PIETRAVAIRANO / CASERTA – Delocalizzazione delle cave e del cementificio da Caserta a Pietravairano. Il Consiglio di Stato non decide sulricorso presentato dal gruppo Mocciae rinvia la discussione a data da destinarsi. I legali del potente gruppo industriale – guidati dall’inossidabile avvocato Lamberti, premevano per la decisione immediata. Il presidente del tribunale, inverce, ha accolto la proposta avanzata dal legale del municipio di Pietravairano – Giancarlo Fumo – rinviando ogni decisione.
Dopo la bocciatura ricevuta dai giudici del Tar, il colosso delle cave e del cemento presenta ricorso al Consiglio di Stato. Vuole che la sua idea, il suo progetto, venga imposto ai cittadini di Pietravairano. E chiede ancora un ingente risarcimento danni a tutti: provincia, regione, comune, comitati. Nei mesi scorsi vennero respinti i ricorsi presentati dalla Cementi Moccia spa., difesa dal prof. Antonio Lamberti, avverso il rigetto del progetto per la delocalizzazione della cava e del cementificio in località Monte Monaco, a Pietravairano adottati dalla Regione Campania. La vittoria dell’Ente guidato da Francesco Zarone appare schiacciante alla luce delle motivazioni espresse dai giudici amministrativi napoletani che, con una articolata e complessa decisione hanno fatto proprie le deduzioni del Comune di Pietravairano difeso dall’avv. Giancarlo Fumo. Queste le motivazioni della sentenza n. 4065/2013 sez. IV del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania- (Presidente Luigi Domenico Nappi estensore Anna Pappalardo primo referendario Achille Sinatra) : “Il dissenso espresso dal Comune non rientra tra quelli attinenti ad interessi paesaggistico ambientali, in quanto di natura urbanistica, non è superabile in ragione della conferenza dei servizi, quale indicata dalla recente pronuncia della Corte Costituzionale secondo cui la conferenza : “ ….Consente l’assunzione concordata di determinazioni sostitutive, a tutti gli effetti, di concerti, intese, assensi pareri, nulla osta richiesti da un procedimento polistrutturale specificatamente conformato dalla legge, senza che ciò comporta alcuna modificazione o sottrazione delle competenze posto che a ciascun partecipante alla conferenza , imputa gli effetti giuridici degli atti che compie, all’Amministrazione rappresentata , competente in forza della normativa di settore ( Cons. Stato sez. V 08.05.2007 n 2107). La delocalizzazione delle aree di riserva è impedita dalla inefficacia delle disposizione del PRAE ( Piano regionale per le attività estrattive) sulle previsioni del PRG (Piano regolatore generale del Comune di Pietravairano) dalla circostanza che in ogni caso, sia pur dopo la perimetrazione dei comparti, la delocalizzazione in aree di riserva deve rispettare i criteri cronologici e prioritari di cui all’art.26 delle PRAE. Non si verifica dunque l’automatica sovrapposizione delle previsioni del PRAE rispetto a quelle previste dagli strumenti urbanistici comunali, per cui nella specie il sito cava soggiace alle prescrizioni e limitazioni imposte per le zone agricole dallo strumento urbanistico comunale. Tale dissenso, di natura urbanistica, può essere composto solo nel corso della conferenza dei servizi, attraverso misure di mitigazione dell’impatto dell’intervento sul territorio, tali da indurre l’Amministrazione Comunale all’adozione di variante al PRG, non potendosi ravvisare alcuna altra autorità sovraordinata ( rispetto al Comune) in grado di poter imporre una modificazione dell’ assetto del territorio, tenuto anche conto del divieto sancito dall’art. 27 delle norme tecniche d’attuazione del P.R.G. del Comune di Pietravairano che vieta le nuove cave e in generale tutte le attività estrattive nelle zone comprese nel perimetro del vincolo idrogeologico”. In sintesi, il dissenso espresso dal Comune di Pietravairano, unico Ente legittimato ad atti di programmazione urbanistica del proprio territorio, costituisce un limite invalicabile. Con ulteriore sentenza n. 406372013 la medesima sezione del TAR Campania ha dichiarato inammissibili, per sopravvenuta carenza d’interesse alla pronuncia, i ricorsi presentati dal Comune di Pietravairano avverso il decreto dirigenziale n. 207 dell’11.03.2011 e determinazione dirigenziale n. 68 del 09.09.2011-Regione Campania, poiché inerenti provvedimenti privi di autonoma efficacia rispetto ad un procedimento conclusosi comunque negativamente per la Cementi Moccia spa, quindi non più in grado di ledere gli interessi dell’Ente. Dunque la delocalizzazione della cava e del cementificio da S.Clemente a Pietravairano, non potrà mai avvenire senza il consenso dell’Amministrazione comunale. Ora Moccia propore appello al consiglio di stato con la speranza che la sentenza del tar possa essere ribaltata.
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