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Piedimonte Matese – Aumento della Tarsu, il comune sconfitto dal Tar

piedimonte matese.   Aunento della Tarsu, imposto dalla Provincia. Il Tar respinge il ricorso proposto dal comune. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha bocciato il ricorso proposto dal comune di Piedimonte Matese, contro la  Provincia di Caserta, nei confronti di GISEC s.p.a. Gestione Impianti e Servizi Ecologici Casertani, non costituita.
Il Tribunale Amministrativo Regionale, in parte respinge ed in parte dichiara inammissibile il ricorso e  compensa le spese fra le parti.
Il ricorso puntava all’annullamento del decreto presidenziale n. 9/Pres del 28.5.2010, avente ad oggetto l’approvazione della tariffa provvisoria e sperimentale per l’anno 2010 relativa al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti indifferenziati della Provincia di Caserta, di tutti gli atti richiamati ivi compresa la proposta del Settore Ecologia, nonché degli atti istruttori e degli atti connessi. Con ricorso notificato il 15/7/2010, il Comune piedimontese  impugnava gli atti in epigrafe concernenti la determinazione da parte della Provincia di Caserta della tariffa provvisoria e sperimentale per l’anno 2010 relativa al trattamento e smaltimento dei rifiuti in applicazione della legge n. 26 del 2010. L’amministrazione provinciale si costituiva in giudizio, resistendo all’impugnativa. A seguito della conoscenza di atti depositati in giudizio, con atto notificato il 14/9/2010, il Comune ricorrente proponeva motivi aggiunti anche nei confronti dell’amministrazione dello Stato. Si costituiva in giudizio la difesa erariale. Con ordinanza n. 2002 del 7/10/2010, la domanda incidentale di tutela cautelare veniva respinta. La decisione non può essere condivisa.
In senso contrario va osservato che la sussidiarietà in senso verticale attiene al riparto delle competenze e delle funzioni pubbliche secondo un criterio di prossimità al cittadino destinatario, nel rispetto delle norme costituzionali e ordinarie; come si precisa nella decisione stessa, nessuna norma attribuisce ai Comuni la legittimazione ad impugnare tributi, tariffe o altre imposizioni economiche gravanti sui singoli residenti, così come è impraticabile ogni riferimento alla rappresentanza politica; a sua volta la sussidiarietà in senso orizzontale depone in senso contrario alla soluzione affermata, dal momento che essa è finalizzata a promuovere e sostenere i cosiddetti corpi intermedi, le associazioni spontanee dei cittadini per la realizzazione e tutela dei loro interessi e non certamente per sostituirsi e sovrapporsi ad essi; per le stesse ragioni, evidentemente, non è significativo il richiamo al d.lgs. n.198 del 2009, poiché il rafforzamento della tutela del singolo utente o consumatore mediante il riconoscimento della legittimazione ad agire ad associazioni od organizzazioni private rappresentative esclude già in via di principio che analoghe rappresentatività e legittimazione possano riconoscersi al Comune di appartenenza.

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