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SESSA AURUNCA – DANNO ERARIALE AL CONSORZIO DI BONIFICA, CONDANNATO REVISORE

SESSA AURUNCA –  Danno erariale al Consrozio di Bonifica, il componente del colelgio dei revisori dei conti, Francesco Fusco, paga oltre 4mila più le spese procesuali e chiude la sua posizione. La sentenza sul ricorso in appello iscritto al numero 44.250 del registro di segreteria proposto dal  Francesco Fusco. Con l’impugnata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la Campania aveva condannato Fusco, unitamente ad altri, al pagamento di euro 23.234,10 (oltre agli interessi legali), per il danno arrecato al Consorzio Aurunco Di Bonifica con sede in Sessa Aurunca – quale componente del Collegio dei revisori dei conti – per irregolarità nell’affidamento di un incarico fiduciario concernente progettazione e direzione di lavori pubblici, finanziati con fondi comunitari POR-FEOGA. L’istante nel proporre appello avverso la predetta sentenza, ha presentato domanda di definizione agevolata,  secondo la procedura ivi prevista. La Corte dei Conti ha accolto la richiesta e ha determinato la somma da porre a carico di Fusco nella misura di euro 4.646,82 oltre agli interessi legali – pari al 20%  dell’importo per cui è condanna nel dispositivo della sentenza gravata – la somma da versare al Consorzio Aurunco Di Bonifica, oltre alle spese del giudizio di prime cure, rinviando alla pronuncia definitiva la liquidazione di quelle del presente grado.  Ha, contestualmente, stabilito i termini per il versamento e per il deposito delle relative ricevute; ha fissato, altresì, l’udienza odierna per la definizione del giudizio d’appello.  L’interessato, nei tempi prescritti, ha provveduto ai dovuti versamenti come sopra determinati e al deposito della relativa documentazione originale; ha chiesto, di conseguenza, l’estinzione del giudizio. La Sezione, preso atto dell’avvenuto deposito della documentazione in originale riguardante l’intero pagamento effettuato da Fusco – in conformità alle conclusioni rese, sul punto, dalla Procura Generale e ne dichiara l’estinzione.  A tale conclusione consegue automaticamente la “caducazione” delle statuizioni di condanna al risarcimento del pregiudizio lamentato dal Requirente regionale, di cui alla succitata sentenza impugnata n. 323/2012, data l’impossibilità che si formi giudicato su un thema decidendum che, in virtù del principio devolutivo, si è trasfuso nell’oggetto del giudizio di appello ormai definito nei termini di cui sopra, essendo venuto meno il potere/dovere del Giudice di seconde cure di pronunciare al riguardo.  Passando al regolamento delle spese, il Collegio – ribadito che quelle di primo grado debbano restare a carico dell’ istante, così come stabilito nel provvedimento di accoglimento della richiesta di definizione anticipata – dispone la condanna del sunnominato al pagamento anche di quelle relative al presente grado di giudizio, ivi compresa la procedura camerale.   Al riguardo tiene conto degli importi già versati per il primo grado poiché sia l’attivazione del procedimento (ad istanza della parte che intende beneficiare della definizione agevolata del giudizio) sia la sostanziale rinuncia condizionata al giudizio d’appello sia la permanenza del giudizio di disvalore della sentenza di primo grado, configurano altrettanti elementi che militano nel senso della ascrizione all’appellante delle spese di lite di entrambi i gradi.

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