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PIETRAMELARA – Adeguamento asilo e materna, respinto il ricorso Zaccariello. I giudici: giuste le scelte dell’amministrazione

PIETRAMELARA – Adeguamento asilo e materna, respinto il ricorso dell’impresa Zaccariello. I giudici del Tar hanno legittimato, in sostanza, l’operato dell’amministrazione di Pietramelara e, quindi, l’assegnazione della gara in favore della ditta D’Ambrosca Costruzioni. Il ricorrente è stato condannato, inoltre, anche al pagamento delle spese processuali.

ECCO LA SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3962 del 2015, proposto da:
Vincenzo Zaccariello, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Caliendo, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via P. Colletta n. 12;
contro
Comune di Pietramelara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Severino Berardi, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via F.Cilea n. 281 presso l’avv. Salvatore Malatesta;
nei confronti di
D’Ambrosca Costruzioni s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Roma, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Crispi n. 27;
per l’annullamento
1.della determinazione del responsabile del servizio n. 106 del 18.06.2015 recante aggiudicazione definitiva in favore della D’Ambrosca Costruzioni dei lavori di “adeguamento funzionale dell’edificio comunale da adibire a scuola materna e ad asilo nido”- criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base d’asta €.855.170,24#;

2. del provvedimento di aggiudicazione provvisoria n.86 del 30/04/2015;

  1. degli atti e dei verbali di gara;

4.del contratto di appalto, ove stipulato;

5.del bando, del disciplinare di gara e di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.

nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ai sensi degli artt.121 e ss. d.lgs. n.104/2010

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pietramelara e della D’Ambrosca Costruzioni s.r.l;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2015 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che:

-la presente sentenza viene redatta in forma semplificata, trattandosi di controversia in materia di affidamenti di appalti, servizi e forniture (art.120, comma 6, c.p.a.);

Rilevato che:

– parte ricorrente partecipava alla gara per l’affidamento dell’appalto dei lavori di “adeguamento funzionale dell’edificio comunale da adibire a scuola materna e ad asilo nido”- criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base d’asta €.855.170,24#;

– che aggiudicataria della gara dapprima in via provvisoria e, poi, in via definitiva, risultava la D’Ambrosca Costruzioni s.r.l., mentre essa parte ricorrente si classificava al secondo posto;

-con ricorso notificato in data 15/07/2015 e depositato il 25/07/2015, l’istante impugnava gli atti indicati in epigrafe, denunciando, quale primo motivo di ricorso, l’illegittimità degli stessi a cagione della mancata allegazione da parte della società poi risultata aggiudicataria, nell’offerta economica e temporale, del cronoprogramma così come prescritto dalla lex specialis di gara e, in particolare, dal “foglio patti e condizioni” allegato al disciplinare e, quali ulteriori motivi di ricorso (dal secondo al quarto), contestava diversi aspetti dell’offerta tecnica presentata dalla controinteressata D’Ambrosca Costruzioni s.r.l., evidenziando al riguardo che, lungi dall’essere migliorativi, erano in realtà inidonei ad assicurare un edificio agibile e funzionale, ma anzi, piuttosto, potenzialmente atti a far perdere in tutto o in parte il finanziamento ricevuto per i lavori in parola , nonché precedenti finanziamenti utilizzati per la realizzazione delle “rampe per i disabili”;

-nel costituirsi, la controinteressata D’Ambrosca Costruzioni s.r.l. e il Comune di Pietramelara resistevano al ricorso, eccependo la non essenzialità del cronoprogramma nel caso di specie, perché non richiesto dagli atti di gara, e l’insindacabilità degli apprezzamenti tecnici svolti dalla Commissione di gara;

-il Comune di Pietramelara, in particolare, rilevava che sull’offerta tempo il punteggio migliore l’aveva conseguito proprio la parte odierna ricorrente;

Ritenuto che:

-quanto al primo motivo di ricorso, nel caso di specie, diversamente che nella fattispecie esaminata e decisa da questa sezione con la sentenza del 01/04/2015 n.1899, nella quale è stata ritenuta l’essenzialità del cronoprogramma e la conseguente legittimità dell’esclusione nel caso di omessa allegazione dello stesso, non vi era negli atti di gara alcuna specifica prescrizione che imponesse l’allegazione del crono programma;

– nel disciplinare di gara vi è, infatti, solo il riferimento alla necessità di predisporre una dichiarazione avente ad oggetto il tempo offerto di esecuzione dei lavori offerto (indicazione in lettere e cifre secondo un modello predisposto, pag.13 punto 4.2, cfr. CDS n.634/2013);

-una diversa interpretazione sarebbe inevitabilmente in contrasto con la chiara volontà del legislatore di favorire la dequotazione dei vizi formali nella materia degli appalti pubblici e di ridurre sensibilmente il contenzioso scaturente da provvedimenti di esclusione determinati da vizi meramente formali (cfr. il testo novellato dell’art.46 c.lgs. 163/2006 e, in particolare, il comma 3bis);

-le altre censure di legittimità formulate dalla difesa attorea, la quale insiste nel rilevare che l’offerta tecnica dell’aggiudicataria condurrebbe, ove realizzata, ad un’opera non funzionale che porterebbe alla non agibilità del plesso scolastico a causa dell’omessa previsione, ad esempio, della scala antiincendio, dei rivelatori antifumo, dei segnalatori per le perdite di gas, dei parapetti, di un impianto termico (cfr. in particolare, memoria difensiva depositata in data 18/11/2015), si risolvono in profili valutativi pertinenti all’esercizio della discrezionalità tecnica da parte della Commissione di gara, non sindacabili dal giudice amministrativo, se non in caso di cd. macro-illegittimità dell’azione amministrativa, non sussitente nel caso di specie;

-al riguardo, questa Sezione, uniformandosi all’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, ha specificato che: la valutazione tecnico-discrezionale delle offerte compiuta dalla Commissione di gara è sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che per i profili (non riconoscibili nel caso di specie, attese anche le repliche formulate dalla contro interessata, sulle quali v. infra) che denotino uno scorretto esercizio del potere, sempre che questi raggiungano il livello dell’illogicità manifesta, del travisamento dei presupposti di fatto o dell’incoerenza del procedimento valutativo (TAR Napoli, sez. I, 10 luglio 2015, n.3670 ;cfr. ex multis, da ultimo, Cons. Stato, sez, V, 23 marzo 2015, n. 1565; Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2015 n. 1320; TAR Sicilia, Palermo, I, 21 maggio 2015 n. 1213);

-condivisibilmente la difesa della controinteressata ha replicato alle doglianze del ricorrente, rimarcando che la difesa attorea ha individuato le asserite manchevolezze dell’offerta di essa aggiudicataria, commisurandole esclusivamente alle migliorie offerte da se stessa e ignorando le specifiche soluzioni tecniche previste, nell’offerta di essa aggiudicataria, per ognuno degli aspetti denunciati (cfr., in particolare, memoria del 3 settembre 2015);

-dal rigetto della domanda principale di annullamento degli atti impugnati consegue il rigetto anche dalla domanda subordinata di declaratoria di inefficacia del contratto di appalto stipulato tra l’Amministrazione e l’aggiudicataria;

-le spese, liquidate, come in dispositivo, vadano regolate secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna parte ricorrente al rimborso, in favore delle parti resistenti, delle spese di giudizio, che liquida, per ciascuna parte resistente, in €.2.000,00# (euro duemila/00#).

 

 

 

 

 

 

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