Ultim'ora
foto di repertorio

Piedimonte Matese – Bambini “prigionieri” al Falcone, il Tar boccia le scelte di Pascale e la condanna al pagamento alle spese

Piedimonte Matese – Il Tar  ha emesso sentenza, nel merito, sulla vicenda legata al mancato trasferimento di alcuni bambini in altro istituto. Nell’immediatezza dei fatti, accogliendo il ricorso di alcuni genitori, il Tar aveva concesso sospensiva (come richiesta dai ricorrenti) e trasferito d’ufficio gli alunni nella scuola che aveva scelto. Ora, nel merito della vicenda, i giudici di Napoli, a conferma della precedente decisione, hanno accolto il ricorso condannato anche alle spese processuali l’istituto Falcone.  Ora, alla luce degli ultimi fatti, tanti cittadini di Piedimonte Matese si domandano: sarà bastata questa lezione alla dirigente scolastica Anna Maria Pascale?

Ecco la sentenza:

Pubblicato il 26/10/2017  ; N. 01653/2017 REG.PROV.CAU. ; N. 03733/2017 REG.RIC.

logo

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3733 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-e -OMISSIS-, in nome e per conto del minore-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Maurizio Ricciardi Federico, con domicilio eletto presso lo studio Gian Luca Lemmo in Napoli, via del Parco Margherita, n. 31;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Usp Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Napoli, via Armando Diaz, n. 11;
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione prot. n. 2756/B2 del 19.9.2017, succ. notificata, resa dall’Istituto Autonomo Comprensivo “Giovanni Falcone” di Piedimonte Matese avente ad oggetto diniego di nulla osta per trasferimento alunno; unitamente ad ogni altro atto lesivo presupposto, preordinato, connesso o consequenziale (ivi comprese –ove e per quanto occorra- le risultanze del Consiglio di Classe convocato 18.9.2017, se ed in quanto esistenti, di cui si ignora contenuto ed estremi, qualora lesive degli interessi dei ricorrenti);
nonché per l’accertamento:
– del diritto dell’alunno al trasferimento d’istituto per l’anno scolastico 2017/2018 e la conseguente condanna dell’Amministrazione a rilasciare il nulla-osta ex art. 4 R.D. n.653 del 4.5.1925, finalizzato al trasferimento del minore presso l’Istituto Scolastico “Nicola Ventriglia” di Piedimonte Matese.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2017 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il diniego di nulla-osta non risulta fondato su ragioni ammissibili, tenuto anche conto della natura vincolata dell’atto;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto:
a) sospende l’atto impugnato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 4 aprile 2018;
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in favore di parte ricorrente in complessivi euro 500,00 (cinquecento).
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza o provvedimento.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Michele Buonauro, Consigliere, Estensore
Luca Cestaro, Consigliere

Guarda anche

FURTI E RAPINE: ALLARME SICUREZZA NEL MATESE

Piedimonte Matese / Alife / San Potito Sannitico – Gli ultimi fatti di cronaca hanno …

un commento

  1. PIEDIMONTE NON E’ ALIFE. ED E’ SOLO L’INIZIO