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Sparanise – Lavori pubblici e irregolarità negli affidamenti alle “solite” ditte: i Commissari revocano affidamenti

Sparanise –  I Commissari nominati del Ministro degli Interni, alla guida del municipio di Sparanise dopo lo scioglimento dell’amministrazione guidata dall’ex sindaco Salvatore Martiello, hanno avviato la ricognizione – tuttora in atto – delle procedure di affidamento condotte dall’Ente in epoca antecedente al proprio insediamento, per verificarne eventuali profili di illegittimità.
Revocata la determina di affidamento all’impresa  Dreams House Immobiliare Srl di Sparanise, affidamento 1159 del 29 dicembre 2022 per un importo di euro 48mila circa.
Revocata la determina Dreams House Immobiliare Srl di Sparanise, affidamento 494 del 31 dicembre 2021 per un importo di euro 95mila circa.
Revocata l’affidamento alla ditta Costrad srl di Vitulazio, affidamento 1162 del 30 dicembre 2022 per un importo di euro 75mila circa.
La verifica avrebbe messo in evidenza molteplici anomalie e svariate criticità nelle procedure di affidamento effettuate dall’ufficio tecnico nel periodo novembre dicembre 2022. Mancato rispetto dei codici degli appalti ed in particolare una gestione amministrativa non improntato ai principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità. Secondo i commissari, inoltre, ci sarebbe stata violazione del principio di rotazione, l’ufficio tecnico, infatti, piuttosto che procedere con procedure ad evidenza pubblica, si è limitato ad affidare ripetutamente alle stesse ditte una serie di lavori, sempre, con importi inferiori alla soglia di 150.000,00 euro stabilita dalla legge n. 120 del 2020 e limitando la scelta dell’operatore economico a una selezione di ditte tramite invito diretto.
Secondo i Commissari ci sarebbe stata una grave violazione del divieto di artificioso frazionamento degli appalti, infatti, il ricorso sistematico all’affidamento di lavori, servizi e forniture  sotto soglia viola il divieto di artificioso frazionamento degli appalti di cui all’art. 35, comma 6, d.lgs. 50/2016. Il frazionamento non può essere giustificato con la mancanza di programmazione delle spese, il valore dell’appalto è quantificato al momento dell’invio dell’avviso di indizione della gara o del bando di gara o, nei casi in cui ciò non è previsto, al momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può quindi essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti relative alle soglie europee.

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