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VAIRANO PATENORA – Debiti fuori bilancio di oltre 300mila euro, Moreno interroga il sindaco

VAIRANO PATENORA – Debiti fuori bilancio e danni erariali, il consigliere di minoranza, Raffaele Moreno interroga il sindaco Bartolomeo Cantelmo. Questa l’interpellanza riportata integralmente e firmata dal consigliere Moreno:

Oggetto: Giudizio L. A. c/ Comune di Vairano Patenora. Sentenze della Corte d’Appello di Napoli (n. 4151/2013) e della Corte di Cassazione (n. 25851/2017). Interrogazione a risposta scritta ex art. 43, co. 3, d.lgs. 267/2000, e art. 22 vigente regolamento di organizzazione e funzione del Consiglio comunale.

Io sottoscritto avv. Raffaele Moreno, nella mia qualità di consigliere comunale, facendo seguito all’accesso agli atti del 23 mag. 2018 ed al rilascio in data 4 giu. ’18 delle emarginate sentenze relative al giudizio in oggetto

PREMESSO

  • Che con sentenza nr. 4151/2013 ( 1) pubblicata il 27 nov. 2013 la Corte d’Appello di Napoli condannava il Comune di Vairano Patenora in favore dell’appellante A.L., a titolo di risarcimento del danno, alla rifusione dell’importo di Euro 138.594,11 oltre interessi legali da calcolare sul detto ammontare rivalutato di anno in anno a far data dal deposito della sentenza e fino all’effettivo soddisfo;
  • Che l’Ente veniva altresì condannato al pagamento, in favore della suddetta appellante, delle spese del doppio grado di giudizio liquidate: quanto al primo grado, in complessivi Euro 6.620,00; e, quanto al secondo grado, in complessivi Euro 7.480,00;
  • Che il Comune di Vairano Patenora avverso detta sentenza interponeva ricorso per cassazione;
  • Che la Corte Suprema di Cassazione con sentenza nr. 25851/2017 ( 2) dichiarava inammissibile il ricorso confermando la statuizione della Corte d’Appello di Napoli e condannava il Comune di Vairano Patenora alle spese liquidate in complessivi Euro 7.000,00, maggiorate dell’importo forfettario del 15%, oltre esborsi per Euro 200,00 ed accessori di legge e, quindi, a complessivi Euro 8.250,00;
  • Che dalla lettura della precitata sentenza della Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune a pag. 3 emerge quanto segue: “considerato che, con il motivo di impugnazione proposto, la ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione ed omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale trascurato di considerare la circostanza costituita dal carattere imprevedibile ed eccezionale del fenomeno meteorologico che ebbe a determinare il collasso del sistema fognario comunale in occasione del fatto dal quale ebbero a determinarsi i danni denunciati dall’originaria attrice, con la conseguente elisione di alcun rapporto di casualità tra detti danni e la struttura fognaria”;
  • Che pertanto la Cassazione ha dichiarato improponibile il detto motivo di ricorso formulato dal difensore dell’Ente trovando applicazione alla fattispecie sottoposta alla sua cognizione “… il nuovo testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c.… ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione ‹‹per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti››”, di talché il difensore del Comune di Vairano, in erronea applicazione del testo novellato dal legislatore nel 2012, ha chiamato la Corte di Cassazione “… a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integra la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti …” (cfr. fine p. 3, inizio p. 4, sent. 25851/17);
  • Che,dunque, alla luce di detta statuizione, la Suprema Corte ha concluso nel senso che: “… la doglianza dell’amministrazione ricorrente deve ritenersi inammissibile essendosi la stessalimitata a sollecitare la corte di legittimità al compimento di un’inammissibile rinnovazione del giudizio di merito circa la natura (eccezione o meno) del fenomeno meteorologico dedotto a fondamento della pretesa interruzione del nesso di causalità tra i danni denunciati dalla L. e la rete fognaria comunale …” circostanza, questa, già presa in considerazione ed esaminata dalla Corte d’Appello, per ammissione dello stesso Comune che nel proprio ricorso ha richiamato la c.t.u. e, quindi, tutta l’istruttoria seguita “… sia pure indirettamente attraverso il riferimento alle motivate considerazioni del consulente tecnico d’ufficio, il quale ha escluso (sulla base di riferimenti di indole scientifica supportata da richiami alla letteratura di genere) che al fenomeno meteorologico de quo fossero predicabili quei caratteri di straordinarietà, eccezionalità e imprevedibilità tali da escludere il nesso di dipendenza causale dei danni sofferti dall’attrice dallo stato di cattiva manutenzione della rete fognaria”;
  • Che dalla statuizione della Suprema Corte emerge in modo chiaro ed inequivocabile la responsabilità per colpa professionale dell’avvocato difensore del Comune il quale ha, in buona sostanza, riproposto una censura di merito già ampiamente esaminata della Corte d’Appello, senza dedurre alcun grave vizio d’indole logico-giuridico, unicamente rilevante dinanzi al Giudice di legittimità;
  • Che pertanto sussistevano tutti i presupposti per agire in rivalsa nei confronti dell’avvocato difensore del Comune per colpa professionale (imperizia) secondo il chiaro disposto della sentenza della Cassazione;
  • Che contrariamente a quanto emerge dal giudicato della Suprema Corte, anziché agire in rivalsa nei confronti del professionista che ha difeso il Comune innanzi alla Suprema Corte, con determinazione n° 3 del 23 apr. 2018 del Settore Legale/Avvocatura si è provveduto a liquidare al medesimo l’indebita parcella di Euro 4.294,45 con ulteriore danno per il pubblico erario comunale.

Tutto ciò premesso, chiedo che il Sindaco, gli assessori, il segretario comunale, il responsabile del settore legale, il responsabile del servizio finanziario ed il revisore contabile, ciascuno per la parte di competenza, rispondano per iscritto ai seguenti quesiti sotto forma di interrogazione:

  • Se sia stata sottoposta al vaglio del Consiglio comunale per l’eventuale iscrizione nel bilancio di previsione per l’annualità di competenza, ovvero inviata alla Procura regionale della Corte dei Conti, la sentenza della Corte d’Appello di Napoli nr. 4151/2013 del 27 nov. 2013 – esecutiva ex lege – che ha condannato il Comune di Vairano Patenora al pagamento in favore di A.L. di Euro 594,11oltre interessi legali da calcolare sul detto ammontare rivalutato di anno in anno a far data dal deposito della sentenza e fino all’effettivo soddisfo;
  • Se prima di proporre il ricorso per Cassazione il legale della Sig.ra A.L. abbia fatto una proposta di chiusura transattiva della controversia con riduzione di detto importo, ai sensi dell’art. 1965 cod. civ.;
  • Se prima di conferire l’incarico del ricorso per cassazione di detta sentenza vi sia stata una relazione scritta da parte del professionista incaricato in ordine ai rischi ed alle probabilità di successo del giudizio innanzi alla Suprema Corte o l’incarico sia stato affidato ed accettato sic et simpliciter senza alcuna ponderazione del rischio di eventuale soccombenza ricadente sul pubblico erario;
  • Se l’amministrazione abbia già liquidato la parcella al professionista difensore in Cassazione e, in caso affermativo, se abbia posto o pensi di porre in essere l’azione di rivalsa stante la chiara responsabilità professionale del difensore emergente dalla sentenza della Suprema Corte;
  • Come intenda reperire i fondi per far fronte al debito (fuori bilancio) che ascende ormai ad oltre Euro 300.000,00.

Ai sensi dell’art. 22 del vigente regolamento del Consiglio comunale,

FA ISTANZA

al Sindaco ed ai competenti funzionari comunali nonché al Revisore contabile di dare risposta scritta all’istante nel termine ivi previsto.

Con riserva di presentare esposto-denunciaalla Procura Regionale edalla Sezione Regionale di Controllo sugli atti degli EE.LL. della Corte dei Conti della Campania

Vairano Patenora, 6 giugno 2018

Avv. Raffaele Moreno

 

 

 

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un commento

  1. …’nata sfugliatella!!!