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VAIRANO PATENORA – Cantiere Mefra, abusi edilizi: ricorso al Tar inutile

VAIRANO PATENORA – E’ diventato inutile il ricorso al Tar proprosto dalla Mefra per l’abuso edilizio al palazzo dell’ex liceo, nella frazione Scalo.Infatti il blocco del cantiere per accertati violazioni  perde la sua efficacia entro quarantacinque giorni; termine in cui il comune può emettere anche un atto finale sulla vicenda. Inq uesto caso l’atto finale non ‘cè stato ma l’impresa ha presentato una sanatoria che l’ufficio tecnico del comune ha quantificato in circa 840mila euro.

Ecco l’ordinanza del Tar Campania.

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3912 del 2013, proposto da:

Mefra s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Elio Raviele, con domicilio eletto presso Elio Raviele in Napoli, Segreteria Tar;

contro

Comune di Vairano Patenora in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Di Nocera, con domicilio eletto presso Antonio Ausiello in Napoli, via M. Schipa n. 59;

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,

ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 24 DEL 08/05/2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Vairano Patenora in persona del Sindaco p.t.;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

– l’impugnata ordinanza di sospensione dei lavori, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001, ha esaurito i propri effetti, essendo decorsi oltre 45 giorni dalla sua adozione;

– conseguentemente, a tale provvedimento non sono ormai più ricollegabili gli estremi del paventato danno grave e irreparabile;

Ritenuto, quindi, che:

– non sussistono le condizioni di cui all’art. 55 cod. proc. amm.;

– quanto alle spese relative della presente fase di giudizio, appare equo disporre l’integrale compensazione tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.

Compensa interamente tra le parti le spese relative della presente fase di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Renata Emma Ianigro, Consigliere

Olindo Di Popolo, Primo Referendario,  Estensore

 

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