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ALIFE – Cacciavano in area protetta, quindi cacciatori denunciati. Caserma dei carabinieri “assaltata”

ALIFE – Quindici cacciatori – quasi tutti di Alife – bloccati e denunciati dai carabinieri d’Alife all’interno del Parco regionale del Matese. Sono stati sorpresi con le “mani nella marmellata” in una zona protetta; tutti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica  per aver violato la legge 394/91. Le loro armi e le loro munizioni sono state tutte sequestrate. Fra i denunciati anche stretti parenti di amministratori e politici alifani. La caserma dei carabinieri è stata presa “d’assalto” – ieri pomeriggio – da tanti avvocati ma anche da alcuni politici e da qualche notabile del paese. Tutti, secondo voci raccolte in loco, chiedevano al maresciallo Aceto – che ha condotto l’operazione – di rivedere la propria decisione e di restituire le armi ai cacciatori. Ma l’azione dei militari dell’arma della stazione di Alife, forte anche di diverse sentenze della Cassazione, è andata avanti. Oggi, probabilmente, l’intera documentazione sulla vicenda potrebbe essere inoltrata  alla Procura che dovrà decidere sulla convalida del sequestro. I cacciatori si sono difesi affermando che stavano raggiungendo Monte Stufo, una località nel cuore dell’area Parco del Matese non perimetrata e quindi dove la caccia è possibile. Già questo è un assurdo che gli amministratori della cosa pubblica dovrebbero cancellare immediatamente. Ma il sospetto è che quella dimenticanza sia avvenuta di proposito proprio per permettere ai cacciatori di “sfogare” i propri istinti all’interno dell’area Parco. Non ci stanno i carabinieri della stazione di Alife che hanno deciso di applicare la legge. Infatti la 394/91 vieta di circolare all’interno di aree protette con armi. Non importa se essa è funzionate, riposta nel fodero, oppure smontata. In ogni caso la legge lo vieta. Per questa ragione quindi cacciatori sono finiti nei guai. Nonostante l’intervento di “certi poteri forti”. gdm

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2 commenti

  1. Vedete un pò cosa ho trovato!!!!
    INTRODUZIONE DI ARMI NELLE AREE NATURALI PROTETTE.
    L’argomento che tratteremo in questo numero è di carattere legale ed, a parere del sottoscritto, di
    estrema importanza per i molteplici aspetti che va a toccare. Parleremo dell’introduzione di armi
    nelle aree naturali protette, introduzione intesa non come situazione inerente una attività illegale di
    bracconaggio ma, bensì, intesa come una normale attività di trasporto delle stesse all’interno di una
    area particolare come può essere considerata una zona protetta. Molti cacciatori, ed anche semplici
    appassionati di armi, titolari di una licenza che li autorizza al trasporto o al porto di armi comuni da
    sparo, in corso di validità su tutto il territorio nazionale, possono incorrere, loro malgrado, in
    situazioni spiacevoli se non adottano delle opportune misure di carattere autorizzatorio, per quanto
    concerne la legittimazione al trasporto. In pratica devono richiedere un’autorizzazione al trasporto
    se vogliono recarsi fuori della propria abitazione, o ad attraversare un’area naturale protetta, per le
    armi che possiedono. Autorizzazione che deve essere richiesta all’Ente gestore dell’area naturale
    protetta o, in mancanza, al locale Comando del Corpo Forestale competente per territorio.
    Ma come si è giunti a questa situazione? Grazie ad un articolo della 394 (legge quadro sulle aree
    naturali protette) del 6 dicembre 1991, per la precisione la lettera f) del comma 3, articolo 11.
    L’articolo in questione vieta l’introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo
    distruttivo o di cattura, se non autorizzati ed, apparentemente, potrebbe entrare in contrasto con
    l’articolo 21 della legge 157/92 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
    prelievo venatorio) che vieta il trasporto ed il porto di armi, che non siano scariche ed in custodia,
    all’interno delle zone dove è vietata l’attività venatoria, ovvero in tutti quei posti dove vige il
    divieto di esercitare la caccia (per fare un’esempio: a ridosso delle strade, della case e dei centri
    abitati, dei luoghi di lavoro, eccetera).
    Ma al riguardo, è d’obbligo fare una precisazione: la legge 394/91 ha competenza sulle aree naturali
    protette, mentre la 157/92, anche se successiva, oltre a non aver abrogato l’articolo 11, comma 3,
    lettera f, ha competenza su tutte le altre zone non protette, ovvero non tutelate dalla 394/91.
    In ogni caso, l’applicazione integrale della norma prevista dall’articolo 11, comma 3, lettera f) della
    Legge 394/91 di fatto si deve intendere eccessiva per tutti quei soggetti che si trovano ad
    attraversare aree naturali protette di qualsiasi genere, anche se istituite all’interno di grandi città
    come per esempio la stessa capitale, con armi comuni da sparo legalmente detenute ed in possesso
    di autorizzazioni di pubblica sicurezza in corso di validità. Di conseguenza si espongono, di seguito,
    alcune problematiche che nascono dall’applicazione integrale del citato articolo 11 della 394/91,
    problematiche che potrebbero generare a loro volta contrasti con altre norme di legge:
    • Tutti i privati cittadini in possesso di una regolare autorizzazione di pubblica sicurezza che abilita
    il singolo al porto e/o al trasporto di armi comuni da sparo per difesa, per uso venatorio o per uso
    sportivo, residenti in un qualunque punto del territorio della Repubblica, nel momento in cui si
    devono recare in un’altra zona della penisola devono forse sapere l’esatta posizione dei confini
    perimetrali di ogni area naturale protetta, sia essa nazionale, regionale od urbana che si troveranno
    ad attraversare ?
    • Nel percorrere una grande via di comunicazione, come per esempio una autostrada, nel momento
    in cui si giunge al confine di una area naturale protetta, cosa deve fare il cittadino che ha a bordo del
    proprio autoveicolo armi comuni da sparo ed è in regola con le norme di Pubblica Sicurezza?
    Secondo il “Nuovo Codice della strada” non può effettuare l’inversione e ne tanto meno fare
    retromarcia (senza tenere conto che l’autostrada è recintata su ambo i lati anche quando attraversa
    l’area protetta, così come previsto a norma di legge).
    • Nella Regione Lazio nel 1997 sono state istituite alcune aree naturali protette. All’interno di una di
    queste, per la precisione quella di “Decima e Malafede”, ricade un famoso campo di tiro a volo di
    livello nazionale (se non internazionale) il “tiro a volo di Trigoria”, ove si svolgono gare di vari
    livelli della Federazione Italiana Tiro A Volo. L’attività del campo è iniziata molto prima
    dell’istituzione dell’area. Tutti coloro che frequentano abitualmente il campo (introducendo quindi
    armi da fuoco), sportivi ed appassionati, cacciatori ed amanti del piattello, sono passibili di
    denuncia penale con tutto ciò che ne consegue, ritiro del porto d’armi e con la quasi certezza di non
    riaverlo più, multa accessoria di diversi milioni, spese legali non indifferenti. Gli stessi gestori del
    campo di tiro subirebbero un’identica sorte con chiusura del campo e delle attività sportive. La
    stessa situazione sembra sia identica per un campo di tiro con armi comuni da sparo, regolarmente
    autorizzato, presente all’interno del parco regionale di Veio in località Campagnano.
    • Un titolare di Porto d’armi per difesa, residente all’interno di un’area protetta o in procinto di
    attraversarla, deve rinunciare ad esercitare un diritto sancito dal Codice penale (articolo 52 –
    Legittima difesa) e dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) per il quale è
    autorizzato da una Licenza rilasciata dal Prefetto, o si deve adoperare al fine di evitare di mettere
    piede all’interno dell’area ? Quindi, oltre alla esatta conoscenza di ogni confine di ogni area
    naturale protetta presente nello Stato Italiano, di fatto la tutela della sicurezza personale cessa al
    momento in cui si entra in una area naturale protetta, come se le organizzazioni mafiose si
    arrestassero dinanzi ai confini dei parchi!!!
    • Il titolare di un’armeria sita in una località posta all’interno di una area naturale protetta (solo nella
    provincia di Roma ne ho censite 5), parliamo quindi di un esercizio commerciale in possesso di
    autorizzazioni rilasciate da più Autorità: Comune, Prefetto, Vigili del Fuoco, ASL, ecc., ogni volta
    che movimenta un’arma deve richiedere altre autorizzazioni? Un cittadino che porta un’arma
    sempre in questa stessa armeria, deve farsi autorizzare per il primo trasporto e poi per il ritiro ?
    A seguito di una sentenza della Corte Suprema di cassazione, sez. III pen. N° 3549/99, si condanna
    l’introduzione d’armi da fuoco all’interno delle aree naturali protette. Inoltre, la stessa sentenza (e
    qui viene il bello !!!), equipara alle aree naturali protette anche le ZPS (Zone di Protezione Speciale
    di cui ai sensi della direttiva 79/409/CE) e le ZSC (Zone Speciali di Conservazione di cui alla
    direttiva 92/43/CE). Quindi, di fatto, abbiamo una situazione potenzialmente pericolosa, poiché nel
    territorio Italiano vi sono una moltitudine di ZPS e ZSC, di cui la maggior parte non sono tabellate,
    con il rischio che moltissimi cacciatori, credendo di agire nella regola, si troverebbero in una
    situazione invece “particolare”. Ma per le ZPS e i SIC parleremo un’altra volta.
    Per quanto siamo a conoscenza, nel dicembre del 2000 l’ufficio legislativo delMinistero
    dell’ambiente espresse un parere, su richiesta del CFS toscano, nel quale, alla luce delle
    problematiche evidenti che l’applicazione alla lettera di tale norma avrebbe creato, si evidenziavano
    alcuni punti che possiamo ritenere fondamentali:
    1. I privati possono essere destinatari d’individuali provvedimenti autorizzatori che consentano loro
    di trasportare lecitamente le armi in tutti quei casi in cui ricorrano particolari condizioni, comunque
    nel rispetto di quanto previsto dalla 157/92;
    2. Gli Enti parco devono prevedere all’interno del regolamento del parco e rendere pubbliche in
    forma adeguata, le condizioni generali al ricorrere delle quali tali autorizzazioni individuali devono
    essere rilasciate, con riferimento sia ai soggetti richiedenti che alle condizioni oggettive che li
    caratterizzino;
    3. Quale sia l’autorità pubblica (ovvero i soggetti preposti al rilascio delle autorizzazioni) alla quale
    l’autorizzazione debba essere richiesta, con i tempi del procedimento, le modalità del rilascio e
    quelle di revoca, la durata e le condizioni per il rinnovo;
    4. Che debba essere dato corso assai repentinamente ad una linea d’attività da parte dell’autorità
    pubblica che renda immediato il rilascio dei provvedimenti autorizzatori efficiente ed efficace.
    Ci domandiamo ora, sono state diramate queste indicazioni a tutti i gestori di aree naturali protette?
    Oppure la cosa è rimasta riservata al fine di creare situazioni sempre più sfavorevoli ai cacciatori ed
    agli appassionati d’armi? In tal senso, alla luce di quanto descritto, occorre dirimere più di un
    problema, occorre fare chiarezza su questioni in materia di competenza di leggi diverse. Le
    autorizzazioni di Pubblica Sicurezza rilasciate, non dimentichiamolo, a persone controllate sotto
    ogni aspetto (sanitario, condotta morale, condotta penale, ed altro) hanno una loro limitazione
    territoriale, oppure cessano di avere effetto nel momento in cui si giunge al confine di un parco ?
    Un titolare di porto d’armi per difesa deve forse rinunciare a tutelare la sua integrità fisica, oppure il
    pericolo cessa all’interno di una zona protetta ? Il divieto sancito dall’articolo 11 della 394/91, non
    credo che interessi poi molto un bracconiere, anche se forse qualcuno pensa ancora che un
    bracconiere esce di casa con il fucile sulle spalle !!!
    Tutelare la fauna all’interno delle aree naturali protette è già di per se evidente nel momento in cui il
    legislatore ha previsto ciò alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 11, continuare ad affliggere i
    cittadini onesti, ed i cacciatori e gli appassionati di armi lo sono (a meno che qualcuno non voglia
    fare il processo all’intenzione !!!), limitandoli nei loro movimenti, mi sembra eccessivo ed oltretutto
    esagerato.
    A questo punto si richiede un’intervento a livello legislativo con una norma che preveda di
    eliminare il divieto sancito dalla lettera f del comma 3 dell’articolo 11 della 394/91, relativamente
    all’introduzione di armi in senso generico. Il divieto deve rimane solamente per il porto di armi
    comuni da sparo per uso venatorio cariche e non per il trasporto. La non punibilità dei soggetti già
    in possesso delle autorizzazioni di PS, che portano e/o trasportano, nel rispetto delle normative
    vigenti in materia di armi e di caccia, qualsiasi tipo di arma comune da sparo per uso difesa,
    venatorio e sportivo. Fatto salvo il divieto di esercitare qualsiasi forma non autorizzata di prelievo
    di fauna e di flora. Prevedere anche per gli addetti alla vigilanza venatoria, che non fanno parte del
    parco e che sono costretti ad entrare all’interno di esso per motivi di servizio, la possibilità di farlo
    con le armi di cui sono dotati nel rispetto delle norme di Pubblica Sicurezza.

  2. E’ palese che ci sono delle vacatio legis in merito, per quanto riguarda il transito nel parco regionale od aree protette ma si preme evidenziare che le armi nelle aree protette o riserve naturali, sia scariche che cariche, come chiaramente previsto dalla Legge sono incompatibili con l’area protetta stessa e credo che sia ancor più assurdo riservare delle aree libere alla caccia all’interno del parco regionale stesso come quello del Matese o di altre regioni che in qualche modo porterebbero i vari cacciatori ad attraversare obbligatoriamente l’area protetta…..!Penso che sia più logico e coerente creare una legge che regoli l’attraversamento e che abolisca le aree libere alla caccia all’interno dei parchi…!!!Infine vorrei esprimere una considerazione personale riguardo le armi e cioè che le armi dovrebbero essere destinate solo alla difesa delle persone e delle cose non alla morte delle persone degli animali….!!