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Calvi Risorta: Organismo Interno di Valutazione, Rinascita Calena: l’atto di nomina è illegittimo

CALVI RISORTA –  Rinascita Calena ritorna sulla nomina dell’organismo interno di valutazione sottolineando come il provvedimento di nomina dell’OIV di Calvi Risorta (CE) sia illegittimo per incompetenza poiché emanato dal sindaco e non dal consiglio comunale. Il TAR Campania, con una recente sentenza, ritiene infatti  sia illegittimo, per incompetenza, il provvedimento di nomina dei componenti del nucleo di valutazione di un ente locale, adottato dal Sindaco e non dal Consiglio comunale. Infatti, dal combinato-disposto di cui agli artt. 14, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2009 e 42, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, ne deriva che la competenza alla nomina dei componenti del nucleo di valutazione spetta al Consiglio comunale, in qualità di organo di indirizzo politico-amministrativo dell’ente e non al Sindaco che è semplicemente l’organo responsabile dell’amministrazione generale del Comune ed il suo massimo rappresentante. La nomina, invece, sottolinea Ezio Scarano, storica bandiera di Rinascita Calena, è avvenuta con l’atto del 6/10/15 a firma esclusiva del Sindaco di Calvi Risorta.  In particolare, la sentenza evidenzia che, se a termini dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2009 l’organismo di valutazione deve essere nominato “dall’organo di indirizzo politico amministrativo”, è la stessa legge, con l’art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, che qualifica espressamente come organo di indirizzo politico-amministrativo il Consiglio comunale, con la conseguenza di individuare per le amministrazioni comunali tale organo come quello competente alla nomina. Nel caso di specie, la ricorrente impugna il decreto sindacale n. 18 del 24 novembre 2011, con il quale è stato conferito il predetto incarico, nonché il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune in oggetto, limitatamente alla parte in cui individua il sindaco quale organo competente alla nomina del nucleo di valutazione, per violazione dell’art. 97 della Costituzione, della legge n. 241/1990, del combinato disposto dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 150/2009 e dell’art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, nonché per eccesso di potere. Il giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sul ricorso, ritiene fondata la censura con cui la ricorrente denuncia la sussistenza del vizio di incompetenza, ritenendo che, dalla combinazione di tali disposizioni, discende la regola che la competenza alla nomina del nucleo di valutazione spetta al consiglio comunale, in qualità di organo di indirizzo politico-amministrativo dell’ente. In tal senso si era pronunciato il Consiglio di Stato, Sez. V, sentenze 9 giugno 2008 n. 2832 e 31 gennaio 2007 n. 383, affermando il principio secondo cui la competenza attribuita ai consigli comunali è circoscritta agli atti fondamentali di natura programmatoria o aventi un elevato contenuto di indirizzo

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