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PIEDIMONTE MATESE – IL MINORE DISABILE HA SEMPRE DIRITTO ALLA ASSISTENZA SCOLASTICA, LO AFFERMA IL TAR CAMPANIA: CONDANNATO l’ISTITUTO FALCONE DI PIEDIMONTE MATESE.

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PIEDIMONTE MATESE –   IL MINORE DISABILE HA SEMPRE DIRITTO ALLA ASSISTENZA SCOLASTICA LO AFFERMA IL TAR CAMPANIA – CONDANNATO l’ISTITUTO FALCONE. Il Tar Campania, con la sentenza n. 6014 del 2014, condannal’Istituto Autonomo Comprensivo “Giovanni Falcone” di Piedimonte Matese (Ce) a garantire, con assiduità, imponendosi anche delle assunzioni in deroga, l’insegnamento di sostegno ad una minore portatore di handicap. I genitori di una minore, portarice di handicap, si erano rivolti all’avvocato amministrativista Pasquale Di Fruscio per impugnare la determina della scuola e del Provveditorato, che negava l’insegnamento di sostegno, per pure ragioni “economiche” ovvero per la mancanza del numero sufficiente di insegnanti.  Dopo la discussione in pubblica udienza, la difesa dell’avvocatura dello Stato – la quale sosteneva, in base al rapporto docenti-alunni, l’impossibilità di aggiungere altro personale a quello già in organico – è rimasta soccombente rispetto alla tesi difensiva sostenuta dall’avvocato Di Fruscio il quale, sulla base di principi costituzionali e di direttive Comunitarie, ha illustrato ai Giudici che il diritto all’istruzione e all’integrazione prevale sempre su ogni altra esigenza, pure apprezzabile, di contenimento della spesa pubblica. Il Tar, con la sentenza sopra citata, ha recepito integralmente la soluzione prospettata dalla difesa dei due genitori, ovvero che deve ritenersi consentito all’Istituto scolastico, per le superiori esigenze di educazione, formazione ed integrazione scolastica dei minori – che sono garantite dalla costituzione – assumere con contratto a tempo determinato altri insegnanti di sostegno, in deroga al rapporto docenti-alunni, così come aveva indicato la Corte Cost. con la sentenza n. 80/2010, ovvero tramite aggiornamento del piano educativo individualizzato e tenuto conto delle esigenze educative e di istruzione del minore. Grande soddisfazione esprimono i genitori per avere visto affermato il loro diritto ad avere dallo Stato una istruzione adeguata per il proprio figlio senza che possono valere, in queste situazioni, esigenze di risparmio della spesa pubblica.

LA SENTENZA:

sul ricorso numero di registro generale 1267 del 2014, proposto da:
Maurizio De Cristofano e Giovanna De Cristofano quali genitori esercenti la potestà sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. Pasquale Di Fruscio, con domicilio eletto presso Pasquale Di Fruscio in Napoli, via dei Fiorentini,21c/o St.Girardi;

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ambito Territoriale di Caserta Csa, in persona del Dirigente p.t.;
Istituto Autonomo Comprensivo Giovanni Falcone di Piedimonte Matese (Ce), in persona del Dirigente p.t. rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via S.Lucia,81;

per l’annullamento

del provvedimento prot. n. 271 del 31.01.2014 dell’Istituto Autonomo Comprensivo “Giovanni Falcone” di Piedimonte Matese (Ce).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, e dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ambito Territoriale di Caserta Csa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2014 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

PREMESSO

che con il presente ricorso parte ricorrente agisce per l’accertamento del diritto della minore -OMISSIS-, nata a Piedimonte Matese il 21.01.2005, quale soggetto affetto da disturbo dell’apprendimento, disturbo del linguaggio espressivo e inibizione emotiva-affettiva, portatrice di handicap ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge n. 104/1992, iscritta per l’.a.s. 2013/2014 presso la III Classe della Scuola primaria dell’Istituto Autonomo Comprensivo “Giocvanni Falcone” di Piedimonte Matese, ad ottenere l’assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore corrispondenti alla frequenza scolastica o comunque adeguate alla patologia;

che con il ricorso si contesta che l’amministrazione scolastica ha riconosciuto alla minore ricorrente per l’anno scolastico 2013/2014, a fronte di una frequenza settimanale di 22 ore, un insegnante di sostegno per un orario di frequenza scolastica settimanale di 12 ore;

RILEVATO

che l’art. 12 della legge quadro 5.02.1992 n.104, nel riconoscere pari dignità sociale al soggetto disabile e rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il piano sviluppo e l’effettiva partecipazione alla vita sociale, politica ed economica del Paese, come sancito dall’art. 3 Cost., riconosce il diritto del bambino disabile all’educazione e all’istruzione nella scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie, ed affida all’integrazione scolastica l’obiettivo di assicurare lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione;

che, a sua volta l’art.40 affida agli enti locali ed alle aziende sanitarie locali l’attuazione, nelle rispettive competenze, degli interventi sociali e sanitari volti ad assicurare la frequenza scolastica del soggetto disabile attraverso la collaborazione di tre figure specialistiche quali: l’insegnante di sostegno, l’assistente educativo e/o alla comunicazione di pertinenza dell’ente locale, e l’assistente all’igiene quale collaboratore scolastico statale;

CONSIDERATO

che la questione proposta rientra pacificamente nella giurisdizione del giudice amministrativo adito trattandosi di controversia riguardante attività e prestazioni rese nell’espletamento di pubblici servizi devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n.80/1998 ora trasfuso nell’art. 133 comma 1 lett.c) del c.p.a. (Cass. civ. S.S.UU ordinanza 19.01.2007 n.1144; C.d.S. sez. VI, 21.03.2005 n.1134);

che all’individuazione dell’alunno come soggetto disabile provvede, ai sensi dell’art. 2 del d.p.r. 24.02.1994, lo specialista, su segnalazione ai servizi di base, anche da parte del competente capo d’istituto, ovvero lo psicologo esperto dell’età evolutiva, in servizio presso le UU.SS.LL. o in regime di convenzione con le medesime, che riferiscono alle direzioni sanitaria ed amministrativa, per i successivi adempimenti,

che, alla diagnosi funzionale, ai sensi dell’art. 3 d.p.r. cit., provvede l’unità multidisciplinare composta: dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso la unità sanitaria locale o in regime di convenzione con la medesima.;

che, ai sensi del d.p.c.m. 185/2006 l’unità multidisciplinare di cui al precedente articolo redige un verbale di individuazione dell’alunno come soggetto portatore di handicap recante l’indicazione della minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, nonché la specificazione dell’eventuale carattere di particolare gravità della medesima, e l’eventuale termine di rivedibilità dell’accertamento effettuato;

che la diagnosi funzionale va trasmessa all’istituzione scolastica presso cui l’alunno è iscritto ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti;

che alle indicate attività fa seguito la redazione di un profilo dinamico funzionale a cura dell’unità multidisciplinare di cui all’art. 3 d.p.r. cit., con la collaborazione altresì dei docenti curriculari e degli insegnanti specializzati della scuola nonché dei familiari dell’alunno, e tale profilo indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo dell’alunno in situazione di handicap nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni) sulla base della diretta osservazione ovvero in base all’esperienza maturata in situazioni analoghe,;

che il profilo dinamico-funzionale, ex art. 12 comma 8 della legge n. 104 cit., è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

che, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12 della legge n. 104/1992, un Gruppo di Lavoro costituito congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla Asl e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell’insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell’alunno, redige il Piano Educativo Individualizzato ove vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l’alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo;

che il predetto Gruppo di Lavoro “in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elabora le proposte relative all’individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno (art. 3 comma 2 d.p.c.m. 185/2006)”;

che nell’ambito dei P.e.i. con frequenza, preferibilmente, correlata all’ordinaria ripartizione dell’anno scolastico o, se possibile, con frequenza trimestrale (entro ottobre-novembre, entro febbraio-marzo, entro maggio-giugno), sono verificati gli effetti dei diversi interventi disposti e l’influenza esercitata dall’ambiente scolastico sull’alunno in situazione di handicap;

che, nel procedimento sono coinvolti con funzioni consultive, di collaborazione e di intermediazione familiare altresì i gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica istituiti, ai sensi dell’art. 317 del d.lgs. n. 297/1994, presso ogni Ufficio Scolastico provinciale, e presso ogni circolo didattico, scuola media ed istituto di istruzione secondaria superiore;

che il riconoscimento del diritto alla piena integrazione scolastica dell’alunno in situazione di disabilità grave risulta condizionato dalla effettiva disponibilità del personale docente di sostegno in organico che, a livello normativo, è passato attraverso una serie di interventi orientati a programmare anticipatamente la dotazione organica degli insegnanti per lo più nell’ottica del contenimento della spesa pubblica, e della eliminazione del fenomeno del precariato;

che pertanto, in ordine alla dotazione organica degli insegnanti di sostegno la normativa statale ha nel tempo fissato rigidi parametri proporzionali a partire dall’art. 319 del d.lgs. n. 297/1994 che prevedeva un posto di sostegno per ogni quattro alunni portatori di handicap, modificato dall’art.. 40 della legge 27.12.1997 n.449, che aveva previsto un insegnante di sostegno per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, ulteriormente modificato dall’art. 1 comma 605 della legge 27.12.2006 n.296 che rimandava ad uno o più decreti ministeriali correttivi l’adozione di interventi di sostituzione del criterio di cui al predetto art. 40 con l’individuazione di organici corrispondenti alle “effettive esigenze rilevate”, poi rideterminato ai sensi dell’art. 2 commi 413 e 414 della legge 244/2007 nella misura non superiore al 25% del numero delle sezioni e delle classi dell’organico di diritto dell’anno scolastico 2006/2007 in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili;

che da ultimo l’art. 15 del d.l. n. 104 del 12.09.2013 conv. in l.n. 128 dell’8.11.2013, nell’integrare larticolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo ha inserito il seguente: “La predetta percentuale è rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in misura pari rispettivamente al 75 per cento e al 90 per cento ed è pari al 100 per cento a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016”;

che in presenza di handicap con connotazione di gravità l’art. 40 comma 1 della legge n. 449/1997, nella sua originaria formulazione, prevedeva la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3 della stessa norma. Ai sensi dell’art. 35 comma 7 della legge n. 289/2002 la competenza al rilascio dell’autorizzazione all’attivazione dei posti di sostegno in deroga è demandata al Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale;

che al fine di evitare la formazione di personale precario la legge 24.12.2007 n.244, all’art. 2 comma 414, aveva abrogato la facoltà di assunzione di docenti di sostegno “in deroga” al rapporto docenti alunni fissato dalla normativa;

che la Corte Costituzionale, con sentenza 26.02.2010 n.80 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 comma 413 della legge n. 244/2007 nella parte in cui fissava un limite massimo al numero di posti degli insegnanti di sostegno, e dell’art. 2 comma 414 della legge n.244/2007 nella parte in cui escludeva la possibilità, già contemplata dall’art. 40 della n.449/1997, in presenza di studenti con disabilità grave, di assumere insegnanti di sostegno in deroga ritenendo le dette disposizioni in contrasto con il nucleo indefettibile di garanzie poste a tutela ed a protezione dei diritti dei disabili, ai sensi dell’art. 38 Cost. e dell’ordinamento internazionale, che, secondo la giurisprudenza della Corte, costituisce limite invalicabile all’esercizio della discrezionalità del legislatore. ( Corte Cost. n.251/2008; n.226/2000);

che la scelta legislativa di sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato in deroga al rapporto insegnanti alunni è stata ritenuta dalla Corte del tutto ingiustificata dal momento che essa costituisce uno degli strumenti attraverso cui si è reso effettivo il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave destinato a trovare applicazione una volta esperite tutte le possibilità previste dalla normativa vigente;

che in seguito alla predetta pronuncia di incostituzionalità è intervenuto nuovamente il legislatore prima con il d.l. n. 78/2010 conv. in l.n. 122/2010 che, al comma 15 dell’art. 9, ha fatto nuovamente salva la facoltà di autorizzare posti di sostegno in deroga al contingente previsto per l’anno scolastico 2010/2011 esclusivamente in presenza di handicap gravi, e successivamente, con l’art. 19 comma 11 del d.l. 6.07.2011 n. 98 conv. in l. 111/2011, ha stabilito che l’organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che è possibile istituire posti in deroga, allorché si renda necessario per assicurare la piena tutela dell’integrazione scolastica. La norma ha altresì statuito che: “L’organico di sostegno è assegnato complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali alunni in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili; la scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di classe. A tale fine, nell’ambito delle risorse assegnate per la formazione del personale docente, viene data priorità agli interventi di formazione di tutto il personale docente sulle modalità di integrazione degli alunni disabili”;

che, come ribadito dalla Corte Costituzionale nella citata pronuncia n. 80/2010, il diritto del disabile all’istruzione si configura come diritto fondamentale la cui fruizione è assicurata attraverso misure di integrazione e sostegno idonee a garantire la frequenza del disabile agli istituti di istruzione, con la precisazione che la sua partecipazione al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato (Corte Cost. n. 215/1987);

che, pertanto, il diritto all’assegnazione di un insegnante di sostegno “in deroga” non comporta automaticamente il diritto del disabile ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intero monte ore di frequenza settimanale. Si è infatti chiarito che una siffatta conclusione è da escludersi, innanzitutto alla luce della normativa vigente secondo cui gli insegnanti di sostegno, una volta assegnati, assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, e partecipano alla programmazione educativa e didattica al pari degli altri docenti ( comma 6 art. 13 della legge quadro n.104/1992). Sicchè non può sostenersi che la designazione dell’insegnante di sostegno sia destinata in via esclusiva alla specifica docenza di un alunno individuato. Inoltre occorre tener presente la non necessaria coincidenza del monte ore di frequenza settimanale dell’alunno con l’orario–cattedra settimanale del singolo docente, che potrebbe rivelarsi insufficiente a coprire l’intero orario di frequenza dell’alunno, specie ove quest’ultimo abbia optato per il tempo pieno. V’è da aggiungere ancora che un’interpretazione volta a ravvisare un automatismo nell’assegnazione “in deroga” estesa all’intero orario di frequenza dell’alunno con disabilità grave tradirebbe lo spirito della normativa che, come evidenziato a più riprese dalla Corte Costituzionale, non comporta un intervento individualizzato, ma è prioritariamente volto a favorire l’integrazione del disabile con gli alunni normodotati quale imprescindibile fattore di arricchimento e di incremento delle sue stesse potenzialità;

che, alla luce di quanto sopra, in presenza di disabilità grave, l’assegnazione in deroga di un insegnante di sostegno deve essere volta a volta commisurata alle specifiche difficoltà riscontrate nell’area dell’apprendimento, e tali difficoltà possono variare da soggetto a soggetto in relazione al tipo di handicap, al suo livello di gravità, alle connotazioni ed alla possibile evoluzione della malattia, anche rispetto ad eventuali effetti migliorativi riscontrabili nel corso del tempo per il decorso della malattia oppure grazie agli interventi attuati (cfr T.a.r. Campania Napoli sez. VIII 4.11.2009 n.6869; C.d.S. sez. VI 23.03.2010 n. 2231)

RITENUTO

che, con ordinanza cautelare n.671 del 23.04.2014 è stata accolta la domanda di sospensione cautelare ai fini della revisione del monte ore di sostegno sulla base della quantificazione da operarsi nel p.e.i. e si è disposta contestualmente la produzione agli atti del giudizio della ultima versione aggiornata del p.e.i. entro il termine ivi assegnato;

che l’amministrazione non risulta aver ottemperato al predetto incombente istruttorio per cui al suo comportamento va attribuita la valenza probatoria di cui all’art. 64 comma 4 c.p.a.;

che dalla nota prot. n.271 del 31.01.2014 a firma del Dirigente Scolastico dell’istitutto Autonomo Comprensivo “G.Falcone” intimato, si ricava che il monte ore di sostegno assegnato alla ricorrente risulta essere ridotto poichè nella predetta scuola sono molto numerose le assegnazioni con rapporto di 1 a 1 per diagnosi di assoluta gravità;

che, pertanto, non risultando comprovata l’adeguatezza delle ore di sostegno assegnate al ricorrente rispetto alla patologia accertata, merita accoglimento il ricorso con conseguente obbligo per l’amministrazione di determinarsi sul numero di ore necessarie per la patologia del minore, tramite aggiornamento del piano educativo individualizzato, tenuto conto delle esigenze educative e di istruzione del minore;

che restano salve le ulteriori e diverse quantificazioni del numero di ore di sostegno che dovessero essere effettuate dagli organi competenti con riguardo agli anni scolastici successivi a quello in corso, all’esito delle verifiche periodiche sull’andamento del programma cui è sottoposto il disabile, tenuto conto delle peculiarità della patologia, dell’incidenza sulle capacità di apprendimento, della dinamicità e suscettibilità di evoluzione o involuzione della patologia medesima, della maggiore o minore efficacia degli interventi attuati, nonché del modificarsi delle esigenze nelle varie fasi di crescita dell’alunno;

che, ove occorra, all’integrazione dell’orario di sostegno l’amministrazione provvederà anche attraverso l’assunzione di insegnanti di sostegno in deroga con contratto a tempo determinato come consentito dall’attuale normativa a seguito della pronuncia Corte Cost. n. 80/2010;

che va respinta la domanda di risarcimento del danno avanzata in carenza di adeguate allegazioni probatorie in ordine alla sussistenza e consistenza del danno asseritamente patito per effetto dell’assegnazione di un numero di ore di sostegno inferiore a quello ritenuto adeguato (Cfr C.d.S. sez. VI n.2373/2013);

che, da ultimo, le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione;

respinge la domanda di risarcimento del danno.

Condanna l’amministrazione intimata in solido al pagamento delle spese processuali sostenute da parte ricorrente nella misura di complessive € 1000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all’annotazione di cui ai commi 1,2 e 5 della medesima disposizione.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:

Ferdinando Minichini, Presidente

Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore

Olindo Di Popolo, Primo Referendario

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un commento

  1. Le associazioni di difesa dei diversamente abili plaudono per il traguardo raggiunto grazie alla professionalità di un avvocato preparato e magistrati sensibili al tema della diversità. Un precedente fondamentale per le sfide che ancora dovremo fare per rimuovere ostacoli di ignoranza e pregiudizi. Grazie per il vostro lavoro a favore dei più disagiati.