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CALVI RISORTA – TRATTAMENTO DEI RIFIUTI IN LOCALITA’ MONTICELLO, IL TAR DA RAGIONE ALLA CALES AMBIENTE

CALVI RISORTA – Ampliamento dell’impianto di trattamento di rifiuti sito in località Monticello, nel Comune di Calvi Ristora (CE), il Tar della Campania accoglie il ricorso della Cales Ambiente e della Casertana recuperi.  Questa la decisioni dei giudici partenopei che hanno accolto la tesi avanzata dall’avvocato Carlo Sarro, difensore dei ricorrenti. Le aziende chiedevano l’annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sull’atto di significazione e diffida della Casertana recuperi srl e sull’istanza della Cales ambiente a r.l. avente oggetto richiesta di verifica di assoggettabilità a valutazione impatto ambientale (v.i.a.) del progetto di ampliamento dell’impianto di recupero e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi.

FATTO e DIRITTO – Il ricorrente ha inoltrato ai competenti uffici della Regione Campania, in data 23.4.2010, istanza di pronuncia sulla compatibilità ambientale, ai sensi dell’artt. 20 del d.lgs. n. 152 del 2006, per un progetto di ampliamento dell’impianto di trattamento di rifiuti sito in località Monticello, nel Comune di Calvi Ristora (CE). Con nota del 28 settembre 2011 sollecitava la conclusione del procedimento. Con nota prot. 446366 dell’11 giugno 2012, il Dirigente del Settore Ecologia della Regione Campania ha invitato il ricorrente a depositare integrazione documentale e, sul presupposto che tale integrazione non fosse stata depositata entro il termine di trenta giorni prescritto dall’articolo 23, 4 comma, del d.lgs. n. 152 del 2006, ha emesso nota prot. 0210448 del 22 marzo 2013 con la quale si preavvisa ai sensi dell’articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990, di rigetto dell’istanza mediante archiviazione del procedimento.  Il ricorrente contesta l’addotto inadempimento, poiché avrebbe integrato la documentazione già in data 24 luglio 2012. Successivamente, con atto notificato il 30.9.2007, il ricorrente ha diffidato la Regione Campania a concludere il procedimento. Insorge contro l’inerzia fin qui serbata dagli uffici regionali, deducendo violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 nonché delle disposizioni di legge regionale in materia di valutazione di impatto ambientale, chiedendo sentenza di condanna ai sensi dell’art. 21 bis della legge n. 1034/1971.

Il ricorso merita accoglimento – La conclusione del procedimento di verifica della assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale è sottoposta al termine di quarantacinque giorni, previsto dall’art. 20 del d.lgs. n. 152 del 2006 e, ove sia interrotto, entro il successivo termine decorrente dall’integrazione documentale. L’obbligo, per l’Amministrazione preposta, di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità ambientale costituisce principio fondamentale della materia. Nella specie, la mera comunicazione del preavviso di diniego ai sensi dell’articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990, quale atto meramente endoprocedimentale, privo di contenuto ed effetti provvedi mentali e di diretta e immediata efficacia lesiva, non è come tale impugnabile, ma ha il solo effetto di interrompere i termini di conclusione del procedimento (che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni assegnato ai fini della presentazione delle osservazioni stesse).

In definitiva il c.d. preavviso di rigetto o preavviso di diniego non vale a superare l’inerzia giuridicamente rilevante rispetto all’obbligo di conclusione del procedimento, riattivato con l’istanza diffida del 30 gennaio 2013 e ricominciato in data 22 marzo 2013Sussiste violazione dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e pertanto il ricorso in epigrafe deve essere accolto. In ragione della complessità del procedimento di valutazione di impatto ambientale, appare equo assegnare alla Regione Campania il termine di trenta giorni per adempiere, con riserva di nominare successivamente il commissario ad acta, nel caso di persistente inerzia. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

La sentenza – Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina alla Regione Campania di provvedere, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza a cura della segreteria di questo Tribunale, all’adozione delle proprie determinazioni finali in ordine alla valutazione di impatto ambientale sulla domanda presentata dalla società Casertana recuperi a r.l. in data 30 gennaio 2012. Condanna la Regione resistente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in euro 1.000 (mille), nonché alla refusione del contributo unificato come per legge.

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