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SPARANISE – Gestione depuratori: i Commissari “cancellano” ENCON. Ecco tutte le ragioni

Sparanise – E’ stata revocata la convenzione fra il Municipio di Sparanise e la società ENCON srl, impresa che da tempo “cura” i depuratori della città e gestisce, sempre nella zona, un proprio impianto di rifiuti.  I commissari ministeriali che da oltre un anno governano il popoloso centro dell’Agro Caleno, hanno annullato la convenzione dopo una approfondita indagine attraverso la quale è stato possibile accertare  che rispetto alla gara espletata – a seguito della quale l’appalto in questione è rimasto aggiudicato alla ENCON s.r.l. – siano da riscontrare le seguenti criticità che incidono sulla legittimità della intera procedura (e dunque del contratto stipulato):
Mancata pubblicazione del bando di gara cosi come prescrive la normativa in materia. Infatti trattandosi di una gara aperta concernente un servizio il cui importo di € 317.259,09 risultava superiore alla soglia comunitaria, il bando, ai sensi dell’art. 72 del D.lgs. n. 50/2016, cosi come stabilito anche dal D.M. del MIT del 02.12.2016, andava pubblicato sulla G.U. U.E. (art. 72 comma 2 .lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti (art. 2 comma 6  del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016); su almeno due quotidiani nazionali e due quotidiani locali (art. 3 comma 1, lett. b, del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016);     sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma  digitale dei bandi di gara presso l’ANAC (art. 73 comma 4 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.).
La  mancata  pubblicazione  del  bando   nelle   forme   prescritte   dalla   norma   ha   comportato   una restrizione  del   principio   di   pubblicità,   trasparenza   e   di   non   conoscibilità,   non   favorendo   la partecipazione  alla gara (comma 4 art. 73 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.).Mancata previsione del bando di gara quale requisito di partecipazione dei concorrenti l’iscrizione nella White list, in quanto, il servizio di gestione depuratori è un servizio ambientale, pertanto ai sensi articolo 1comma 53 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, risulta definita come un’attività maggiormente esposta a rischio di infiltrazione mafiosa (art. 1, comma 52, della legge 190/2012 e secondo quanto indicato dalla circolare del Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e dal DPCM 18 aprile 2013, come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016), per cui, l’iscrizione alla White list era ed è un requisito obbligatorio per la partecipazione alle gare e l’affidamento di appalti pubblici nei settori individuati come a maggior rischio di infiltrazione mafiosa (Legge 6 novembre 2012, n. 190 – Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 modificato dal D.P.C.M. 24.11.2016).
Per partecipare alla procedura di gara aperta (art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) di che trattasi, espletata tramite la piattaforma Me.Pa. di Consip, è stato assegnato il termine di presentazione delle offerte di 20 giorni. Si precisa che, per gli Operatori Economici non iscritti al Me.Pa., l’iscrizione necessita mediamente un tempo di 45 giorni.  Tale circostanza non  ha favorito la   partecipazione   alla   gara   “aperta”  in contrasto con l’art. 60 ( …qualsiasi operatore  economico interessato può  presentare un’offerta in risposta a un avviso di indizione di gara ….).
In merito al calcolo del valore stimato dell’appalto dagli atti di gara (capitolato speciale) si evince che il valore complessivo a base di gara risulta essere di € 317.259,09, calcolato considerando un costo del servizio di € 308.018,53 oltre che gli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso paria ad € 9.240,56. Il costo del servizio è stato calcolato considerando un costo mensile di € 9.625,58 per una durata di 32 mesi.
Il CSA riporta il personale preposto all’esercizio degli impianti (un ingegnere addetto alle determinazioni chimico- analitiche che dovrà effettuare almeno una visita per settimana e la squadra di manutenzione composta da 2 unità di operai, livello retributivo 3/A; assicurando la presenza di non meno di 36 ore per settimana. Nominativi ed i recapiti del personale, con le qualifiche, i titoli e il curriculum che comprovi la qualificazione richiesta, devono essere depositate presso l’ufficio comunale competente che  dovrà esprimerne il preventivo benestare), ma non riporta una dei costi effettivi di detto personale.
Inoltre al capitolo 1 sono indicate una serie di attività da svolgere che non sono state preventivate, fra le quali diverse, oltre a prevedere l’impiego del personale addetto, comportano spese. Per quanto esposto, non si evince come si è addivenuti a considerare il costo mensile del servizio di € 9.240,56. Tale carenza non ha non favorito la partecipazione alla gara, in quanto, i dati economici su cui basare le offerte non sono stati certificati attraverso un apposito elaborato riportante i calcoli scaturiti dalle analisi le attività da svolgere, inducendo quindi incertezza fra ipotetici O.E. intenzionati a partecipare e di conseguenza avvantaggiando chi già conosceva gli impianti da gestire. Si evidenzia che al protocollo informatico dell’Ente non è stata riscontrata alcuna nota riguardante i nominativi del personale da impiegare presso i depuratori, né il relativo benestare del Responsabile del Servizio in merito a tali nominativi.
Dal bando si evince che è stato considerata l’opzione del rinnovo di quattro mesi ma non è stato considerato tale periodo ai fini del valore stimato dell’appalto cosi come prescrive il comma 4 dell’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, anche se tale omissione non ha influito nella scelta della procedura poiché comunque il valore stimato risulta essere sopra soglia.
La società ENCON che aveva in gestione fin dal 2020 i due depuratori in virtù di un precedente affidamento, era a conoscenza delle autorizzazioni, ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. 152/2016, finalizzate al trattamento dei codici CER:200304-200303- 200306-190805 e 161002, in quanto è stata la stessa ditta a richiederle ed ottenerle, mentre, nel bando di gara e nei documenti di progetto non è stata data evidenza delle AUA di cui erano dotate i due depuratori. Tale evenienza potrebbe aver avvantaggiato il gestore uscente degli impianti consapevole del profitto economico derivante da eventuali ulteriori introiti ricavati dallo smaltimento dei materiali di cui ai codici CER sopra indicati.

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