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TEANO – Concorso comunale per coordinatore dell’Ambito C03, primo round favorevole a Giulano

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TEANO – Concorso comunale per coordinatore dell’Ambito C03, primo round favorevole alla vincitrice della selezione, Carla Giulano. I giudici del tribunale amministrativo di Napoli, hanno respinto, infatti, la richiesta di sospensiva cautelare avanzata dalla ricorrente, Eleonora Romanelli. Tutto si innesta nell’ambito del ricorso 6566/ 14 R.G., proposto da Eleonora Romanelli, rappresentata e difesa dall’avvocato Raffaele Iannotta, contro l’Ambito Territoriale dei Servizi Sociali C03 – Comune Capofila Teano; Comune di Teano, rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Riccitelli. Nei confronti di Carla Giuliano, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Angela Luberto e Michele Grella. La ricorrente chiedeva l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, della determina n.905 del 22 agosto 2014 del Coordinatore dell’ Ambito territoriale dei servizi sociali C03 – e relativi atti presupposti e conseguenti, con cui, il predetto Coordinatore, nel prendere atto dell’ esito della selezione pubblica per titoli e colloqui per il reperimento di figura professionale necessaria al funzionamento dell’Ufficio del Piano e per attività e servizi previsti dal Piano di Zona C03 ( art. 19 della legge 328) quale esperto per la programmazione dei fondi europei – POR -a valenza sociale, determina “ di nominare membro dell’UdP, quale esperto della programmazione dei fondi europei, la dott.ssa Carla Giuliano”.
I giudici, nell’udienza di pochi giorni fa, hanno considerato che la domanda cautelare non è meritevole di accoglimento, innanzitutto perché il ricorso è irricevibile per tardività, essendovi stata rispetto alla data di notificazione, risalente al 3 dicembre 2014, piena conoscenza dell’atto impugnato fin dal 15 settembre 2014, data di presentazione dell’istanza di accesso agli atti del procedimento (allegato 6 della produzione di parte ricorrente), e comunque non oltre la messa a disposizione dei medesimi, risalente al 25 settembre 2015; in ogni caso, le censure inerenti alla valutazione dei titoli delle controinteressate da parte della commissione sono generiche, né merita condivisione la doglianza di inidoneità del punteggio numerico, atteso che l’avviso di selezione ancorava la valutazione dei titoli a requisiti prestabiliti e quindi vincolanti.
Per queste ragioni il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare e compensa le spese della presente fase.

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