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PIEDIMONTE MATESE – Scandalo vigili, il comune si costituisce

piedimonte matese. Scandalo vigili urbani, l’ente municipale sceglie l’avvocato Maurizio Ricigliano, per l’esecuzione della sentenza 980/2013 della Corte dei Conti per la Campania.  Il professionista dovrà rappresentare l’ente tutelandone gli interessi, nella  esecuzione della Sentenza n. 980/2013 resa dalla Corte dei Conti per la Campania; nel giudizio iscritto al n° 63733 del registro di Segreteria, instaurato ad istanza della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania, per mezzo del sostituto procuratore generale Marco Catalano, nei confronti di  Gaetano Zullo. Dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanza su delega della Procura di Santa Maria Capua Vetere  nell’ambito del procedimento penale  297/07, è emerso che Zullo, agente della polizia municipale, si è appropriato dell’importo di  11.200,61 euro, trattenendo per sé parte dell’incasso riscosso a seguito dei verbali redatti per le infrazioni al Codice della Strada.  Il convenuto ha, a tal riguardo, riferito alla Guardia di Finanza, assistito dal difensore di fiducia, “di aver aggiustato solo alcuni verbali” e che per esigenze familiari ha trattenuto per sé alcune somme dichiarandosi disponibile a procedere al loro versamento e al risarcimento del danno arrecato al Comune.  Alla luce di quanto sopra la Procura ha contestato il danno di  11.200,61 euro, oltre oneri accessori, riconducibile al comportamento doloso del convenuto che, legato da rapporto di servizio con il comune di Piedimonte Matese, ha violato le elementari regole alla base del corretto svolgimento del rapporto lavorativo, appropriandosi di somme non dovute.  La Procura ha, poi, rilevato che il convenuto, essendosi arbitrariamente ingerito nel maneggio di denaro pubblico, va qualificato come agente contabile. Ha, poi, evidenziato l’autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale, anche alla luce delle dichiarazioni del convenuto “reo confesso”.  Con comparsa di costituzione la difesa ha contestato la posizione della Procura, rilevando che l’asserito danno ammonterebbe ad  5.000,00 euro. Con ordinanza  94/2011 è stata parzialmente accolta la domanda cautelare, superando le argomentazioni della difesa del convenuto, ed è stato autorizzato il sequestro conservativo presso l’INPDAP (ora INPS) del trattamento di fine rapporto per l’importo di  11.200,61 euro, nel limite del quinto.  All’udienza del 18/07/2012 è stata rilevata l’omessa notifica del decreto di fissazione udienza al domicilio eletto ed è stato disposto il rinvio all’udienza del 13/03/2013 per tale incombente.  All’udienza del 13/03/2013 il P.M. Laino ha chiesto la condanna del convenuto riportandosi all’atto di citazione.  La quantificazione del danno prospettata dalla Procura è condivisa dal Collegio, in quanto è conforme alle risultanze dell’indagine effettuata dalla Guardia di Finanza.  Con riferimento all’eventuale partecipazione di altri soggetti alla produzione del danno, il Collegio osserva che l’ipotesi contestata dalla Procura, ed oggetto del presente giudizio, riguarda il danno erariale riconducibile alla sola condotta del convenuto;  peraltro la connotazione dolosa della condotta sarebbe, comunque, sufficiente per chiamare il convenuto a rispondere dell’intero danno.

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