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PIEDIMONTE MATESE – Scandalo vigili urbani, Gaetano Zullo condannato al pagamento di 13mila euro. La sentenza della Corte dei Conti

PIEDIMONTE MATESE – Scandalo vigili urbani, Gaetano Zullo condannato al pagamento di 13mila euro. La sentenza della Corte dei Conti – numero 980/2013 –  Sezione Giurisdizionale Per La Campania. Con ricorso per sequestro conservativo e contestuale atto di citazione, depositato nella segreteria di questa Sezione in data 28/02/2011, la Procura Regionale, per mezzo del Sostituto Procuratore Generale Marco Catalano, ha chiesto la condanna del Sig. ZULLO al pagamento, in favore del Comune di Piedimonte Matese, della somma di € 11.200,61, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata a decorrere dalla pubblicazione della sentenza di condanna, previo il sequestro conservativo del trattamento di fine rapporto fino alla concorrenza dell’importo di € 13.000,00.

La posizione della Procura può essere così riassunta.

Dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanza su delega della Procura di Santa Maria Capua Vetere (CE) nell’ambito del procedimento penale nr. 297/07, è emerso che il Sig. ZULLO Gaetano, agente della polizia municipale, si è appropriato dell’importo di € 11.200,61, trattenendo per sé parte dell’incasso riscosso a seguito dei verbali redatti per le infrazioni al Codice della Strada.  Il convenuto ha, a tal riguardo, riferito alla Guardia di Finanza, assistito dal difensore di fiducia, “di aver aggiustato solo alcuni verbali” e che per esigenze familiari ha trattenuto per sé alcune somme dichiarandosi disponibile a procedere al loro versamento e al risarcimento del danno arrecato al Comune.  Alla luce di quanto sopra la Procura ha contestato il danno di € 11.200,61, oltre oneri accessori, riconducibile al comportamento doloso del convenuto che, legato da rapporto di servizio con il Comune di Piedimonte Matese, ha violato le elementari regole alla base del corretto svolgimento del rapporto lavorativo, appropriandosi di somme non dovute.

La Procura ha, poi, rilevato che il convenuto, essendosi arbitrariamente ingerito nel maneggio di denaro pubblico, va qualificato come agente contabile. Ha, poi, evidenziato l’autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale, anche alla luce delle dichiarazioni del convenuto “reo confesso”.

Con comparsa di costituzione la difesa ha contestato la posizione della Procura, rilevando che l’asserito danno ammonterebbe ad € 5.000,00, stante la delibera del 22/09/2010 del Comune e vista la partecipazione di altri soggetti appartenenti al corpo della polizia municipale alla vicenda contestata; con riferimento alla domanda cautelare ha, inoltre, rilevato l’assenza del requisito del periculum in mora, essendo in corso la restituzione di detta somma ed ha rilevato che  il trattamento di fine rapporto offre sufficienti garanzie in relazione alle somme in contestazione.

Con ordinanza n. 94/2011 è stata parzialmente accolta la domanda cautelare, superando le argomentazioni della difesa del convenuto, ed è stato autorizzato il sequestro conservativo presso l’INPDAP (ora INPS) del trattamento di fine rapporto per l’importo di € 11.200,61, nel limite del quinto. All’udienza del 18/07/2012 è stata rilevata l’omessa notifica del decreto di fissazione udienza al domicilio eletto ed è stato disposto il rinvio all’udienza del 13/03/2013 per tale incombente.  All’udienza del 13/03/2013 il P.M. Laino ha chiesto la condanna del convenuto riportandosi all’atto di citazione.

Dall’esame della documentazione in atti emerge senza alcun dubbio la personale responsabilità del convenuto che ha dolosamente modificato i verbali relativi alle infrazioni al codice della strada, nella sua qualità di agente della polizia municipale dell’ente locale.

Il convenuto ha, infatti, ammesso di “aver aggiustato” alcuni verbali, riducendo il relativo importo.

Al riguardo la relazione esplicativa della Guardia di Finanza, delegata alle indagini dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, ha ricostruito puntualmente la vicenda relativa alla modifica e alla distruzione di verbali, acquisendo sul punto anche la dichiarazione confessoria del convenuto che ha ammesso di aver trattenuto per sé le somme di denaro; l’allegato n. 2 alla suddetta relazione elenca i verbali relativi alle somme riscosse e non versate dal convenuto negli anni 2005, 2006 e 2007.

La Procura ha quantificato il danno in € 11.200,61; la difesa ha, invece, chiesto di ridurre l’ammontare del danno ad € 5000,00, così come richiesto dall’ente locale con la determina n. 1052/2010.

La suddetta determina, in realtà, non ha disposto la restituzione di soli € 5000,00, in quanto l’ente locale si è limitato ad accogliere l’istanza del convenuto, che si era reso disponibile a restituire il suddetto importo tramite rate mensili e nelle more dell’esatta definizione del danno; l’ente locale si è, infatti, riservato di emettere successivi provvedimenti in caso di diversa quantificazione del danno in sede giudiziale.

Ciò precisato, la quantificazione del danno prospettata dalla Procura è condivisa dal Collegio, in quanto è conforme alle risultanze dell’indagine effettuata dalla Guardia di Finanza (pag. 12 della Relazione esplicativa ed allegato n. 2).

Con riferimento all’eventuale partecipazione di altri soggetti alla produzione del danno, il Collegio osserva che l’ipotesi contestata dalla Procura, ed oggetto del presente giudizio, riguarda il danno erariale riconducibile alla sola condotta del convenuto;  peraltro la connotazione dolosa della condotta sarebbe, comunque, sufficiente per chiamare il convenuto a rispondere dell’intero danno.

Alla luce di quanto sopra esposto, sussistono tutti gli elementi necessari ai fini della responsabilità amministrativa, essendo stato accertato che il convenuto, legato dal rapporto di servizio con l’ente locale, ha dolosamente modificato i verbali relativi al codice della strada, come ammesso dallo stesso convenuto e come risulta dalla suddetta indagine.

Pertanto il Collegio condanna il Sig. ZULLO Gaetano al risarcimento del danno a favore del Comune di Piedimonte Matese di € 11.200,61, oltre rivalutazione monetaria, e gli interessi nella misura legale decorrenti dalla data di pubblicazione della decisione fino al soddisfo; l’amministrazione terrà conto di quanto eventualmente già recuperato per effetto di provvedimenti amministrativi.

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