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TEANO – Impianto trattamento rifiuti ex Isolmer, il Tar accoglie il ricorso Gesia e boccia la Regione: riparte la conferenza dei servizi

TEANO – I giudici del Tar di Napoli hanno accolto il ricorso della società Gesia alla quale la regione Campania aveva negato, alcuni mesi fa, l’autorizzazione per la realizzazione di un impianto per il trattamento dei rifiuti nell’area dell’ex Isolmer. Secondo i giudici amministrativi di Napoli la Gesia ha ragione nel sostenere “fondatamente che la prescrizione inibitoria non è estensibile al Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, tra i quali rientra l’impianto di cui è causa”. Per questo motivo i giudici hanno accolto il ricorso e disposto l’annullamento del decreto dirigenziale di diniego e del verbale di “chiusura” della Conferenza dei Servizi.
Il Tar della Campania, infatti, ha disposto che la questione torni sul tavolo della Conferenza dei Servizi che dovrà proseguire i suoi lavori e decidere nel merito.  Prima di procedere in ordine all’autorizzazione unica la Gesia aveva richiesto alla valutazione di impatto ambientale ottenendo al riguardo il decreto VIA (Valutazione di impatto ambientale del 2 febbraio 2015) che aveva considerato l’impianto progettato perfettamente idoneo. Ottenuta questa valutazione positiva la Gesia aveva insistito perché venisse convocata la prima seduta di Conferenza dei Servizi per giungere al decreto autorizzatorio. Il 27 giugno 2015 si era svolta la prima seduta della Conferenza di Servizi durante la quale si era ritenuto di sospendere i lavori al fine di verificare l’applicabilità, al caso concreto, della sopraggiunta normativa regionale la cui interpretazione era stata differentemente valutata dai partecipanti al vertice. Il primo settembre 2016 si è svolta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, in cui è stato letto il parere dell’Avvocatura Regionale, che aveva ritenuto applicabile, nella specie, la legge regionale sopravvenuta, che di fatto, impediva il prosieguo della Conferenza dei Servizi. Successivamente, il 6 settembre, il dirigente della Regione aveva negato l’autorizzazione chiudendo il procedimento. Secondo l’Avvocatura regionale, infatti, si legge nella sentenza dei giudici amministrativi, “gli impianti per la gestione dei rifiuti non possono essere localizzati nelle aree individuate nel Piano Territoriale Regionale della Campania (PTR) come “Sistemi territoriali di Sviluppo: Dominanti” a matrice Naturalistica (Aree A); fatti salvi gli impianti di trattamento aerobico della frazione organica a servizio dei Consorzi di Comuni, nonché gli impianti di compostaggio di comunità”. Quindi l’avvocatura aveva dato consigliato di “chiudere il procedimento”. Ad avviso del Tar, invece, la Gesia ha ragione nel sostenere “fondatamente che la prescrizione inibitoria non è estensibile al Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, tra i quali rientra l’impianto di cui è causa”. Per questo motivo i giudici hanno accolto il ricorso e disposto l’annullamento del decreto dirigenziale di diniego e del verbale di “chiusura” della Conferenza dei Servizi.

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