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ALIFE – Fallimento Iacp Futura, il comune dovrà versare 1.600.000 euro ai fratelli Marra

ALIFE – Fallimento della Iacp Futura, il municipio di Alife dovrà sborsare 1.600.ooo euro (di cui oltre 300mila euro di ritenuta) ai fratelli Marra per l’esproprio del terreno dove nel 2002 partì la realizzazione di 18 villette a schiera destinate a giovane coppie. Lo ha stabilito il commissario ad cta, architetto Antonio Vocile – di Caiazzo, dipendente Ministero Infrastrututre – nominato dal Prefetto di Caserta nell’ambito di un giudizio di ottemperanza. Una vicenda che si poteva chisure qualche anno fa sborsando poco più di 700mila euro e che invece, a causa dell’inerzia della macchina amministrativa comunali alifane, si è arrivati ad una somma di 1.600.000 euro. Ora, il municipio diventa proprietario dell’intero fondo che doveva essere acquisito dalla Iacp Futura che è fallita qualche anno fa.  Da un lato il comune subisce un danno (maggiormente per il falimento della Iacp ma anche per l’inerzia della stessa macchina amministrativa). Ciò che ha realizzato il commissario ad acta poteva realizzarlo qualsiasi funzionario del municipio di alife competente sulla materia. Ora il muncipio alifano dovrà contrarre un mutuo per far fronte alla pesante spesa.

Ecco l’intera storia della vicenda:

Con Convenzione del 18.02.2002, rep. n. 9518 – racc. n. 2082, registrata ad Eboli il 05.03.2002 n. 643, il Comune di Alife (CE)  concedeva alla IACP Futura, società consortile a r.l., il diritto di superficie di alcune aree per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia agevolata – convenzionata per la costruzione di n. 103 vani (18 villette) in località Santi Settefrati, ai sensi della Legge 05/08/1978 n. 457 e Legge 17/02/1992 n. 179, giusta deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 098 del 05/12/1989;

La suddetta Convenzione statuiva, tra l’altro, che il soggetto attuatore IACP Futura, delegato all’esproprio delle aree, doveva iniziare l’espropriazione delle aree oggetto di intervento entro 2 anni dall’esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 22.09.2001 e completarle in 5 anni a partire dall’esecutività della citata deliberazione;

nella medesima Convenzione il corrispettivo della concessione del diritto di superficie veniva convenuto: a) nel pagamento del costo di esproprio delle aree residenziali; b) nel pagamento del costo di esproprio delle aree non residenziali; c) nel pagamento del costo necessario alla realizzazione; veniva, altresì, concordato che il pagamento di cui al punti a) e b) doveva essere versato direttamente dal soggetto attuatore agli aventi diritto (proprietari ed eventuali conduttori), anche in virtù della delega conferita, e che anche il pagamento di cui al punto c) sarebbe stato a carico dell’IACP Futura soc.cons. a r l. che doveva realizzare le opere di urbanizzazione;

pertanto, la citata convenzione disponeva che i costi per l’acquisizione di tutte le aree per la realizzazione dell’intervento fossero a totale carico del soggetto attuatore, espressamente delegato all’esproprio delle aree, senza alcun onere economico per il Comune di Alife (CE);

i fratelli Marra Antonio e Marra Rosa Anna proponevano ricorso amministrativo innanzi al T.A.R. Campania sez. V (R.G. 04382/2007) nei confronti della I.A.C.P. Futura Soc. Cons. a r.l. per la mancata conclusione della procedura espropriativa nel termine quinquennale di cui alla delibera di C.C. n. 23 del 22.09.2001, chiedendone la condanna al risarcimento integrale del danno per l’illegittima e definitiva occupazione delle aree di loro proprietà;

in data 22.10.2008 la I.A.C.P. Futura Soc. Cons. a r.l. stipulava con gli assegnatari gli atti di vendita – per Notar Palermiti Concetta – della proprietà superficiaria degli alloggi;

Alla sottoscrizione dei suddetti atti pubblici di vendita, la I.A.C.P. Futura Soc. Cons. a r.l. provvedeva  contestualmente a depositare l’importo di € 389.673,69 nelle mani del suddetto Notaio, quale somma residua delle indennità dovute ai proprietari per l’esproprio dei fondi oggetto di intervento, fino alla definizione, da avvenire entro un anno, della procedura espropriativa e con l’impegno, in mancanza, di versare la citata somma presso la Cassa Depositi e Prestiti;

In data 28.05.2009 veniva pronunciata la sentenza n. 2986/2009 che accoglieva il suddetto ricorso (R.G. 04382/2007) e condannava in solido il Comune di Alife e l’I.A.C.P. Futura al risarcimento del relativo danno in favore dei ricorrenti con obbligo di adottare un provvedimento espresso ex art. 43 D.P.R. 327/2001;

avverso la suddetta sentenza la I.A.C.P. Futura Soc. Cons. a r.l. proponeva ricorso in appello (R.G. 6057/2009) innanzi al Consiglio di Stato chiedendo l’annullamento e la riforma della sentenza n. 2986/2009 del T.A.R. Campania sez. V;

nell’ambito del suddetto procedimento il Comune di Alife proponeva  appello incidentale;

in data 28.01.2011 il Consiglio di Stato sez. IV pronunciava la sentenza n. 676/2011 con cui accoglieva in parte l’appello del Comune di Alife, respingeva l’appello dell’I.A.C.P. Soc. Cons. a r.l., e provvedeva sulla domanda di risarcimento danni di cui al ricorso di primo grado;

in data 19.07.2012 il Tribunale civile di Salerno dichiarava, con sentenza n. 37/2012, il FALLIMENTO  dell’I.A.C.P. Futura s.r.l.;

i sigg.ri Marra Antonio e Marra Rosa Anna proponevano giudizio di ottemperanza innanzi al Consiglio di Stato per l’esecuzione della sentenza n. 676/2011 (R.G. 6105/2011);

tale giudizio veniva deciso in data 29.01.2013 con sentenza n. 1009/2013 con la nomina di un commissario ad acta, il quale iniziava le attività presso il Comune di Alife per l’acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 delle aree oggetto dell’intervento in ditta Marra Antonio e Marra Rosa Anna;

il Comune di Alife ha contestato le attività svolte dal commissario ad acta ed ha proposto incidente di esecuzione avverso i provvedimenti di quest’ultimo innanzi al Consiglio di Stato- Sez.IV;

con determina n.1 del 15.01.2014 il Commissario ad acta  ha provveduto ad adottare un decreto di acquisizione sanante , così come disposto dalla sentenza del Consiglio di Stato -4° sezione –nr-1009/2013 del 29/1/2013 –ricorso n.06105/2011- depositata il 19.02.2013 – per l’acquisizione al patrimonio indisponibile del comune di Alife , ai sensi dell’art.42 bis del d.p.r. 327/2001, del fondo censito al fg.20 mappali 5061,5062,5063,5060 0ggi 5105 per la complessiva superficie di mq.9957 in ditta Marra Antonio e Marra Rosa Anna, disponendo in favore degli stessi la liquidazione di una somma netta di € 1.321.115,02  di cui:

Euro 660.557,51 in favore di Marra Antonio ed € 660.557,51 in favore di Marra Rosa Anna,  con ritenuta del 20% di € 336.641,70.

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