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VAIRANO PATENORA – Cava, Martone diffida Cantelmo: revocare ogni autorizzazione e avviare indagine per valutare danni

VAIRANO PATENORA – Cava Pizzomonte gestita dalla Italcal, il cosigliere di opposizione, Lino Martone diffida l’amministrazione comunale invitandola a revocare il decreto 88 del 13/12/2010 di autorizzazione della coltivazione della cava Pizzomonte alla ditta ITALCAL;  la delibera di CC di Vairano n° 10 del 25/3/2013; l determina,Ufficio Tecnico,66 del 28/05/2013; avvio di indagini e valutazione danni ambientali provocati a detta cava.

Il documento di Martone: “Il sottoscritto Lino Martone, nella qualità di consigliere comunale e nella qualità di capogruppo di minoranza, prendendo spunto dalla missiva inviata al dott. Massaro, quale dirigente del settore Bilancio e Credito Agrario, dal sindaco di Vairano Patenora in data 18 aprile U.S. con prot. 3453,nonché della determina 66/2013 che dispone la voltura in favore dell’ICI da parte ITALCAL, dichiara e sottolinea quanto segue.

  1. Si conferma in primo luogo quanto già dichiarato nella delibera di CC richiamata, riportato correttamente in verbale, di cui si invitano tutti gli Organi in indirizzo a tenerne debitamente conto.
  2. Si esprime un primo dovuto disappunto per l’inoltro della richiamata lettera di trasmissione,al dirigente regionale Massaro, affidandola a mano al rappresentante della ditta,soggetto richiedente la continuazione della coltivazione; cosa che, sia pure fatta in buona fede, non può non ingenerare dubbi per gli interessi privati in essere.
  3. E’ del tutto fuori luogo, inappropriato e illegale il ricorso all’art. 27 della normativa PRAE per la concessione della coltivazione, con il decreto in oggetto, sia pure con la motivazione del recupero ambientale. Allo scopo si riportano integralmente i primi due comma dell’art.27 “1. Le aree di crisi sono porzioni del territorio, oggetto di intensa attività estrattiva, connotate

da un’elevata fragilità ambientale, e caratterizzate da una particolare concentrazione di cave autorizzate e/o    abbandonate, ove la prosecuzione dell’attività estrattiva è consentita, per un periodo funzionale all’attuazione degli interventi autorizzati.   Nelle aree di crisi non è consentito il rilascio di autorizzazioni e/o concessioni estrattive per la coltivazione     di nuove cave. Nuove coltivazioni ai fini della ricomposizione ambientale e, ove possibile, alla riqualificazione   ambientale sono consentite per le sole cave abbandonate  ricomprese nelle A.P.A. per un periodo massimo di anni 3 per singola cava.” Come è evidente la condizione di “cave abbandonate” è il presupposto essenziale,anche nel primo comma, dove questa condizione deve coesistere con l’altra di “cava autorizzata”. Condizione assolutamente inesistente in quanto, per come viene evidenziato nella stessa narrativa del decreto regionale e della delibera comunale, si tratta di cava utilizzata fino a recentissimi periodi; ancora provvista di pertinenze  funzionanti. PIU’ CHE DI CAVA ABBANDONATA STIAMO IN PRESENZA DI CAVA DISASTRATA  PER RESPONSABILITA’ E DOLO GRAVE DI CUI VA FATTA IMMEDIATA INDAGINE E  RELAZIONE TECNICA.

  1. La conferma di quanto asserito e sottolineato nel precedente punto è ufficialmente dichiarato nella stessa lettera di trasmissione del Sindaco,qui richiamata, dove espressamente è scritto”il sito di cava,essendo nell’attualità caratterizzato di pareti che cadono a strapiombo per decine e decine di metri,si pone come fonte di enorme pericolo per la pubblica incolumità e per la sicurezza del territorio; la realizzazione del progetto è indispensabile, quindi, per la messa in sicurezza del sito.”
  2. L’inappropriato e illegittimo ricorso al citato art. 27 del PRAE è chiaramente dimostrato dalla lunga narrativa del Decreto e Delibera in oggetto, ove vi sono continui riferimenti a continue proroghe di coltivazione, tra l’altro tutte illegali poiché a partire dal 2008 doveva ritenersi interrotto ogni rapporto con la ditta ITALCAL per effetto della Sentenza 67/2010 della Corte Costituzionale che dichiara Anticostituzionale la Legge regionale campana e siciliana di proroga delle coltivazioni e di conseguenza tutti gli atti similari.
  3. Ci risulta assai difficile inquadrare le opinioni e i pareri tecnici degli Enti preposti alla tutela ambientale,idrogeologica e dei beni storici, che hanno partecipato alla richiamata conferenza dei servizi posta a base del Decreto in oggetto; se gli è effettivamente chiaro il quadro territoriale in cui insiste la cava Pizzomonte in oggetto; se hanno predisposto all’occorrenza opportuni sopralluoghi di conoscenza; dal momento che sullo stesso ceppo montuoso, a pochi metri dalla cava, è stato praticato un esagerato traforo che funziona da serbatoio di carico per la rete irrigua, piana sud Vairano,Pietravairano,Pietramelara, del Consorzio di Bonifica; sempre dallo stesso ceppo proviene la sorgente carsica del vecchio acquedotto vairanese dove tutt’ora ancora si attinge acqua potabile; immediatamente a ridosso della cava, al lato nord, proprio nella parete a strapiombo, coltivata con tecniche palesemente illegali, vi sono abitazioni civili che verrebbero messe a serio rischio con la continuazione della coltivazione; a pochi metri più avanti,sempre nel lato nord, vi è addirittura la caserma della Guardia Forestale, un centro sportivo e un centro commerciale e addirittura, in palese contraddizione, l’amministrazione comunale protempore ipotizza la progettazione di una pista ciclabile con un tracciato lungo tutto il perimetro stradale adiacente la medesima cava. Soprattutto, e rappresenta la parte più grave, sul ceppo montuoso della cava, monte S.Angelo, vi è il sistema idrografico che orienta l’acqua nel sottostante torrente Patenara, lo separa dai centri abitati  e lo orienta verso il Volturno per il tramite del Rio Frattelle; sistema già abbondantemente compromesso dall’esercizio di coltivazione della cava e sono continui,anche in presenza di piogge non torrenziali, gli allagamenti della zona sottostante.
  4. Tutta l’area oggetto della richiesta di prosecuzione della coltivazione della cava è USO CIVICO e l’art. 7 del PRAE fa divieto assoluto di continuare l’attività su tali aree, se non nei termini del recupero e ripristino ambientale come nei successivi articoli. Ogni riferimento alla concessione regionale del 1978 è impropria, primo perché a valenza temporale; secondo perché intervenuta prima della Legge regionale sugli Usi Civici datata 1981; soprattutto perché l’uso transitorio del cambio di destinazione deve essere concluso con un ripristino del Civico o in modo tale da poterlo ripristinare, CONDIZIONE PREGIUDIZIALE per poter proseguire ogni attività temporanea, come più volte sottolineato dallo stesso settore Bilancio e Credito Agrario e dal dirigente Massaro, sia nel caso specifico che con missiva generale inviata alle Province e ai Comuni.

Vero è che l’art.27,al comma 3, prevede una deroga alle limitazioni di cui all’art. 7, ma sempre e in ogni caso in presenza di cave abbandonate come detto, nei primi due comma di principio dell’art.27; inoltre va sottolineato che, nel caso di inadempienze nella gestione della tenuta ambientale, può e deve essere fatto un Consorzio obbligatorio ai sensi dell’art.24 della Legge Regionale 54/85, cosa che non ci risulta sia messo in essere.

  1. In assenza della formale autorizzazione regionale per un ulteriore proseguimento di attività di cava su demanio civico e della totale operatività del Decreto in Oggetto, della sezione provinciale Genio Civile, non si comprende a che titolo e con quali poteri il responsabile dell’area tecnica voltura il passaggio di affitto dell’uso civico dall’ITALCAL all’ICI, con determina richiamata in oggetto, dal momento che non esiste assolutamente alcun principio giuridico di fitto a privati dell’USO CIVICO se non in presenza di una temporanea autorizzazione di altrettanto temporaneo cambio di destinazione per attività consentite,come quelle delle cave; diversamente la Legge consente formazione di coop o altre forme economiche di sfruttamento agrario con la presenza diretta nei CDA del Comune interessato; voltura, tra l’altro, totalmente illegittima e abusiva poiché basata su due illegittime delibere di giunta di proroga del contratto in assenza della dovuta deliberazione del Consiglio Comunale di cui alla contestazione della presente.
  2. Ancora più grave è poi ritenere automatico il passaggio del Decreto in oggetto, dalla ITALCAL All’ICI dal momento in cui,sia la Conferenza dei Servizi, sia l’accertamento di Legge sulla consistenza tecnica imprenditoriale della ditta soggetto della possibile concessione, è stata l’Italcal e non ci risulta dagli atti che tali accertamenti e garanzie siano stati compiuti a carico della nuova ICI. Non è assolutamente chiaro, inoltre, quale è stato l’esito della procedura fallimentare pronunciata dal Tribunale di Isernia a carico della medesima ITALCAL e i motivi per i quali la stessa ha chiesto di cedere all’ICI, ossia quali siano le relazioni sociali tra le medesime.
  3. La condizione essenziale, per poter procedere a un ulteriore cambio di destinazione temporaneo dell’Uso Civico, è l’approvazione di un Regolamento Comunale dello stesso,ai sensi della Legge Regionale del 1981. Tale Regolamento,cui si fa riferimento nella narrativa di tutti gli atti in oggetto, adottato dal Consiglio nel 2010 con delibera n°12 non è stato mai pubblicato in rete in un periodo ove era già vigente l’obbligo dell’albo pretorio online, ne risulta attualmente nell’archivio elettronico dei regolamenti vigenti, pertanto è da giudicare inesistente; con preghiera di non obbligarci a chiedere indagine tecnica-giudiziaria sul server di rete.
  4. In ultimo, da una indagine condotta sulle carte catastali di tutta l’area di uso civico in questione, risultano alcune particelle e sub particelle totalmente ricomprese e accerchiate all’interno dell’intero foglio 30, dove ricavata la p.lla 56, dove non si evince con chiarezza la provenienza storica dagli estratti catastali; porzioni di montagna o alla sua base, occupate da precedenti pertinenze alla coltivazione cava, alcune delle quali in esaurimento rispetto ai tempi di autorizzazione edilizia; è necessario un ufficiale accertamento presso l’archivio immobiliare e notarile.

IN RAGIONE DI QUANTO DETTO SI CONFERMA LA FORMALE RICHIESTA AFFINCHE’ VENGANO REVOCATI GLI ATTI DI CUI ALL’OGGETTO E SIA PREDISPOSTA UNA PRECISA INDAGINE E PROGETTO TECNICO, DA PARTE DI COMUNE E REGIONE, PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO AMBIENTALE E PER IL RECUPERO IN DANNO ALLA DITTA ITALCAL,RESPONSABILE DELL’ATTUALE STATO.

CON DOVUTA ONESTA’ INTELLETTUALE E RESPONSABILITA’ SI PREGA DI PROVVEDERE EVITANDO AL SOTTOSCRITTO DI RICORRERE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA ED IN PROPOSITO SI ALLEGA COPIA DI PROVVEDIMENTO DELLA PROCURA DI SANTA MARIA C.V. PER ANALOGA RESPONSABILITA’ DI DANNO PER ABUSIVA COLTIVAZIONE DI CAVA”.

 

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