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Teano – Aumento della Tarsu, il Tar boccia il ricorso di Picierno

Il municipio di Teano

teano.  Il comune di Teano bocciato dal Tar che respinge il ricorso – presentato dall’ente sidicino – contro l’aumento della Tarsu imposto dalla provincia. La sentenza del Tar arriva sul ricorso  4305 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comune di Teano, rappresentato e difeso dall’Avv. Umberto Gentile contro la Provincia di Caserta e nei  confronti della GISEC S.p.A. che si occupa della  Gestione Impianti e Servizi Ecologici Casertani.
La giunta Picierno chiedeva l’annullamento del decreto del Presidente della Provincia di Caserta n. 9 del 28 maggio 2010, recante la determinazione del costo per la gestione dei rifiuti indifferenziati e della conseguente tariffa relativa all’anno 2010, in virtù dell’articolo 11, comma 5 bis, del d.l. 195 del 2009, convertito in legge n. 26 del 2010.
Il ricorrente chiede l’annullamento del decreto impugnato, unitamente agli atti indicati in epigrafe posti a base della determinazione tariffaria, per difetto di istruttoria e motivazione, contestando, in particolare, l’ammontare dei costi di trattamento dei rifiuti definiti con riguardo alle spese assorbite dal Consorzio Unico di Bacino, dalla GISEC S.p.A. e dalla gestione complessiva degli impianti e delle discariche provinciali; si duole, altresì, del fatto che è mancata qualsiasi forma di partecipazione, interpello o intesa con i Comuni interessati, in violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e della normativa nazionale e regionale di settore, in base alla quale la Provincia è tenuta a coinvolgere le amministrazioni comunali nei procedimenti determinativi delle tariffe sui rifiuti e delle relative modalità di riscossione; deduce, infine, l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 della legge n. 26 del 2010, attributivo della competenza dell’amministrazione provinciale a decidere in materia, in relazione agli artt. 3, 53, 97, 118 e 119 Cost. La Provincia di Caserta resiste in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso e concludendo per la sua infondatezza nel merito.  Si è costituito in resistenza anche il Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 2018 del 6 ottobre 2010. Secondo il modello delineato in via eccezionale e temporalmente definita dal d.l. 195 del 2009, convertito nella legge n. 26 del 2010, in Campania i Presidenti delle province sono investiti del compito di fissare la tariffa provinciale per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati, con obbligo di copertura integrale dei costi mediante imposizione dei relativi oneri a carico dell’utenza. Pertanto, le critiche del Comune ricorrente vanno senza dubbio respinte, risolvendosi essenzialmente in una contestazione rivolta contro la citata disposizione di legge, nella parte in cui regola la distribuzione delle competenze ed affida alle amministrazioni comunali ed a quelle provinciali compiti distinti senza reciproca interferenza.

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