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PIEDIMONTE MATESE – Ex macello, continua la telenovela giudiziaria: il consiglio di Stato ribalta tutto

PIEDIMONTE MATESE – Ex macello, una telenovela giudiziaria: il consiglio di Stato ribalta tutto. Nuovamente stravolta la precedente sentenza. E’ l’ottava volta che i giudici si pronunciano sulla questione e per l’ennesima volta assumono una posizione diversa che stravolge quanto stabilito primo. Ora, il Consiglio di Stato da ragione all’impresa D.I. Av Costruzioni di Aversano Nicolina che ha finora eseguito i lavori nonostante le difficoltà imposte dalle diverse sentenze dei giudici amministrativi. Circa un mese fa il Tar di Napoli aveva dato ragione all’altra impresa – alla D’Agostino di San Potito Sannitico – rinnegando quanto precedentemente stabilito dallo stesso Tar. Chiaramente quanto stabilito dal Consiglio di Stato la l’ultimo decreto non scrive la parola fine sulla vicenda. Infatti il prossimo 22 marzo i giudici affronteranno la questione nel merito e poi decideranno. Che il Signore sia con loro!
In sei mesi sono stati fattie otto pronunciamenti sui lavori all’ex Macello. E tutto, assicurano i soliti maligni” poteva essere evitato se non ci fosse stata quella manina galeotta sul sedere di una impiegata di una delle ditte coinvolte nella vicenda.

LA SENTENZA

Consiglio di Stato  in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1473 del 2016, proposto da:
Aversano Nicolina in proprio e in Qualità di Lr della D.I. Av Costruzioni di Aversano Nicolina, rappresentato e difeso dagli avv. Egidio Lamberti, Domenico Emiliano Pagano, con domicilio eletto presso Massimiliano Marsili in Roma, viale dei Parioli, 44;

contro

Ditta D’Agostino Antonio;

nei confronti di

Comune di Piedimonte Matese, Alcas Srl;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE I n. 00576/2016, resa tra le parti, concernente affidamento realizzazione di interventi di messa in sicurezza edifici pubblici danneggiati dagli eventi sismici del dicembre 2013 e gennaio 2014 – mcp

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm.;

Considerato che, da un primo sommario esame, sono stati evidenziati elementi significativi in ordine alla gravità ed urgenza della invocata misura cautelare monocratica che giustificano la temporanea sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata fino alla camera di consiglio del 22 marzo 2016;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza cautelare monocratica e fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 22 marzo 2016.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

 

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