa sesta sezione, pronunce sopra cennate);

– ancora come sostenuto dal Maradona e sempre al contrario di quanto ritenuto da Equitalia Sud: “quanto alla previsione dell’art. 26 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, comma 4, ai cui sensi “il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione“, va osservato che essa “non individua una modalità di accesso ai documenti, ma disciplina il rapporto giuridico corrente tra l’agente della riscossione e il debitore con specifico riferimento all’onere probatorio della pretesa di pagamento” (così sempre le cennate pronunce della Sezione e così Tar Puglia Bari, sezione prima, 5 maggio 2009, n. 1034); il che a dire che certamente può essere opposto all’accesso la circostanza che il documento non è (più) in possesso dell’amministrazione (qui del concessionario), ma non anche che l’accesso ad esso possa essere negato ove tale detenzione non sia venuta meno: che la ragione del perdurare della sua detenzione sia legata ad ulteriori specifiche previsioni di legge (agli artt. 2840 c.c. e 77 del d.P.R. 602 del 1970 invocati in ricorso facendo leva anche sui dicta della CTR Puglia, Bari, n. 93 del 2011 e n. 19 del 2012), ovvero a più generali principi o a diverse previsioni regolamentari.

16a- In definitiva, non avendo Equitalia Sud mai (neppure in sede di discussione orale) dichiarato di non possedere ai propri atti la cartella e/o la documentazione probante l’avvenuta notifica, quali ne che siano state in concreto le modalità di effettuazione qui non rilevandone la ritualità o meno, e gli avvisi di mora a seguire, in accoglimento della pretesa sostanziale attorea e previo annullamento in parte qua dell’impugnata nota del 19 dicembre 2013, deve ordinarsene il rilascio al Maradona, ovvero al suo procuratore designato.

17- A diversa conclusione deve pervenirsi in esito agli altri (soli) atti residuati allo sfrondamento operato dal Collegio, ossia “alle comunicazioni interruttive della maturata prescrizione decennale e quinquennale per sanzioni ed interessi di mora”.

Queste, infatti, ancorchè costituiscano certamente documenti, in quanto tali accessibili, nel caso di specie debbono nondimeno essere ritenute sottratte all’accesso poichè:

a) la loro esistenza, ove avesse ad abbisognarne l’emersione, si appalesa utile a supportare la posizione di Equitalia Sud e non del Maradona;

b) in dette condizioni si renderebbe comunque necessaria un’attività di ricerca ed elaborazione dei dati, esclusa anch’essa dalla legge e dalla giurisprudenza formatasi al riguardo (Cons. Stato, sezione terza, 21 ottobre 2013, n. 5099; sezione quarta, 13 giugno 2013, n. 3267; sezione sesta, 20 maggio 2004, n. 3271 e 10 aprile 2003, n. 1925);

c) per quanto ancor più, ed in via dirimente, rileva, l’evasione di siffatta richiesta implica e presuppone (non solo la cennata elaborazione dei dati, ma più specificamente) una valutazione, da parte di Equitalia Sud, su portata, contenuti e qualificazione di ciascuno dei diversi e molteplici atti da essa formati e via via sopravvenuti nel corso del tempo, nonché degli effetti anche sotto i profili della prescrizione della ripetuta pronuncia della Cassazione. Il che non può esser chiesto, vieppiù stante il contenzioso in corso.

18- A questo punto, traendo le definitiva fila:

– il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti dell’Agenzia delle Entrate;

– va, invece, accolto nei confronti di Equitalia Sud nei limiti di cui innanzi e, per l’effetto, negli stessi limiti, in parte qua va annullata l’impugnata nota del 19 dicembre 2013 e, sempre per l’effetto, va ordinato ad Equitalia Sud di consentire al Maradona, ovvero al suo procuratore designato, di accedere alla cartella di pagamento n. 2351830 con la relativa relata di notifica, quale che sia il documento atto a provare l’avvenuta notifica, ed agli avvisi di mora ad essa succeduti, fatta eccezione di quelli già avuti rilasciati di cui nel dettaglio al verbale di esercizio del diritto di accesso sottoscritto dalle parti in data 8 gennaio 2014;

– per l’adempimento va assegnato il termine, ritenuto congruo dal Collegio in relazione alla vicenda esaminata, di giorni sessanta (60) decorrente dalla data di comunicazione in via amministrativa, ovvero di previa notifica a cura di parte, della presente pronuncia;

– il ricorso va respinto rispetto a quante altre pretese riferite alle sopradescritte “richieste di informazioni” ed all’accesso agli “atti interruttivi della prescrizione”;

– alla luce delle conclusioni di cui innanzi deve poi essere rigettata la domanda di Equitalia Sud di dichiarare, in questa sede in esito all’azione qui proposta, Diego Armando Maradona litigante temerario e di condannarlo al risarcimento del danno in relazione alla “sottrazione, per la decima volta, di impiegati pubblici nell’adempimento della loro missione per gestire la posizione del Maradona che, nelle more, non ha mai pagato alcunché di quanto dovuto”;

– quanto alle spese di lite, l’avviso del Collegio è nel senso che la peculiarità della vicenda trattata, le diverse statuizioni rese e le parziali soccombenze impongano di disporne la compensazione integrale fra le parti tutte, ivi compresa l’Agenzia delle Entrate, avuto conto, quanto a quest’ultima, del coacervo di comportamenti da essa avuti e del loro innervarsi con l’azione giudiziaria, ancorchè nei suoi confronti non da proporre nei termini invece proposti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede su di esso:

– lo dichiara inammissibile nei confronti dell’Agenzia delle Entrate;

– lo accoglie nei confronti di Equitalia Sud nei limiti di cui innanzi e, per l’effetto, negli stessi limiti, in parte qua annulla l’impugnata nota del 19 dicembre 2013 e, sempre per l’effetto, ordina ad Equitalia Sud, in persona del suo Direttore regionale per la Campania, di consentire a Diego Armando Maradona, ovvero al suo procuratore designato, di accedere alla cartella di pagamento n. 2351830, e, quale che sia, alla documentazione comprovante la sua avvenuta notifica, nonchè agli avvisi di mora ad essa succeduti, fatta eccezione di quelli già avuti rilasciati di cui nel dettaglio al verbale di esercizio del diritto di accesso sottoscritto dalle parti in data 8 gennaio 2014;

assegna, per l’adempimento, il termine di giorni sessanta (60) decorrente dalla data di comunicazione in via amministrativa, ovvero di previa notifica a cura di parte, della presente pronuncia;

respinge il ricorso rispetto a quante altre pretese riferite alle “richieste di informazioni” ed all’accesso agli “atti interruttivi della prescrizione”;

rigetta la domanda di Equitalia Sud di dichiarare Diego Armando Maradona litigante temerario e di condannarlo al risarcimento del danno.

compensa le spese di lite fra le parti tutte.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa”.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:

 

Renzo Conti, Presidente

Arcangelo Monaciliuni, Consigliere, Estensore

Paola Palmarini, Primo Referendario

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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