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CASERTA / PIEDIMONTE MATESE – Sanità, “guerra” fra cliniche: Villa dei Pini “batte” Villa del Sole

CASERTA / PIEDIMONTE MATESE – Sanità, “guerra” fra cliniche: Villa dei Pini “batte” Villa del Sole. Lo ha stabilito il Tar della Campania con la sentenza che si innesta sul ricorso numero di registro generale 6257 del 2015, proposto da Athena Casa di Cura Villa dei Pini S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Arturo Umberto Meo, contro la Casa di Cura Villa del Sole Spa, rappresentata e difesa dall’avv. Patrizia Kivel Mazuy e contro il comune di Piedimonte Matese, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Maria D’Angiolella ed Eleonora Marzano; confronti di Asl Caserta, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Grimaldi e il Commissario Straordinario per l’Attuazione del Piano di Rientro Sanità Campania. Il ricorrente chiedeva la riforma della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE I n. 03062/2015, resa tra le parti, concernente mancato accreditamento istituzionale per prestazioni sanitarie. I giudici del Tar hanno accolto il ricorso e sospeso l’esecutività della sentenza impugnata.

La sentenza:
in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 6257 del 2015, proposto da:

Athena Casa di Cura Villa dei Pini S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Arturo Umberto Meo, con domicilio eletto presso l’avvocato Alfredo Placidi in Roma, Via Cosseria n. 2;

contro

Casa di Cura Villa del Sole Spa, rappresentata e difesa dall’avv. Patrizia Kivel Mazuy, con domicilio eletto presso l’avvocato Ferruccio De Lorenzo in Roma, Via Giuseppe Mangili n. 29;

Comune di Piedimonte Matese, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Maria D’Angiolella ed Eleonora Marzano, con domicilio eletto presso l’avvocato Titomanlio Abbamonte in Roma, Via Terenzio, n. 7;

nei confronti di

Asl Caserta, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Grimaldi, con domicilio eletto presso Maria Concetta Alessandrini in Roma, Via Cesare Federici n. 2;
Commissario Straordinario per l’Attuazione del Piano di Rientro Sanità Campania, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
Regione Campania;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE I n. 03062/2015, resa tra le parti, concernente mancato accreditamento istituzionale per prestazioni sanitarie;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Casa di Cura Villa del Sole Spa e di Comune di Piedimonte Matese e di Asl Caserta e di Commissario Straordinario per l’Attuazione del Piano di Rientro Sanità Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2015 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti gli avvocati Meo, Kivel Mazuy, Contucci su delega di Grimaldi e l’avvocato dello Stato Giancarlo Caselli;

 

Ritenuto che debba essere necessariamente rinviato all’esame di merito l’approfondimento delle numerose e complesse questioni sollevate con particolare riferimento: – all’interesse ad agire parziale o totale del ricorrente in primo grado; – alla portata della delibera della ASL Caserta n. 300 del 2007; – nonché alla prassi seguita o meno in ambito regionale quanto alla verifica dei fabbisogni aziendali prima del rilascio di autorizzazione di attività aggiuntive per strutture già operanti sul mercato.

 

Ritenuto inoltre che, sotto il profilo strettamente cautelare, nella comparazione tra gli opposti interessi risulta prevalente il danno derivante alla Casa di cura appellante dalla cessazione delle attività esercitate negli anni precedenti.

 

Ritenuto pertanto che in sede cautelare sia preferibile mantenere l’assetto determinato negli anni precedenti dalle competenti autorità amministrative salvo verificare la correttezza del loro operato in sede di merito.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Accoglie l’istanza cautelare (Ricorso numero: 6257/2015) e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza impugnata.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2015 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore

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