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CAPUA – Ordinanza di demolozione, il costruttore ottiene giustizia al Tar: annullati gli atti e comune condannato alle spese

CAPUA –  Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania  (Sezione Ottava) ha pronunciato la presente sentenza sul ricorso n. 1454/13 R.G., proposto dalla Societa’ Modugno Vincenzo Costruzioni Restauri Srl, contro Comune di Capua,  per l’annullamento dell’ordinanza n. 2 UT del 08/01/2013 del Comune di Capua – Settore Urbanistica, con la quale viene ordinata la demolizione delle opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attivita’ presso l’immobile sito in Capua alla via Roma, 35.  In data 5 maggio 2010 la Polizia municipale di Capua accertava che presso un immobile sito alla via Roma 135, nella disponibilità della “Modugno Vincenzo Costruzioni e Restauri s.r.l.”, erano stati realizzati interventi edilizi in assenza di preventiva denuncia di inizio attività, specificamente l’installazione di una grata in ferro all’esterno di una finestra delle dimensioni di circa mt. 1,50 x1,50, nonché la copertura di un preesistente solaio mediante la posa in opera di lamiere metalliche ondulate.  All’esito del contraddittorio procedimentale, il Comune di Capua, con ordinanza n. 2 U.T. dell’8 gennaio 2013, ha ordinato la demolizione delle predette opere, rilevando come, sebbene risalenti al 1987, le stesse fossero prive di titolo abilitativo.  Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso a questo Tribunale la società Modugno Vincenzo Costruzioni Restauri s.r.l. chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari. Parte ricorrente ha lamentato che per interventi di tipo manutentivo e conservativo, come quelli in oggetto, l’assenza della denuncia di inizio attività non può comportarne la demolizione, ma solo l’applicazione di una sanzione pecuniaria; addirittura, le opere potrebbero configurarsi tra quelle ricadenti nell’ipotesi di cui all’art,. 6 del d.p.r. 6 giugno 2001 n, 380, per cui sarebbe stata sufficiente una mera comunicazione. Con l’ultimo motivo è stata dedotta la carenza di motivazione, di istruttoria, nonché la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e legittimo affidamento.  Alla camera di consiglio dell’8 maggio 2013, con ordinanza n. 733/13, è stata accolta la domanda cautelare.  Si è costituito in giudizio il Comune di Capua, concludendo per il rigetto del ricorso. All’udienza del 6 novembre 2013, in vista della quale parte ricorrente ha depositato una memoria conclusionale, la causa è stata trattenuta per la decisione.  Il ricorso è fondato.  Osserva il Collegio che le opere in questione, ai sensi dell’art. 22 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, rientrano nella categoria degli interventi di manutenzione straordinaria, trattandosi nel primo caso dell’installazione di una protezione in ferro ad una finestra, nel secondo della sostituzione di una preesistente copertura di un solaio, senza che vi sia stato alcun aggravio urbanistico.  Ne consegue che il regime giuridico di riferimento è stato correttamente individuato sia da parte ricorrente che della resistente amministrazione in quello della denuncia di inizio di attività, incontestabilmente assente nel caso di specie. In tal caso, l’art. 37, primo comma del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, ma non la demolizione dei medesimi. Ne discende che, in assenza di ulteriori specificazioni tali da far ricadere le opere nel regime di cui al secondo comma dell’art. 37, il provvedimento impugnato deve essere dichiarato illegittimo e di conseguenza annullato.  Le spese seguono la soccombenza con condanna del Comune di Capua al relativo pagamento in favore di parte ricorrente nella misura di €1.000,00(mille/00). Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. Condanna il Comune di Capua al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente nella misura di €1.000,00(mille/00).

 

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