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MONDRAGONE – Finale play off finita a “mazzate”, tutta colpa del Mondragone City: gara persa a tavolino

Mondragone – Arriva la decisione del giudice sportivo in merito agli scontri avvenuti durante la partita fra   Casapesenna Calcio – Mondragone City dello scorso 4 maggio 2024. E’ il giudice Francesco Zaccaria a sentenziare di infliggere alla società Mondragone City la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 – 0 in favore della società ASD Casapesenna Calcio.

La sentenza:
Mondragone City, con i quali la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara ed, in subordine, la ripetizione della stessa. Ritualmente evocata, la controparte non depositava memorie; rilevato che: dall’esame degli atti ufficiali di gara che costituiscono per costante giurisprudenza anche di questo GST fonte  di prova  privilegiata, emerge che  la responsabilità per i gravi fatti occorsi sul TDG che hanno determinato la sospensione della gara è attribuibile al comportamento della società Mondragone City così come per l’appunto relazionato dal DDG nel referto ove si legge: “Si creava una mass confrontation tra alcuni componenti delle due società fra i tanti con partecipazione attiva del Sig. Palmieri. In particolare oltre allo stesso cercavano attivamente il confronto il n. 6 Aprile Alfonso ed il n. 8 Barra Giuseppe entrambi della società Mondragone. Proprio a causa di quest’ultimo la situazione è degenerata. Il Barra nello specifico prendeva per il collo della maglietta strattonandolo un raccattapalle della società Casapesenna il quale però non rispondeva all’azione”. Orbene, come sopra riportato, emerge con chiarezza a parere di questo GST che la sospensione della gara è derivata da comportamenti sleali, scorretti, antisportivi e violenti addebitabili alla società ricorrente e ciò determina la infondatezza delle doglianze esposte a ricorso. PQM delibera: di rigettare il ricorso e per l’effetto di infliggere alla società Mondragone City la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 – 0 in favore della società ASD Casapesenna Calcio; di infliggere le seguenti sanzioni a carico dei singoli tesserati e delle stesse società per i gravi fatti relazionati a referto dal DDG e degli AA, nonché dai CDC; l’ammenda di euro 1000,00 alla società Mondragone City per avere scatenato la rissa dalla quale è derivata la sospensione della gara in epigrafe; l’ammenda di euro 800,00 alla società ASD Casapesenna Calcio per avere preso parte alla suddetta rissa; l’inibizione fino al 4 luglio 2024 per il dirigente accompagnatore della società Mondragone City Palmieri Giovanni; la squalifica per n. 4 gare effettive al calciatore della società Mondragone City Aprile Alfonso per avere partecipato attivamente alla rissa; la squalifica per n. 6 gare effettive al calciatore della società Mondragone City Barra Giuseppe per avere causato con il proprio comportamento il degenerare della rissa; la squalifica per n. 6 gare effettive al calciatore della società ASD Casapesenna Calcio Garofalo Giuseppe per i comportamenti particolarmente violenti e pericolosi tenuti durante la rissa; la squalifica per n. 5 gare effettive al calciatore della società ASD Casapesenna Calcio Sagliocco Maverick per i comportamenti violenti tenuti durante la rissa. Per gli altri provvedimenti disciplinari si rimanda al relativo C.U. Dispone incamerarsi il contributo d’accesso alla Giustizia Sportiva.

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