Ultim'ora

ALIFE – Ripetitore telefonico 5G, Il comune si oppose ai lavori: bocciato e condannato dai giudici. Brutta figura per De Felice

ALIFE – Uno dei primi atti dell’amministrazione De Felice fu quello di vietare su tutto il territorio impianti, anche sperimentali, di ripetitori 5G.I giudici hanno bocciato quella scelta. Il comune è stato condannato alle spese. Pagano i cittadini.
I giudici del Tar della Campania hanno emesso la loro sentenza in merito al ricorso presentato da Telecom Italia spa, contro il comune di Alife, per l’annullamento previa adozione di idonee misure cautelari, della nota dell’11.10.2023, con la quale è stata inibita l’effettuazione delle attività presentata da TIM il 3.10.2023 per effettuare alcuni interventi di implementazione di una SRB esistente al fine di adeguare i sistemi ai servizi 5G; di ogni altro atto e provvedimento ad essa presupposto, consequenziale e comunque connesso, tra cui la deliberazione della Giunta comunale n. 87 del 29.11.2019, con cui è stata vietata sine die sull’intero territorio comunale l’installazione di impianti per il 5G.
I giudici hanno ritenuto l’azione del municipio guidato dal sindaco Fernando De Felice non corretta “vieta l’installazione, anche solo in via sperimentale, di apparecchiature del sistema “5G” sul territorio comunale, nelle more della nuova cancerogenesi annunciata dalla “International Agency for Research on cancer””, in tal modo introducendo, però, un divieto generalizzato di installazione degli impianti di telecomunicazione in questione nel territorio comunale, in palese contrasto con l’art. 8 (“Competenze delle regioni, delle province e dei comuni”) della L. n. 36/2001, il quale, in particolare, al comma 6 prevede espressamente che “I comuni possono adottare un regolamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43,44,45,46,47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento comunale prot. n. 12999/2023 e la delibera di Giunta Comunale n. 87 del 29 aprile 2019.  Condanna il Comune resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), di cui euro 150,00 per spese presumibili, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.

Guarda anche

SUPERMERCATI E BANCAROTTA: 2 IMPRENDITORI ARRESTATI, 3 CON OBBLIGO DI DIMORA

Due imprenditori arrestati nell’ambito dell’inchiesta sulle ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta e riciclaggio nei …