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CARINOLA / PIEDIMONTE MATESE – Sannio Alifano, ingiusto licenziamento: ente condannato. Dovrà riassumere De Biasio. E’ il figlio del sindaco di Carinola

CARINOLA / PIEDIMONTE MATESE – Sannio Alifano, ingiusto licenziamento: ente condannato. Dovrà riassumere De Biasio. E’ il figlio del sindaco di Carinola. Tutto scritto nella delibera 155/15 dello scorso 21 dicembre 2015. La decisione del giudice e la successiva assunzione di Antimo De Biasio mette in serie difficoltà la macchina dell’ente consortile guidato da Pietro Cappella.
Tutto nasce dalla deliberazione Commissariale n. 160/08 del 19/08/2008, il Consorzio assumeva alle proprie dipendenze Antimo Di Biasio, residente in Carinola, con rapporto di lavoro a tempo determinato, per il periodo di sei mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di lavoro, quale collaboratore amministrativo da assegnare al Settore Ragioneria – Area Amministrativa, inquadrando lo stesso nel 3° livello della 6^ fascia funzionale di stipendio di cui al vigente C.C.N.L. 17/04/2002 e s.m.i.
Con successiva deliberazione Commissariale n. 44/09 del 21/02/2009, il rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato in data 01/09/2008 con il predetto Sig. Antimo Di Biasio, veniva prorogato di mesi sei, decorrenti dal 01/03/2009, con ulteriore deliberazione Commissariale n° 155/09 del 26/10/2009, veniva nuovamente assunto alle dipendenze del Consorzio, con rapporto di lavoro a tempo determinato per mesi dodici decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto avvenuta il 05/11/2009, il Sig. Antimo Di Biasio, con la qualifica di “Collaboratore Amministrativo” ed il trattamento economico e normativo previsto per il 3° livello della 6^ fascia funzionale di cui all’art. 2 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario.  Con atto acquisito al protocollo dell’Ente il 21/09/2011 con il n. 3478, il Sig. Di Biasio Antimo di Carinola (CE) proponeva ricorso ex art. 414 del Codice di procedura civile innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE) perché venisse accertata e dichiarata la presunta illegittimità, nullità e/o inefficacia del termine di durata ai contratti di lavoro a tempo determinato con il medesimo instaurati dal Consorzio nei periodi sopra indicati.
Con  la sentenza n. 3482/2015, pubblicata in data 29/11/2015, con la quale il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato la nullità parziale del contratto a termine stipulato dalle parti a decorrere dall’1.09.2008, della proroga del 27.02.2009 e del contratto a termine del 4.11.2009; dichiara che tra le parti esiste un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data dell’1.09.2008 e, per l’effetto, ordina al Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano convenuto, in persona del legale rappresentante p.t., di ripristinare con parte ricorrente Di Biasio Antimo la concreta funzionalità del rapporto di lavoro; condanna il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, di un’indennità pari a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (pari ad euro 1.517,63), oltre interessi e rivalutazione dalla data della sentenza al saldo;”

ECCO LA SENTENZACHE CONDANNA IL SANNIO ALIFANO
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