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Pietramelara – Antenna telefonica: il comune sconfitto al Tar, condannato anche alle spese

Pietramelara – Il municipio di Pietramelara è stato sconfitto dalla Wind Tre spa. I giudici del Tribunale Amministrativo di Napoli hanno accolto il ricorso proposto dalla compagnia telefonica che ha in progetto la realizzazione di una antenna telefonica nella primissima periferia del paese. Il municipio è stato condannato anche al pagamento di 3mila euro di spese in favore del ricorrente. Il Tar ha “accolto il ricorso 4148 dell’anno 2021, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato; annulla la delibera n. 2 del 2020, nella parte in cui dispone di “introdurre un regime di moratoria, bloccando temporaneamente l’autorizzazione di tutti i nuovi impianti tra cui anche quelli in corso di definizione almeno fino a quando non sarà istituito un tavolo tecnico tra ente locale, gestori e cittadinanza attiva”; dichiara il ricorso inammissibile, per carenza di interesse, quanto agli altri atti impugnati; Condanna il Comune di Pietramelara a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), di cui euro 500,00 (cinquecento/00) per spese documentabili, oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto versato; somma da attribuirsi all’avv. Giuseppe Sartorio, procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario”. Questa la decisione finale assunta dal Tribunale Amministrativo partenopeo.

IL DOCUMENTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4148 del 2021, proposto da Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pietramelara, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi M. D’Angiolella, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto in Napoli al viale A. Gramsci 16;
per l’annullamento,
previa sospensione,
a) del provvedimento comunale prot. n. 7103/2021 del 6 settembre 2021, con cui il Responsabile comunale ha dichiarato l’intervenuta decadenza dal titolo abilitativo formatosi per silenzio assenso – già accertato da codesto Ecc.mo T.A.R. con sentenza n. 3996/2020 del 24.09.2020 resa nel giudizio R.G. 2568/2020 pertinente all’istanza di autorizzazione ex art. 87 D.Lgs. 259/2003 presentata dalla WIND TRE in data 1° agosto 2019 – disponendo la sospensione dei lavori di realizzazione dell’impianto di pubblica utilità su un’area censita catastalmente al fg. 12, p.lla 114;
b) di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o conseguenziale ed ove possa occorrere delle delibere nn. 2/2020 e 3/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pietramelara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2021 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’articolo 60 e all’art. 74 d.lgs. 104/2010; accertata l’integrità del contraddittorio e ritenuto che l’istruttoria è completa;
RILEVATO che la parte ricorrente premetteva di essere titolare delle licenze ministeriali per l’erogazione del servizio di comunicazione elettronica su scala nazionale;
– di aver presentato, stante la necessità di garantire una copertura adeguata del segnale sul territorio del Comune di Comune di Pietramelara, in data 1º agosto 2019, congiuntamente alla società Galata S.p.A. (oggi Cellnex Italia S.p.A.), un’istanza di autorizzazione ex art. 87 C.C.E., preordinata al conseguimento dei titoli necessari alla realizzazione di una nuova stazione radio base (di tipo Raw Land) su un’area sita in Strada Privata, catastalmente identificata al N.C.T., al foglio12, p.lla. 114;
– che l’istanza di autorizzazione veniva corredata da tutta la documentazione prescritta dalla speciale normativa di settore;
– che l’istanza, con i relativi allegati, veniva ritualmente inoltrata anche all’ARPA ai fini dell’espressione del parere radioprotezionistico necessario alla successiva attivazione del segnale, favorevolmente rilasciato dall’Ente;
– il termine perentorio di gg.90, prescritto dall’art. 87, comma 9 del CCE, spirava il 30.10.2019 senza l’adozione, da parte dell’Ente, di provvedimenti idonei ad impedire la formazione dell’autorizzazione tacita;
– di aver quindi comunicato, in forza del titolo formatosi per silentium e dei pareri e nulla osta conseguiti, in data 16.04.2020, l’inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto per cui è causa;
– che la comunicazione di inizio dei lavori veniva trasmessa anche al competente Ufficio del Genio Civile in data 20.04.2020;
– che l’Amministrazione comunale adottava tutta una serie di atti ostativi;
– che, in particolare, il Comune adottava: a) l’ordinanza n. 7 del 22 aprile 2020, con cui il Responsabile Comunale sospendeva, per gg. 45, i lavori di realizzazione dell’infrastruttura, contestando la formazione del titolo abilitativo silente; b) il provvedimento prot. n. 2676/2020 del 30.04.2020, con il quale il Dirigente, in riscontro alla richiesta di revoca/annullamento in autotutela del suddetto provvedimento, lungi dal revocare l’ordinanza di sospensione, rilevava che l’“UTC provvederà ad aprire l’istruttoria sui documenti, finalmente visionabili, entro 20 giorni…”, invitando a valutare soluzioni alternative; c) il provvedimento, prot. n. 3804/2020, con cui l’Amministrazione comunale richiedeva, tardivamente ed in violazione dell’art. 87, co.5, D.lgs. n. 259/03, documentazione integrativa, peraltro non prescritta dalla speciale normativa di settore, sospendendo, nel contempo, nuovamente i lavori di realizzazione dell’intervento; d) il provvedimento comunale prot. n. 4335/2020 del 4 giugno 2020, con cui il responsabile disponeva che “codesta società si attenga ai fini della realizzazione dell’impianto di che trattasi alle disposizioni del Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 3/6/2020” e che, in applicazione della delibera di CC n. 2 del 3.06.2020, fossero sospese le autorizzazione di tutti i nuovi impianti, tra cui anche quelli in corso di definizione;
– di aver pertanto proposto, avverso i menzionati provvedimenti, ricorso n. 2568/2020 di R.G.;
– che tale ricorso veniva definito con la sentenza n. 3996/2020 del 24.09.2020, con la quale il TAR Napoli, previa declaratoria dell’avvenuta formazione del silenzio assenso ex art. 87 del D.Lgs. n.259/2003, sull’istanza presentata il 1° agosto 2019, annullava il provvedimento comunale prot. n. 4335/2020 del 4 giugno 2020, ivi rilevando “che, riconosciuta la formazione del titolo per silenzio assenso, il ricorso va dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, quanto all’impugnativa degli atti sub b) (Delibera di C.C. n. 2 del 3.06.2020), c) (Delibera di CC n. 3 del 3.06.2020 di approvazione del regolamento), d1) (Provvedimento prot. prot. n. 2676/2020 del 30.04.2020) e d2) (Provvedimento comunale prot. 3804/2020); e dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, quanto all’impugnativa dell’ordinanza di sospensione dei lavori sub d3), (Ordinanza di sospensione lavori n. 7 del 22 aprile 2020) atteso che il termine di sospensione è ormai scaduto”;
– di aver, dopo la pubblicazione della favorevole sentenza, avanzato, in data 16 ottobre 2020, una richiesta alla società E.On Energia S.p.A. e, pel tramite di quest’ultima, alla società E-Distribuzione affinché quest’ultime procedessero alla necessaria fornitura di energia elettrica all’area interessata dall’intervento;
– che l’approvvigionamento dell’energia elettrica veniva ritardato per cause certamente non imputabili ad essa ricorrente;
– che solamente all’indomani della stipula dell’atto di costituzione di servitù di elettrodotto, trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari di Caserta in data 2.07.2021, e dei necessari lavori messi a punto dalla società E-Distribuzione, essa ricorrente comunicava, il successivo 6.09.2021, la ripresa dei lavori di realizzazione dell’intervento;
– che, in pari data, l’Amministrazione comunale, senza il necessario coinvolgimento partecipativo di essa ricorrente, comunicava l’intervenuta decadenza del titolo silente, disponendo, nel contempo, l’astensione dalla realizzazione del progettato intervento;
RILEVATO che la società ricorrente ha, pertanto, impugnato tali provvedimenti, ritenendoli illegittimi per i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 7 l. n. 241/90, attesa l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento; nel caso di specie il contraddittorio era necessario perché, se fossero state rispettate le garanzie partecipative, essa ricorrente avrebbe rilevato che il provvedimento autorizzatorio silenzioso, sebbene formatosi in data 30.10.2020, era stato accertato dal TAR solo con la sentenza n. 3996/2020 resa pubblica il 24.09.2020 (prima di questa data il silenzio assenso era stato fortemente osteggiato dal comune), per cui solamente dalla data di pubblicazione del suddetto pronunciamento avrebbe potuto iniziare a decorrere il termine di 12 mesi prescritto dal comma 10 dell’art. 87 D.Lgs. 259/2003; avrebbe anche rilevato che la proroga ex lege prescritta dall’art. 103, co.2, DL 18/2020 e ss.mm.ii., non solo trovava applicazione, come precisato infra, anche per il procedimento speciale delineato dal D.lgs. 259/2003, ma il periodo di proroga, contemplato dalla predetta disposizione, non risulta ancora spirato; 2) contrariamente a quanto affermato dal Comune, non era vero che la sospensione di cui all’emergenza Covid non si applicasse ai termini di inizio e fine dei lavori edilizi: l’art. 103 co. 2 d.l. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020, prevede testualmente la sospensione anche di tali termini, con norma inequivoca; ed in tal senso è orientata anche la giurisprudenza (T.A.R. Catania, Sez. I, 21 giugno 2021, 2002; T.A.R. Napoli, Sez. VII, 22 febbraio 2021, n. 1143); 3) comunque, anche prescindendo dalla deroga di cui all’art. 103 D.L. 18/2020 e ss.mm.ii., il termine di 12 mesi contemplato dalla citata disposizione, non risultava infruttuosamente e, soprattutto, interamente decorso; il termine doveva infatti ritenersi sospeso per il tempo intercorrente tra l’adozione, da parte del Comune, degli atti ostativi alla realizzazione dell’impianto, e la pubblicazione della sentenza del Tar Campania n. 3996/2020, nonché poi tra la data in cui era stata chiesta la fornitura di energia elettrica e la data in cui la fornitura in questione era stata effettivamente attivata; 4) illegittima sarebbe anche la declaratoria di decadenza per un presunto contrasto col regolamento adottato con le delibere n. 2 e n. 3 del 30.06.2020, atteso che non si spiega quali disposizioni sarebbero state violate nell’occasione; comunque, tale motivazione sarebbe del tutto inammissibile nel caso di specie, in quanto, ove presenti i presupposti di legge (ma non sarebbe questo il caso) la decadenza opererebbe di diritto; in ogni caso, anche l’adozione del regolamento sarebbe illegittima, sia perché effettuata senza la partecipazione dei gestori, sia perché sopravvenuta al provvedimento autorizzativo silenzioso formatosi sull’istanza di autorizzazione presentata in data 1 agosto 2019; 5) il provvedimento comunale sarebbe illegittimo nella parte in cui richiama la delibera n. 2 del 3/6/2020 che dispone di “introdurre un regime di moratoria, bloccando temporaneamente l’autorizzazione di tutti i nuovi impianti tra cui anche quelli in corso di definizione almeno fino a quando non sarà istituito un tavolo tecnico tra ente locale, gestori e cittadinanza attiva”; infatti, in primo luogo si sarebbe inciso su un titolo già formatosi ed efficace; in secondo luogo, si andrebbe ad introdurre una causa di sospensione (per di più senza un termine predeterminato) non prevista da alcuna norma legislativa;
RITENUTO che, in memoria depositata in data 5.11.2021, il Comune ha eccepito che la natura vincolata del potere e l’urgenza di provvedere consentiva l’omissione della comunicazione di cui all’art. 7 l. n. 241/1990; che la decadenza del titolo era maturata, atteso che il termine di cui all’art. 87 comma 10 rimarrebbe del tutto estraneo a quello invece indicato dall’art. 15 DPR 380/2001, e di conseguenza non equiparabile a questo ai fini dell’applicazione della disciplina emergenziale; che il paventato ritardo imputato all’Enel riguarda un rapporto estraneo a quello tra l’Amministrazione e la società Wind, con la conseguenza che lo stesso non può essere richiamato quale fondamento del mancato inizio dei lavori;

CONSIDERATO che il ricorso è manifestamente fondato;

– che, infatti, come ritenuto dalla giurisprudenza, anche di questa Sezione, la norma di cui all’art. 103, comma 2, d.l. 18/2020, conv. dalla l. 27/2020, si applica anche al termine di cui all’art. 87 comma 10 d.lgs. n. 259/2003 (Tar Campania Napoli, Sez. VII, n. 1143 del 22.02.2021; ord. n. 1036/2021; Tar Calabria, Catanzaro, n. 1506/2020);
– che, al riguardo, non si può condividere la prospettazione del Comune, secondo cui la norma di cui all’art. 102 comma 2 sarebbe eccezionale e che il termine di cui all’art. 87 comma 10 d.lgs. n. 259/2003 sarebbe del tutto estraneo alla previsione di cui all’art. 15 d.P.R. n. 380/2001;
– che, infatti, sussiste l’identità di ratio (imporre la realizzazione dell’intervento autorizzato entro un tempo definito e ragionevole, onde evitare che opere autorizzate in un determinato momento ed in un determinato contesto possano essere realizzate quando la situazione ambientale ed urbanistica è ormai mutata); inoltre, attesa la formulazione della norma di cui all’art. 103 comma 2 d.l. 18/2020 (“tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”) non può certo sostenersi la sua natura eccezionale; la norma è anzi formulata in termini estremamente ampi ed onnicomprensivi;
– che, pertanto, in disparte le contestazioni avanzate precedentemente dal Comune circa la formazione del silenzio assenso – e definite da questa Sezione con sentenza n. 3996/2020 – è fondata la seconda censura;
– che è fondata anche la quarta censura; infatti – quand’anche si ammettesse che il Comune possa individuare una causa di decadenza del titolo abilitativo non prevista dalla legge – è illegittima, per carenza di motivazione, la declaratoria di decadenza per un presunto contrasto col regolamento adottato con le delibere n. 2 e n. 3 del 30.06.2020, atteso che non si spiega quali disposizioni sarebbero violate dall’impianto in questione;
– che, infine, è fondata anche la quinta censura; il provvedimento comunale è infatti illegittimo nella parte in cui richiama la delibera n. 2 del 30/6/2020 che dispone di “introdurre un regime di moratoria, bloccando temporaneamente l’autorizzazione di tutti i nuovi impianti tra cui anche quelli in corso di definizione almeno fino a quando non sarà istituito un tavolo tecnico tra ente locale, gestori e cittadinanza attiva”;
– che, infatti, tale disposizione introduce, in buona sostanza, una sospensione sine die, pacificamente illegittima;
– che le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA – Settima Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

  1. Accoglie il ricorso n. 4148 dell’anno 2021, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato sub a) in epigrafe; annulla la delibera n. 2 del 2020, nella parte in cui dispone di “introdurre un regime di moratoria, bloccando temporaneamente l’autorizzazione di tutti i nuovi impianti tra cui anche quelli in corso di definizione almeno fino a quando non sarà istituito un tavolo tecnico tra ente locale, gestori e cittadinanza attiva”; dichiara il ricorso inammissibile, per carenza di interesse, quanto agli altri atti impugnati;
  2. Condanna il Comune di Pietramelara a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), di cui euro 500,00 (cinquecento/00) per spese documentabili, oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto versato; somma da attribuirsi all’avv. Giuseppe Sartorio, procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.

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2 commenti

  1. Libero pensatore

    Un altro grande successo portato a termine dall’amministrazione. Il popolo Pietramelarese ha dovuto pagare anche più di 3000 euro per avere le teste coperte da una bella antenna. Che dire.. Avete dei politici che si preoccupano della vostra salute. Mi raccomando a giugno rivotateli anche!

  2. SCUSATEMI MA L’ANTENNA DEVE METTERLA UN PRIVATO O IL COMUNE?