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Cellole – Appalti pubblici, i giudici mettono a nudo i limiti della macchina amministrativa

Cellole – Una serie di illegittimità hanno spinto i giudici ad accogliere il ricorso di una impresa esclusa da un appalto. La meravigliosa e competentissima macchina amministrativa guidata dal sindaco Guido Di Leone ha nominato il Rup con un atto di giunta municipale, quando, invece, la competenza alla nomina del R.U.P. è del dirigente o del responsabile dell’unità organizzativa. Di conseguenza la delibera n. 113 del 22.06.2021 adottata dalla Giunta Comunale illegittima e, conseguentemente, i provvedimenti adottati dal R.u.p. viziati da illegittimità perché adottati da un soggetto non legittimamente investito del relativo potere”. Insomma i giudici del Tar mettono a nudo i limiti nella gestione della cosa pubblica a Cellole.
I giudici del Tribunale Amministrativo di Napoli hanno accolto il ricorso proposto dalla società Meritec srl contro il Comune di Cellole – che non si è nemmeno costituito in giudizio – nei confronti della società Cora Costruzioni Srl. Il ricorrente chiedeva  l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia – del provvedimento prot. n. 27090 del 03.09.2021 con cui il Responsabile dell’Area gestione del Territorio e Rup dell’intervento in oggetto del Comune di Cellole ha escluso la ricorrente ed altra ditta dalla procedura aperta per lavori di adeguamento e completamento del sistema acquedottistico e fognario comunale IV lotto funzionale – I stralcio CUP: JI9BI4000090002 – CIG: 869906250E” per affermato collegamento sostanziale e unico centro decisionale; ha annullato la proposta di aggiudicazione della gara alla ricorrente di cui al verbale n. 5 del 12/07/2021; ha disposto la redazione della nuova proposta di aggiudicazione alla luce delle su richiamate disposizioni;
Della successiva determinazione dirigenziale del medesimo Ufficio n. 25 del 14/09/12021 (r.G. n. 570 del 14.09.2021) con la quale sono stati approvati i verbali di gara, non è stata approvata la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale n. 5 del 12.07.2021, si è dato atto della esclusione della società Meritec srl e del consorzio stabile Artemide e si è proceduto ad aggiudicare la gara, in virtù dello scorrimento della graduatoria di cui al verbale n. 5 del 12.07.2021, alla società CO.RA. Costruzioni edili Raffaele Alfiero srl;
di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali a quest’ultimo ed in particolare della Delibera di Giunta Comunale n. 113 del 22.06.2021 e, laddove necessario, per la conseguenziale declaratoria della illegittimità derivata, in parte qua, degli atti del procedimento amministrativo successivi, ivi compresa la dichiarazione di efficacia della stessa nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, eventualmente, nelle more stipulato ovvero, in subordine per il risarcimento del danno.
I giudici hanno sentenziato che “Considerato che il R.u.p. – che ha adottato i provvedimenti in questa sede impugnati – è stato nominato dalla Giunta Comunale (con delibera n. 113 del 22.06.2021), mentre, ai sensi degli artt. 5 l. 241/1990 e 31comma 1 del d.lgs. 50/2016, la competenza alla nomina del R.U.P. è del dirigente o del responsabile dell’unità organizzativa; Ritenuto, pertanto, la delibera n. 113 del 22.06.2021 adottata dalla Giunta Comunale illegittima e, conseguentemente, i provvedimenti adottati dal R.u.p. viziati da illegittimità perché adottati da un soggetto non legittimamente investito del relativo potere-
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) così provvede: Accoglie la domanda cautelare nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto: sospende i provvedimenti impugnati; fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 9 febbraio 2022.

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