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CALVI RISORTA – AUTOVELOX, CORTE DEI CONTI CONDANNA ZACCHIA E LA SUA GIUNTA. DOVRANNO RISARCIRE 118mila euro

CALVI RISORTA – Caso autovelox, la Corte dei Conti condanna  l’ex sindaco Giacomo Zacchia, Remo Cipro, Pietro Salerno, Oreste Martino, Carmelo Bonacci, Antonio Zona, Antonio Bonacci. Tutto scritto nella sentenza 959/2013 nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 61086 del registro di segreteria e promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Campania, in persona del Vice Procuratore Generale, dott. Maurizio STANCO, nei confronti di: ZACCHIA Giacomo, CIPRO Remo, SALERNO Ulderico Pietro, BONACCI Carmelo, MARTINO Oreste, ZONA Antonio, BONACCI Antonio. Dovranno risarcire in euro 118.702,59. Tale partita di danno va imputata nella misura del 30% pari a euro 35,610,77 al convenuto  BONACCI Antonio e per il restante 70% pari a euro 83.091,81, pro quota di euro 13.848,63, al sindaco ed ai membri della Giunta comunale.

  • ZACCHIA Giacomo per euro 13.848,63,
  • CIPRO Remo per euro 13.848,63,
  • SALERNO Ulderico Pietro per euro 13.848,63,
  • BONACCI Carmelo per euro 13.848,63,
  • MARTINO Oreste per euro 13.848,63,
  • ZONA Antonio per euro 13.848,63;
  • BONACCI Antonio per euro 35,610,77.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione depositato in data 20.10.2009 il Procuratore Regionale ha convenuto in giudizio il sindaco ZACCHIA Giacomo, gli assessori CIPRO Remo, SALERNO Ulderico Pietro, BONACCI Carmelo, MARTINO Oreste, ZONA Antonio, nonché, il responsabile del Settore Tecnico Manutentivo e Polizia Municipale ing.  BONACCI Antonio,  per sentirli condannare per quote al pagamento della somma di euro 148.378,24, oltre interessi legali e spese di giustizia, in favore del Comune di Calvi Risorta (CE), per il presunto danno erariale derivante da varie irregolarità nell’espletamento della gara di appalto per l’affidamento da parte dell’ente locale del servizio di accertamento delle violazioni al c.d.s. tramite l’utilizzo di apparecchiature fisse di rilevazione delle infrazioni.

In particolare tra i profili di irregolarità -segnalati con esposti di consiglieri del comune di Calvi Risorta e pervenuti alla Procura Regionale nel corso del 2007 e 2008- oltre alla circostanza che l’aggiudicazione era avvenuta in favore dell’unica ditta partecipante alla gara con un aggio del 42,75% sugli importi complessivamente riscossi e con previsioni di entrata nel bilancio 2007 di euro 349.344,98, vi erano:

  • l’individuazione di uno specifico apparecchio presente sul mercato, poiché nel capitolato era stato richiesto il requisito tecnico della possibilità di controllare fino a tre corsie in avvicinamento, anche se i tratti di strada da controllare erano solo a due corsie;
  • la violazione delle regole sulla pubblicità della gara, essendo stato il bando pubblicato solo all’albo pretorio per 15 giorni;
  • l’illegittimità della previsione di un corrispettivo della locazione delle apparecchiature costituito dalle sanzioni accertate e incassate;
  • l’illegittimità della previsione del capitolato che poneva a carico dell’aggiudicatario gli oneri per la corresponsione degli straordinari al personale di P.M. e amministrativo impegnati nel servizio in rilievo.

Con nota segretariale n. 7131 del 9.04.2008 trasmessa alla Procura regionale era rappresentato che :

  • il capitolato speciale di appalto per l’affidamento del servizio di controllo documentato dell’accertamento delle violazioni al c.d.s. era stato approvato con delibera di Giunta comunale n. 74 dell’11.09.2006, nella quale si disponeva altresì di individuare quale responsabile del procedimento l’ing. Antonio BONACCI, responsabile del servizio ufficio tecnico e, ad interim, del settore di Polizia Municipale;
  • la gara per l’appalto era stata espletata il 12.10.2006 sulla base di una sola offerta pervenuta nel termine stabilito ed aggiudicata con il ribasso del 5% sull’importo a base d’asta, fissato nel 45% degli importi delle sanzioni accertate e riscosse;
  • il verbale di gara era stato approvato con determina del responsabile del servizio n. 569 del 29.11.2006 ed il relativo contratto per l’affidamento del servizio era stato stipulato in data 22.01.2007;
  • la procedura di gara, basata su una percentuale delle sanzioni accertate e riscosse, sembrava violare l’articolo 208 del c.d.s., che stabilisce la destinazione degli stessi importi. Per cui, sarebbe stato più corretto prevedere quale corrispettivo del servizio offerto (articolo 3, capitolato di appalto) un canone fisso quantificato in relazione al costo delle operazioni effettuate, compreso il noleggio delle apparecchiature. Inoltre, la pubblicità della gara, avvenuta solamente all’albo pretorio per 15 gg. violava le norme di pubblicità del D. Lgs. n. 157/95, peraltro richiamato nel capitolato speciale di appalto quanto ai criteri di aggiudicazione.

Alla nota segretariale si allegava la nota dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 05.11.2007, riportante un parere del Ministero dei Trasporti e la nota del responsabile pro tempore della P.M. del 26.02.2008.

In quest’ultima nota interna il responsabile della P.M., Ten. Anna CAIANIELLO, esponeva in relazione al contratto rep. n. 2 del 22/01/2007 stipulato con la società “I.D.E.A. Luce s.r.l.”, che la procedura d’appalto era stata approntata, esperita e conclusa dal responsabile UTC, ing. Antonio BONACCI, che in tale veste era intervenuto in rappresentanza dell’ente nella stipula del citato contratto. In merito allo stesso e a riscontro di specifica richiesta del sindaco, si esprimevano le seguenti valutazioni di ordine tecnico:

  • “anche alla luce dell’elevato numero dei verbali rilevati, del relativo importo accertato e del conseguente aggio da corrispondere al noleggiatore, la gara appare essere di rilevanza comunitaria e, in quanto tale, soggetta a precise norme di pubblicizzazione del bando di gara che, nel caso specifico, non sono state affatto seguite poiché, come riportato anche nelle premesse al citato contratto, il bando di gara è stato affisso soltanto per 15 giorni all’Albo Pretorio;
  • in conseguenza di ciò è stata presentata una sola offerta, limitando così fortemente l’aspetto concorrenziale ed il beneficio per l’ente, che infatti è tenuto a corrispondere un aggio in misura percentuale (42,75%) spropositato sia rispetto alla media dei corrispettivi contratti vigenti (si veda, ad esempio, la convenzione predisposta dall’ASMEZ, che prevede un aggio del 18% circa per un servizio completo, comprensivo della fase di riscossione), che dei servizi complessivamente offerti dal noleggiatore (noleggio autovelox, segnaletica di preavviso, manutenzione apparecchiature, fornitura bobine e sviluppo fotogrammi su cd-rom);
  • il contratto in questione, con la previsione di una percentuale del riscosso, senza alcun tetto limite, determina peraltro un corrispettivo variabile che potrebbe causare – visti gli accertamenti effettuati – un indebito arricchimento della società (ed un corrispettivo danno erariale per il comune) la quale, a fronte delle limitate prestazioni rese, potrebbe vedersi riconoscere svariate centinaia di migliaia di euro per il noleggio di apparecchiature aventi un costo di gran lunga inferiore a tale cifra. Ciò potrebbe ingenerare nell’utente della strada dei dubbi circa un possibile interesse privato nella gestione di un servizio pubblico, andando ben oltre quello che è il principio ispiratore del codice della strada: prevenzione e sicurezza nella circolazione;
  • il Ministero dei Trasporti, con la risoluzione 0076108 del 03/08/2007, ha fornito indicazioni per la stipula di tali contratti, stabilendo di attenersi alle disposizioni dell’art. 201, comma 4, del C.d.s.; dall’interpretazione che la scrivente dà alla risoluzione ministeriale, il contratto dovrebbe correttamente prevedere un fisso per il noleggio delle apparecchiature e carico dell’ente, ed una quota fissa per ogni verbale, da addebitare a chi è tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa, e non certo al comune. Di tale avviso sono peraltro anche l’A.N.C.I. e, soprattutto, il Ministero dell’Interno, le cui circolari costituiscono, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del C.d.s. pareri vincolanti per gli organi di polizia stradale, poiché allo stesso Ministero compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati (compresa la P.M.);
  • l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha inoltre dato disposizioni al sindaco di attenersi alle indicazioni riportare nella citata risoluzione ministeriale.
  • Alla luce delle considerazioni sopra riportate, si ritiene pertanto che il contratto in questione sia affetto da gravi vizi di illegittimità, e che la sua esecuzione possa arrecare possibili danni erariali per l’ente e responsabilità non meramente contabili a carico del funzionario che vi provvede.”

In riscontro a richiesta istruttoria del 22.04.08 dell’organo requirente con la quale -premesso che all’art. 1 del capitolato speciale approvato con delibera giuntale n. 74 dell’11/9/06 erano precisati i tratti di viabilità da controllare- si  invitava a chiarire se tali strade fossero a tre corsie, e, nell’ipotesi negativa, a fornire giustificazioni sul richiesto requisito della “possibilità di controllare fino a tre corsie anche in avvicinamento” di cui al successivo art. 2, il Segretario comunale con nota n. 8904 del 5/5/08  trasmetteva la relazione del Comandante della P.M. datata 29/4/08.

Nell’acquisita comunicazione del responsabile della P.M. si rappresentava che i tratti di strada da sottoporre al controllo elettronico della velocità erano a due corsie una per senso di marcia, e che si disconoscevano i motivi della richiesta del requisito della “possibilità di controllare fino a tre corsie anche in avvicinamento” di cui al successivo art. 2 del capitolato speciale.

Con determinazioni del Settore Polizia Comunale in data 21/1/09 n. 19, n. 21 e n. 26 erano liquidate e pagate alla ditta IDEA Luce srl, in adempimento delle disposizioni contrattuali, le somme di euro 156.924,98, euro 76.412,19 ed euro 22.952,52, mentre sono ancora da corrispondere ulteriori spettanze per incassi riscossi nell’anno 2008 (come comunicato dalla P.M. con nota interna n. 6385 del 18/4/09).

Nel parere reso dal Ministero dei Trasporti con la menzionata nota 0076108 del 03/08/2007 in riferimento al citato esposto dei consiglieri di minoranza del Comune, si osservava che: “ … Ciò premesso, con riferimento al caso segnalato, per quanto concerne il corrispettivo da elargire all’aggiudicatario dell’appalto, corrispondente al 42,75% degli introiti delle sanzioni amministrative, sempre e comunque nel rispetto dei pareri che saranno espressi dagli organismi in indirizzo, più esperti in materia in ordine alle procedure di gara e di affidamento, tale corrispettivo appare ingiustificato nelle sue modalità di definizione, in quanto dovrebbe essere quantificato in base al costo delle effettive operazioni effettuate, in conformità a quanto disposto dal comma 4 dell’art. 201 del Codice della strada.

Difatti, appare chiaro che le procedure appaltate rientrano tra “le spese di accertamento” e come tali, essendo possibile una quantificazione analitica dei costi è possibile determinare il corrispettivo da riconoscere all’impresa appaltante.

Inoltre, se da una parte appare illogico in un rapporto contrattuale con natura ” do ut facias” vincolare il corrispettivo per la prestazione ad una “alea” corrispondente ad una percentuale delle sanzioni amministrative comminate, dall’altra appare alquanto paradossale che l’attività di accertamento sia effettuata dai medesimi soggetti che hanno accettato tale rischio contrattuale, in tal modo questi soggetti determinerebbero loro stessi l’entità del corrispettivo, raggirando altresì il rischio contrattuale.

Tra l’altro, la procedura così come ipotizzata appare violare in parte anche le disposizioni dettate dall’art. 208 del Codice della strada, che stabilisce la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Difatti, una determinazione “a priori” del costo del servizio, basata su una percentuale predefinita e senza una motivazione plausibile che giustifichi tale corrispettivo, limiterebbe in modo sostanziale le percentuali che spettano ai soggetti beneficiari richiamati nel medesimo articolo 208, con il rischio di pregiudicare le attività e gli obbiettivi da perseguire che sono finanziati con i fondi in questione”.

In relazione a tali fatti ravvisando la sussistenza di un danno erariale –quantificato in euro 148.378,24 pari alla differenza tra il compenso liquidato ammontante ad euro 256.289,69 sulla base di un aggio stabilito contrattualmente del 45% e la somma che sarebbe stata corrisposta applicando un aggio del 18% come previsto nella convenzione predisposta dall’ASMEZ- la Procura contabile notificava ai convenibili l’invito ex art. 5, comma 1, del decreto legge 15/11/1993, n. 453, conv. con modif. con legge 14/1/94, n. 19, i quali non depositavano deduzioni.

2. Il patrono dei convenuti ZACCHIA Giacomo, CIPRO Remo, MARTINO Oreste e ZONA Antonio, con memoria depositata in data 26.10 2011 ha, preliminarmente, eccepito la mancanza di attualità del danno per essere le somme sotto sequestro nell’ambito di un collaterale procedimento penale ai sensi dall’art. 321 c.p.p. e, in via subordinata, ha formulato richiesta di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c..

Nel merito si sostiene l’assenza di colpa dei convenuti giacché:

  • nella delibera giuntale adottata non era precisata la pubblicazione del bando al solo Albo Pretorio, ma anzi si richiamavano le disposizioni di cui al D.P.R. 358  e del D.Lgs n. 157;
  • l’approvazione del bando sarebbe stata operata dai convenuti in buona fede per l’incompetenza della Giunta in materia  sulla base di quanto predisposto dal Responsabile dell’Area Tecnica;
  • il sindaco con nota del 30.11.2006 prot. 12513 aveva chiesto sia al Segretario comunale che al Responsabile del Settore se ci fossero motivi ostativi al rogito del contratto, il Segretario a distanza di pochi giorni (22.01.2007) rogitava il contratto –ritenendo corretta la procedura- ed indicava in euro 71.250,00 il valore del contratto, importo inferiore alla soglia comunitaria che giustificava la pubblicazione al solo Albo Pretorio;
  • il pagamento è avvenuto nel gennaio 2009 a cura del Comandante dei Vigili con determina n. 6 e 7 quando i convenuti non ricoprivano più le loro funzioni nell’ambito del comune.

In via subordinata si invoca l’esimente di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 20/94 in considerazione che:

  • la Giunta (organo incompetente) ha approvato la delibera che rientrava nella competenza propria dell’Ufficio Tecnico, in buona fede;
  • la proposta di delibera era accompagnata dal parere favorevole di cui all’art. 49 del Tuel da parte del responsabile dell’Ufficio tecnico.

In via ulteriormente gradata si contesta la quantificazione del danno così come operata dall’organo requirente sostenendo, peraltro, la mancanza di prova circa la sussistenza nella fattispecie di un danno da concorrenza.

3. Il patrono del convenuto BONACCI Carmelo ha, preliminarmente, eccepito la carenza di legittimazione passiva del proprio assistito evidenziando che il mandato ricoperto di assessore all’ecologia non era interferente con le vicende per cui è causa relative ad altri settori dell’attività amministrativa e, specificatamente, all’ambito dei lavori pubblici/viabilità stradale.

Sempre in via preliminare è stato richiesta la declaratoria di sospensione del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 295 c.p.c..

Nel merito ha sostenuto che:

  • la partecipazione all’adozione della delibera giuntale n. 74 dell’11.09.2006 non può integrare responsabilità amministrativa in considerazione che essa rappresentava una mera presa d’atto di un capitolato speciale di appalto  per l’affidamento del servizio di controllo documentato dell’accertamento delle violazioni al codice della strada, quale stralcio del capitolato generale;
  • non è configurabile un comportamento del convenuto connotato da dolo o colpa grave;
  • nella vicenda troverebbe applicazione il disposto di cui all’art. 1, comma 1 ter della legge 20/94 in base al quale “Nel caso di atti che rientrano nella competenza degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici..”;
  • i fatti per cui è causa si riferiscono ad attività non rientranti nelle attribuzioni degli assessori giacché la competenza provvedimentale esterna era affidata ai dirigenti.

Parte convenuta ha poi censurato l’omessa imputazione pro quota ai convenuti del presunto danno erariale  da parte della Procura attrice che non avrebbe consentito il corretto esplicarsi del diritto di difesa e del giusto processo ex art. 111 della Costituzione. Ha, infine, chiesto per il caso di condanna l’esercizio del potere riduttivo.

4. Il convenuto SALERNO Ulderico Pietro, assessore con delega alla Pubblica istruzione, cultura, beni ambientali e culturali all’epoca dei fatti, si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 23.11.2011 con la quale ha, preliminarmente, eccepito l’inammissibilità dell’atto di citazione per indeterminatezza per non aver l’organo requirente puntualmente indicato le quote del presunto danno erariale (pari ad euro 148.378,24) riferibili ai singoli convenuti.

Sempre in via preliminare ha richiesto di dichiarare la sospensione del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 295 c.p.c..

Nel merito ha sostenuto l’assenza di responsabilità del proprio assistito rappresentando che:

  • tutti gli atti (compresi il bando ed il c.s.a.) sono stati predisposti dall’ing. BONACCI Antonio, responsabile del settore tecnico e di Polizia Municipale, che indicava il valore dell’appalto in euro 75.000,00;
  • il bando di gara e il relativo capitolato speciale di appalto erano stati approvati dalla Giunta comunale con la delibera n. 74 dell’11 settembre 2006 su proposta del responsabile del settore ing. BONACCI Antonio, che rendeva il parere favorevole di regolarità tecnica della deliberazione;
  • il successivo procedimento di gara, l’aggiudicazione ed il contratto di appalto erano curati  dal responsabile del settore ing. BONACCI Antonio.

Il convenuto  – al quale la responsabilità erariale è ricondotta per il voto di approvazione della delibera 74/2006 relativa al bando di gara e al capitolato d’appalto- avrebbe quindi fatto incolpevolmente affidamento sulla competenza  e perizia del Responsabile del Settore per assoluta mancanza di competenze specifiche.

Il patrono di parte convenuta ha, inoltre, censurato:

  • insussistenza di un danno certo ed attuale sulla scorta dell’assunto che il comune potrebbe ancora agire per l’accertamento della nullità del contratto sottoscritto e per il recupero delle somme erogate alla società IDEA Luce;
  • la mancata applicazione della c.d. esimente politica di cui all’art. 1, comma 1-ter, della legge 20/1994;
  • la quantificazione del danno evidenziando che lo stesso è stato commisurato al risparmio che sarebbe stato conseguito se si fossero applicate le condizioni ASMEZ, pari al 18%, rispetto alle somme realmente incassate dalla ditta aggiudicataria, non tenendo conto che -laddove accertata in sede penale la illegittimità delle apparecchiature- tale somma integrerebbe il profitto di una truffa ai danni dell’Ente e non potrebbe essere utilizzata come parametro per la quantificazione del danno erariale, nonché, del guadagno percepito dal comune che andrebbe detratto dall’eventuale danno subito;
  • concludendo in estremo subordine con la richiesta in caso di condanna di applicazione del potere riduttivo.

5. Il patrono del convenuto BONACCI Antonio, ha preliminarmente, chiesto la sospensione del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 295 c.p.c. evidenziando  che a carico del proprio assistito ed altri 89 imputati è in corso il procedimento penale n.2692/08 per i medesimi fatti pendente dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Nel merito ha sostenuto che:

  • il valore fissato in euro 75.000,00 rappresentava il frutto di una valutazione operata sulla base dei verbali elevati antecedentemente all’istallazione dele apparecchiature di rilevazione della velocità e, per contratti di tale importo il codice  dei contratti prevede  all’art. 124 una semplificazione procedimentale;
  • l’appalto non sarebbe da considerare di rilevanza comunitaria in quanto con riguardo alle somme incassate dall’impresa aggiudicataria è in corso un’indagine penale perché le apparecchiature erano violative della normativa di settore;
  • con riguardo alla prescrizione contenuta nell’art. 2 del Capitolato d’appalto e concernente il requisito che “il dispositivo elettronico per il controllo della velocità abbia la possibilità di controllare fino a tre corsie in avvicinamento”,  essa trova fondamento nella circostanza che a breve doveva essere approvato un progetto di ammodernamento delle strade interessate ed ha prodotto attestazione dell’ANAS che certifica i lavori in corso sulla S.S. Casilina n. 6;
  • l’assenza di colpa grave nella condotta del convenuto che –ad avviso della Procura- deriverebbe dalla pubblicità della procedura di affidamento, in quanto la mera violazione di norme legislative non sarebbe sufficiente ad integrare un comportamento gravemente colposo;
  • nella valutazione della condotta del convenuto l’organo requirente non avrebbe tenuto conto della specifica situazione che richiedeva una rapidità di decisione e di risoluzione della problematica presentata sul territorio di Calvi Risorta, trattandosi di strade caratterizzate da molteplici sinistri stradali causati dall’eccesso di velocità e dalle condizioni piano-altimetriche e di traffico;
  • erronea la quantificazione del danno come operata dalla Procura contabile;

concludendo, in via gradata, con la richiesta di riduzione dell’addebito.

All’odierna udienza:

  • il P.M. ha stigmatizzato l’illegittimità e l’illiceità connotante la gara di aggiudicazione e in tal senso ha richiamato il parere dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e il parere espresso dal Ministero dei trasporti;
  • l’Avv.to Luigi ADINOLFI riportandosi alla memoria prodotta ha evidenziato l’incompetenza della Giunta all’adozione della delibera 74/2006 avente ad oggetto un atto di gestione;
  • l’Avv.to Guido CICCARELLA  si è riportato alla memoria difensiva;
  • l’Avv.to Antonio IZZO ha  illustrato le ragioni sottese alla richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., alla quale il P.M. intervenuto in replica si è opposto evidenziando l’autonomia della vicenda rispetto a quella penale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione all’esame del Collegio concerne la domanda giudiziale promossa dalla Procura regionale nei confronti del sindaco ZACCHIA Giacomo e degli assessori CIPRO Remo, SALERNO Ulderico Pietro, BONACCI Carmelo, MARTINO Oreste, ZONA Antonio, nonché, del responsabile del Settore Tecnico Manutentivo e Polizia Municipale  BONACCI Antonio, con riguardo ad una ipotesi di danno erariale arrecato al Comune di Calvi Risorta (CE) di euro 148.378,24, oltre interessi legali e spese di giustizia, determinato da varie irregolarità nell’espletamento della gara di appalto per l’affidamento da parte dell’ente locale del servizio di accertamento delle violazioni al c.d.s. tramite l’utilizzo di apparecchiature fisse di rilevazione delle infrazioni.

2. Preliminarmente va scrutinata la richiesta formulata dai patroni di vari convenuti di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c..

2.1 La richiesta non si ritiene meritevole di accoglimento in quanto non si ravvisa nella vicenda in fatto descritta il presupposto richiesto dalla norma invocata, ovvero, la necessità di attendere la “risoluzione di una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa”. In tal senso si osserva che la fattispecie sub esame in questa sede è affatto diversa da quella di rilievo penalistico, infatti, e limitando l’analisi delle differenziazioni al solo elemento soggettivo, giova ricordare che integra la responsabilità amministrativa il dolo ma anche la colpa grave.

3. Priva di pregio è da ritenere l’eccezione posta di mancanza di attualità del danno per essere le somme sotto sequestro nell’ambito di un collaterale procedimento penale ai sensi dall’art. 321 c.p.p.. Occorre, invero, rilevare che –in disparte l’autonomia tra il procedimento amministrativo-contabile e quello penale i cui rapporti sono disciplinati dagli artt. 651 e 652 c.p.p.- i requisiti che il danno risarcibile in sede contabile deve possedere, ovvero, quello della certezza –depauperamento patrimoniale già verificato in tutti i suoi elementi-, quello della concretezza –perdita finanziario-patrimoniale non ipotetica ma già realizzata- e quello dell’attualità –sussistenza del danno sia al momento della domanda che al momento della decisione- sono tutti riscontrabili nella vicenda in esame e la circostanza evidenziata dalla difesa di un sequestro di somme in sede penale non è al riguardo significante.

3.1  Parimente va respinta l’argomentazione difensiva che afferma l’insussistenza di un danno certo ed attuale sulla scorta dell’assunto che il comune potrebbe ancora agire per l’accertamento della nullità del contratto sottoscritto e per il recupero delle somme erogate alla società IDEA Luce. Tale possibilità non incide sul requisito di attualità del danno, rilevando –laddove dovesse concretizzarsi- in fase esecutiva di recupero del credito erariale accertato.

4. Sempre in via preliminare va scrutinata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dal patrono del convenuto BONACCI Carmelo sull’assunto che il mandato ricoperto dal proprio assistito di assessore all’ecologia  non era interferente con le vicende per cui è causa relative ad altri settori dell’attività amministrativa e, specificatamente, all’ambito dei lavori pubblici/viabilità stradale.

4.1 L’eccezione non è meritevole di accoglimento giacché il convenuto non è stato chiamato a giudizio in relazione al mandato svolto nella Giunta comunale ma per il voto favorevole espresso all’adozione della delibera 74/2006 ritenuta dall’organo requirente illegittima e dannosa per il comune di Calvi Risorta (CE).

5. Altra questione posta dalle difese dei convenuti riguarda l’omessa imputazione pro quota ai convenuti del presunto danno erariale da parte della Procura attrice, aspetto censurato sia per la ritenuta lesione del diritto di difesa e la asserita violazione del giusto processo ex art. 111 della Costituzione (patrono del convenuto BONACCI Carmelo), che -sotto diverso profilo- come eccezione di rito che comporterebbe quale conseguenza processuale l’inammissibilità dell’atto di citazione per indeterminatezza (patrono del convenuto SALERNO Ulderico Pietro).

5.1 La censura è infondata non potendosi ravvedere nella lamentata omissione un reale vulnus al corretto esplicarsi del diritto di difesa, ovvero, una violazione ai principi del giusto processo costituzionalmente sanciti. Parimente da respingere è l’eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione, al quale riguardo giova evidenziare come consolidata giurisprudenza contabile sia orientata nel senso che l’omessa ripartizione dell’addebito fra i vari convenuti da parte dell’organo requirente, non renda inammissibile o nullo l’atto di citazione “ciò in considerazione della competenza e della titolarità del Collegio giudicante (da ultimo, Sez. II^ Centrale n. 395/2009), in ordine alle autonome e definitive determinazioni della quota di danno da attribuire a ciascun convenuto, in relazione all’apporto riferito al comportamento gravemente colposo o doloso da ognuno di essi tenuto” (Sez. III^ Centrale n. 746/2010).

6. Nel merito, il Collegio deve esaminare la vicenda descritta nella premessa in fatto e procedere alla verifica della sussistenza degli elementi tipici della responsabilità amministrativa che si sostanziano in un danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla pubblica amministrazione, in una condotta connotata da colpa grave o dolo, nel nesso di causalità tra il predetto comportamento e l’evento dannoso, nonché, nella sussistenza di un rapporto di servizio fra colui che lo ha determinato e l’ente danneggiato.

7. Con riferimento all’elemento oggettivo del nocumento patrimoniale, si ritiene condivisibile quanto esposto dall’organo requirente con riferimento all’an del danno erariale ravvisabile nella vicenda in esame.

In tal senso, si osserva che le concrete previsioni del bando di gara per l’affidamento del servizio di accertamento delle violazioni al c.d.s., talune delle quali certamente illegittime perché violative delle disposizioni del decreto legislativo n. 163/2006, e l’assenza di un valido confronto concorrenziale, rappresentano un chiaro vulnus ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità delle Pubbliche Amministrazioni.

7.1 Inficiata da illegittimità per palese violazione dei principi di economicità (ottimizzazione dei risultati in relazione alle risorse disponibili) e di efficacia (idoneità dell’azione amministrativa alla cura effettiva degli interessi pubblici da perseguire, congruenza teleologica e funzionale) che devono, ai sensi dell’art. 1 della legge 241/1990, connotare l’attività amministrativa, è da ritenere la prescrizione contenuta nell’art. 2 del Capitolato d’appalto e concernente il requisito che “il dispositivo elettronico per il controllo della velocità abbia la possibilità di controllare fino a tre corsie in avvicinamento”.

Siffatto requisito – irragionevole in considerazione dell’assenza nel territorio comunale di strade con tre corsie- non può ritenersi giustificato dalla circostanza –addotta dalla difesa di un convenuto producendo a sostegno attestazione dell’ANAS circa lavori in corso sulla S.S. Casilina n. 6- che a breve  doveva essere approvato un progetto di ammodernamento delle strade interessate. Occorre, infatti, osservare – in disparte la doverosa precisazione che l’ANAS nel documento prodotto attesta solo la sussistenza di lavori in corso e non la creazione di una terza corsia- che  la predisposizione di un  bando per un servizio da affidare nell’immediato, ma strutturato in quanto a requisiti in funzione di una futura terza corsia -non ancora in costruzione ed il relativo progetto in fase di prossima approvazione- integrerebbe comunque un danno erariale per l’evidente violazione del principio di economicità.

7.2 Non condivisibile si reputa l’argomentazione difensiva che sostiene la non rilevanza comunitaria dell’appalto sulla base dell’assunto che con riguardo alle somme incassate dall’impresa aggiudicataria l’indagine penale in corso vaglierebbe anche l’ipotesi secondo cui le apparecchiature erano violative della normativa di settore.

7.21 Occorre, infatti, evidenziare che le contestazioni formulate ai convenuti riguardano, in primo luogo, l’assenza di un corretto calcolo del valore stimato dell’appalto pubblico, ai fini del rispetto delle soglie comunitarie (art. 29 del Codice dei contratti pubblici) anche il relazione all’elevatissima percentuale del compenso prevista a base di gara pari al 45% degli importi relativi alle sanzioni accertate e riscosse, congiunta, peraltro a una considerevole durata contrattuale (cinque anni, prorogabili). Giova al riguardo evidenziare che, ai sensi dall’art. 29 citato, il calcolo del valore stimato dei contratti pubblici deve tener conto di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto (comma 1), e, che la  scelta  del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dal  campo di  applicazione  delle  norme dettate per gli appalti di rilevanza comunitaria (comma 11).

7.3 Le difese di molti convenuti hanno richiamato l’esimente di cui all’art. 1, comma 1 ter, della legge n. 20/94 sostenendo l’incompetenza della Giunta all’approvazione della delibera rientrante nella competenza propria dell’Ufficio Tecnico e la buona fede che avrebbe connotato l’espressione di voto in considerazione che la proposta di delibera era accompagnata dal parere favorevole di cui all’art. 49 del Tuel del responsabile dell’Ufficio tecnico.

7.31 L’esimente invocata, operante “Nel caso di  atti  che  rientrano  nella  competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilita’  non si estende ai titolari degli organi politici che  in  buona  fede  li abbiano  approvati  ovvero  ne  abbiano  autorizzato   o   consentito l’esecuzione”, non può trovare applicazione alla fattispecie in esame.

In tal senso si rileva che non può essere ritenuto sussistente il requisito della buona fede dell’organo collegiale -ravvisabile solo quando la delibera dannosa adottata sia stata condizionata, nei suoi presupposti conoscitivi-istruttori dalle competenze degli organi tecnici e amministrativi- giacché, la circostanza  dell’assenza di strade a tre corsie nel territorio comunale non poteva non essere conosciuta dai deliberanti.

Nella vicenda, peraltro, la responsabilità dell’organo collegiale si configura anche per aver omesso di richiedere eventuali pareri tecnici e per essersi ingerito direttamente in attività gestorie di competenza della dirigenza.

8. In ordine all’entità del danno erariale causato si ritiene condivisibile il parametro (differenza tra il compenso liquidato ammontante ad euro 256.289,69 sulla base di un aggio stabilito contrattualmente del 45% e la somma che sarebbe stata corrisposta applicando un aggio del 18% come previsto nella convenzione predisposta dall’ASMEZ) utilizzato dall’organo requirente per la sua quantificazione. Reputa, tuttavia, il Collegio che nella determinazione del nocumento patrimoniale da imputare ai convenuti si deve tener conto –e ciò in accoglimento parziale di argomentazioni difensive- dell’apporto causale di altro soggetto (segretario comunale) nella misura del 20%, sicché, il danno erariale richiesto pari a 148.378,24  va rideterminato in euro 118.702,59. Tale partita di danno va imputata nella misura del 30% pari a euro 35,610,77 al convenuto  BONACCI Antonio e per il restante 70% pari a euro 83.091,81, pro quota di euro 13.848,63, al sindaco ed ai membri della Giunta comunale.

9. Con riguardo all’elemento soggettivo connotante la condotta dei convenuti si ritiene che esso sia qualificabile in termini di colpa grave:

  • i membri della Giunta comunale per aver adottato la delibera 74/2006 con la quale sono stati approvati atti inficiati da evidenti illegittimità;
  • il responsabile del Settore Tecnico Manutentivo e Polizia Municipale per aver espresso parere favorevole di regolarità tecnica alla proposta di delibera citata e per aver curato il successivo procedimento di gara.

10. Anche gli altri elementi della responsabilità amministrativa quali il rapporto di servizio tra i convenuti e l’ente danneggiato ed il nesso di causalità tra la condotta e l’evento dannoso, sono riscontrabili nel caso in esame.

11. Il Collegio non ravvisa i presupposti per l’esercizio dell’invocato potere riduttivo.

12. Conclusivamente, il Collegio ritiene sussistano nella fattispecie scrutinata tutti gli elementi della responsabilità amministrativa che, pertanto, va affermata nei confronti dei convenuti e, per l’effetto, accolta la domanda attrice nella minore misura individuata dal Collegio e pari a euro 118.702,59, oltre interessi legali dalla data del 21 gennaio 2009 di emissione delle determinazioni di liquidazione all’effettivo soddisfo.

Alla soccombenza segue anche l’obbligo del pagamento delle spese di giudizio. la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando, RESPINGE la richiesta di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c.;  RESPINGE l’eccezione posta di mancanza di attualità del danno;  RESPINGE l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto BONACCI Carmelo;  RESPINGE l’eccezione di inammissibilità;  CONDANNA per l’addebito di responsabilità amministrativa di cui all’atto di citazione in epigrafe, al pagamento in favore del Comune di Calvi Risorta (CE)

  • ZACCHIA Giacomo per euro 13.848,63,
  • CIPRO Remo per euro 13.848,63,
  • SALERNO Ulderico Pietro per euro 13.848,63,
  • BONACCI Carmelo per euro 13.848,63,
  • MARTINO Oreste per euro 13.848,63,
  • ZONA Antonio per euro 13.848,63;
  • BONACCI Antonio per euro 35,610,77.

 

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