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CAIAZZO – Supermercato Decò, il comune crede essere al di sopra dei giudici. Il solito scandalo fra arroganza e burocrazia

Caiazzo – Il comune annuncia di aver avviato la procedura per revocare le concessioni (edili, commerciali e autorizzazioni varie) alla società Iper Volturno titolare del supermercato Decò. Incredile!  Il municipio, probabilmente, dimentica che quelle stesse licenze sono state già cancellate dai giudici del consiglio di stato. E allora, il comune cosa vuole annullare? Pensa volersi sostituire ai giudici? Perché non esegue la sentenza e basta, senza tante storie? Perché applicare la legge, in Italia, in alcuni casi è sempre così difficile?
Le note di comunicazione prott. n 834 ed 840, pubblicate di recente all’Albo pretorio on line concretizzano una chiara elusione della Pronuncia del Consiglio di Stato n. 255 del 17.1.2018. Con tale sentenza sono stati (già) annullati gli atti per i quali l’Ente ha avviato l’iter di annullamento destinato a concludersi tra qualche mese.  I Dirigenti comunali errano nel pensare che vi siano atti da (poter e/o dover) annullare in quanto gli stessi sono già venuti meno all’indomani della sentenza. (metaforicamente: è come se si volesse uccidere un uomo già morto). Da non sottovalutare anche il coinvolgimento (non solo in giudizio) anche dell’Asl determinata dalla impugnativa dell’attestato di avvenuta registrazione di DIA n. 2927 del 10.3.2011 (richiamata anche nel punto 9, pag. 3 della sentenza del Consiglio di Stato). Allorquando il Supremo Giudice annulla tutti gli atti impugnati ed ordina nella parte finale alle Amministrazioni di eseguire la sentenza (che è immediatamente esecutiva) impone alle Amministrazioni tutte coinvolte in giudizio e, quindi, anche alla ASL di prendere atto della caducazione di tutti gli atti impugnati e travolti dalla sentenza lasciando impregiudicate le determinazioni consequenziali. Vale a dire, venuti meno i titoli tutti, si impone alle Amministrazioni coinvolte di:
1) adottare da subito una ordinanza di demolizione, ai sensi dell’art. 31, D.p.r. n. 380/01 (da parte del responsabile del Settore Edilizia ed Urbanistica del comune) assegnando alla Ipervolturno il termine (90 giorni contemplato dalla norma) per la rimozione spontanea delle opere abusive (ovvero, tutto lo stabile) ed, in mancanza, acquisire il bene al patrimonio comunale;
2) adottare da subito una ordinanza dichiarativa, ovvero, di sola presa d’atto del venir meno dell’autorizzazione commerciale (da parte del responsabile del Settore Commercio del comune) non già una Ord.za di accertamento;
3) adottare un provvedimento di chiusura dello stabilimento da parte del Dirigente del Settore Veterinario ASL stante il venir meno dei requisiti sanitari connessi alla vendita di prodotti alimentari;
4) adottare, in caso di attentato alla salute pubblica e nel silenzio del Dirigente Asl, ordinanza sindacale contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 50, T.U. enti locali.
Ad oggi, si sta sottovalutando proprio tale ultimo profilo (sanitario), consententosi l’esercizio di attività commerciale senza autorizzazione, in locali privi di tutti i titoli edilizi e della necessaria agibilità nonché sprovvista di autorizzazione sanitaria. Si ha la netta impressione di vivere in una zona franca rispetto ai tanti concittadini che, magari anche per una piccola iniziativa economica, sono costretti a sopportare iter burocratici da capogiro.

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