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ALIFE – Comune, atti negati. La trasparenza è solo uno slogan per riempiersi la bocca. Il nuovo sulle orme del vecchio

ALIFE – Comune,  atti negati ai consiglieri di opposizione. Se non proprio negati vengono “ritardati”. La trasparenza appare – anche con l’attuale governo cittadino – un miraggio. Uno slogan utile molto in campagna elettorale, ma, come sempre, di difficile attuazione. Si potrebbe tranquillamente affermare che l’amministrazione guidata da Salvatore Cirioli e composta da alcuni paladini della trasparenza, cammina perfettamente sulle orme tracciate dai suoi predecessori. Il problema è stato sollevato dal consigliere comunale di opposizione Roberto Vitelli, attraverso un lungo post affidato ai social:
A nome del gruppo di opposizione “Toro per Alife” che rappresento, voglio evidenziare al Sindaco, agli assessori e consiglieri di maggioranza, ai dipendenti comunali nonché ai responsabili della comunicazione istituzionale dell’amministrazione ed ai giornalisti locali, che quando un consigliere comunale di minoranza si reca presso gli uffici comunali per chiedere notizie e informazioni ai dipendenti e/o prendere visione di documenti amministrativi, non fa che esercitare un legittimo diritto strettamente connesso all’esercizio del proprio mandato elettivo.
Pertanto, noi consiglieri di opposizione non consentiremo a chicchessia di strumentalizzare, anche “attraverso una comunicazione fuorviante e parziale”, il legittimo esercizio del nostro ruolo di consiglieri comunali.
Per meglio comprendere i termini della questione, riporto di seguito un approfondimento in materia di “ Accesso ai documenti da parte di un consigliere comunale”.
L’art. 10 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000 e s.m.e i.) ha stabilito che tutti gli atti dell’Amministrazione comunale e provinciale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per legge ovvero in ragione di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l’esibizione perché potrebbe pregiudicare il diritto alla riservatezza.
Viene pertanto così affermato il riconoscimento generale al diritto di accesso ai documenti Amministrativi di un ente locale.
Peraltro, quanto sopra trova conferma nell’apparato normativo di riferimento; e precisamente artt. 22 e segg. della l. 7.8.1990, n. 241 e s.m. e i. che conferisce ai soggetti privati il diritto di prendere visione e/o di estrarre copia dei documenti già nella disponibilità della Amministrazione.
Orbene il “diritto di accesso dei Consiglieri Comunali” si configura come diritto speciale, differenziandosi sostanzialmente da quello dei soggetti privati, e trova quale norma di riferimento l’art. 43 comma 2 del T.U.E.L. (D.lgs. n. 267/2000 e s.m.e i.) il quale stabilisce che << I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge >>.
Dal contenuto normativo richiamato, risulta chiaramente che l’accesso in questione, può riguardare non solo “documenti” formati dalla pubblica amministrazione di appartenenza ma, in genere, qualsiasi “notizia” ovvero “informazione” che risulta utile ai fini dell’esercizio delle funzioni consiliari.
Inoltre, l’istanza del Consigliere, diversamente da quella avanzata dal privato, non deve essere motivata; in proposito, la giurisprudenza amministrativa ha avuto già occasione di affermare che proprio la specificità e particolarità del diritto di accesso del consigliere comunale agli atti del Comune, consente al consigliere comunale medesimo di non essere gravato da onere di motivare le proprie richieste d’informazione.
Inoltre non è possibile obiettare alla richiesta di accesso facendo riferimento alle dimensioni anche di tipo organizzativo dell’Amministrazione poiché ciò finirebbe per restringere la possibilità di intervento da parte del Consigliere, incidendo sull’espletamento del proprio mandato. Perciò, gli Enti locali, al pari di tutte le pubbliche Amministrazioni, sono tenuti a dotarsi di tutti i mezzi necessari (personale, strumentazioni tecniche e materiali vari) all’assolvimento dei loro compiti.
A ciò si aggiunga che il diritto del consigliere ad ottenere dall’ente tutte le informazioni utili all’espletamento del mandato non incontra neppure alcuna limitazione derivante dalla loro eventuale natura riservata, atteso che il diritto alla riservatezza viene comunque salvaguardato, essendo il Consigliere vincolato al segreto d’ufficio.
In definitiva, secondo la normativa in materia e la giurisprudenza amministrativa, l’unico limite all’esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali, riguarda il caso in cui l’accesso stesso comporti un aggravio per gli uffici comunali se la richiesta, così come formulata, si presenti palesemente generica.

 

 

 

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