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TEANO – Ex dipendente contro il comune, il Tar boccia il ricorso

TEANO –  Ex dipendente cita in giudizio il comune ma la sua istanza viene bocciata dai giudici del Tar che hanno pronunciato sentenza sul ricorso numero di registro generale 3431 del 2011, proposto da:
Amalia De Fusco, contro il comune di Teano per l’annullamento p.i.: accertamento del diritto al riconoscimento di una rendita vitalizia ex art. 13 l. 1338/62 presso l’i.n.p.s., relativamente al periodo di lavoro espletato presso il comune di teano dal 1975 al 1982, ed al risarcimento dei danni per effetto dell’omissione contributiva. Con ricorso notificato in data 9 giugno 2011 e depositato il 16 giugno successivo la parte ricorrente, dipendente del comune di Teano adiva questo Tribunale per sentir dichiarare l’accertamento del proprio diritto e la conseguente condanna dell’ente datore di lavoro alla costituzione di una rendita vitalizia ex art.13 della L.1338/62 presso l’INPS in relazione al periodo di lavoro espletato in favore dell’Ente resistente.

A tal proposito deduceva che:

– sebbene fosse sorto in regime di appalto, il rapporto di lavoro era astrattamente inquadrabile nel quadro del pubblico impiego ed era obbligo del Comune resistente di provvedere alla regolarizzazione contributiva;

– quest’obbligo era stato disatteso e pertanto era stata costretta a presentare un ricorso al T.A.R. Campania, che aveva tuttavia respinto il ricorso perché il diritto era ormai prescritto;

– accertata la prescrizione dei contributi omessi sorgeva, a carico del datore di lavoro, l’obbligo di costituzione di una rendita vitalizia reversibile ex art.13 della L.1338/1963 e, in mancanza, il diritto al risarcimento del danno. Nella presente controversia sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, in considerazione di quanto ritenuto dalla unanime giurisprudenza (cfr. T.A.R. Bologna Emilia Romagna sez. II30 settembre 2010 n. 7928 “Appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la domanda del soggetto che, in relazione al mancato versamento, da parte dell’ente pubblico già suo datore di lavoro, di contributi previdenziali, chieda la costituzione di una rendita vitalizia, ai sensi dell’art. 13, l. n. 1338 del 1962, poiché le domande di risarcimento del danno per inadempimento di obblighi contributivi, benché nella forma della costituzione di una rendita vitalizia, hanno per oggetto obbligazioni direttamente attinenti al rapporto di lavoro e, quindi, non riconducibili ad una causa previdenziale (nella specie, il T.a.r. ha disposto che l’amministrazione comunale di Mercato Saraceno provvedesse a costituire, in favore dell’interessato, una rendita vitalizia reversibile, corrispondente alla parte di trattamento pensionistico non fruito dallo stesso, a causa dell’accertato inadempimento contributivo dell’ente per i riscontrati periodi lavorativi).”)

Il ricorso va tuttavia dichiarato inammissibile per violazione del cd. “ne bis in idem” in quanto, già con un precedente ricorso (vedasi documentazione allegata alla costituzione dell’intimata), parte ricorrente aveva chiesto la condanna del comune di Teano, ai sensi dell’art.13 della legge 1338 del 12 agosto 1962, e la domanda era stata ritenuta inammissibile con sentenza di questo Tribunale passata in cosa giudicata.

In ogni caso il diritto alla suddetta costituzione è altresì da ritenersi prescritto. Ed infatti, decorrendo quest’ultima,a sua volta, dal termine di prescrizione del credito contributivo in capo all’INPS, risulta ampiamente decorso il termine decennale né risultano compiuti atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale con esercizio o reclamo del diritto da parte del suo titolare.

Né può condividersi la diversa opinione espressa, sul punto, ex latere actoris, secondo cui il diritto sarebbe divenuto esercitabile solo a seguito delle pronunce di questo Tribunale. Difatti, se così fosse non si spiegherebbe a tacer d’altro, il perché la stessa parte abbia puntualmente invocato l’applicazione dell’art.13 della L.1338/62 sin dal 1994, in occasione del primo ricorso. Vero è, piuttosto, che consapevole sin dal primo momento che la mancata stipulazione di un (peraltro preteso, e mai accertato rapporto di lavoro subordinato), i termini di esercizio della predetta facoltà riconosciuta dalla legge al lavoratore decorrevano, in modo ordinario, secondo quanto testè osservato. L’esito della decisione e la natura della controversia giustificano l’integrale compensazione delle spese.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

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