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ALIFE – Riscossione tributi, il Tar boccia le scelte del comune e accoglie il ricorso della Pubblialifana e minaccia l’arrivo del commissario ad acta

ALIFE – Presto un altro commissario ad acta potrebbe giungere al comune di Alife per imporre l’applicazione di una sentenza dei giudici amministrativi. L’avvertimento è scritto in una sentenza del Tar che condanna il comune accogliendo il ricorso della Pubblialifana.

LA SENTENZA:  Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2748 del 2013, proposto da:
PUBBLIALIFANA S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Della Corte, Luca Ruggiero e Concetta Borgese, presso i quali è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Vittorio Veneto n. 288/A; contro COMUNE DI ALIFE, non costituito in giudizio; per l’ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, Sezione I, n. 1543 del 20 marzo 2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 il dott. Carlo Dell’Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Letto l’art. 114, comma 3, c.p.a. sulla redazione della sentenza in forma semplificata nel rito dell’ottemperanza;  Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con la sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, Sez. I, n. 1543 del 20 marzo 2013, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla Pubblialifana S.r.l., è stata annullata la nota del Comune di Alife prot. n. 8391 del 25 luglio 2012, con la quale era stata rigettata l’istanza di tale società volta alla rinegoziazione della vigente concessione in ordine alla gestione dell’IMU e del TARES. Nella sentenza venivano espresse le seguenti considerazioni conclusive: “(…) la nota comunale prot. n. 8391 del 25 luglio 2012 deve qualificarsi illegittima per omessa valutazione della proposta di rinegoziazione avanzata dalla società ricorrente, non essendo sufficiente ad escludere la rimodulazione dell’attuale contratto di concessione la non assimilabilità dei nuovi tributi comunali a quelli precedenti, ma piuttosto dovendo essere compiuta una puntuale valutazione di convenienza delle modifiche offerte. Ne consegue l’annullamento della nota in questione con assorbimento delle rimanenti censure quivi non esaminate, fermo restando che l’amministrazione, laddove non reputi conveniente la proposta di rinegoziazione della società ricorrente, potrà discrezionalmente optare per la più opportuna forma organizzativa di gestione delle nuove entrate tributarie.”.

Con il gravame in epigrafe la Pubblialifana, nel denunciare il comportamento omissivo e dilatorio del Comune di Alife – peraltro già formalmente diffidato al riguardo con atto notificato in data 9/12 aprile 2013 – rispetto alle statuizioni giurisdizionali, chiede a questo giudice di pronunciare i provvedimenti opportuni per l’esecuzione della sentenza in questione, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta.

Il Comune di Alife non si è costituito.

Tanto premesso, deve essere preliminarmente affermata, ai sensi dell’art. 113, comma 1, c.p.a., la competenza dell’adito giudice amministrativo a delibare la domanda proposta dalla ricorrente, lamentando quest’ultima la mancata attuazione, da parte dell’amministrazione, di sentenza esecutiva emessa da questo Tribunale.

Nel merito, deve essere osservato che l’amministrazione comunale non risulta essersi conformata all’annullamento giurisdizionale della nota di rigetto dell’istanza di rinegoziazione, essendosi astenuta dal compiere la prescritta valutazione di convenienza della proposta di rimodulazione del contratto di concessione, avanzata dalla società ricorrente in relazione ai nuovi tributi comunali IMU e TARES.

Ricorrono quindi i presupposti per l’esercizio dei poteri di cui all’art. 114 c.p.a., con la conseguenza che al Comune di Alife deve essere ordinato di ottemperare alla sentenza di questo Tribunale n. 1543/2013, provvedendo a pronunciarsi motivatamente, in termini di convenienza o meno, sulla proposta di rinegoziazione formulata dalla Pubblialifana, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, laddove anteriore, della presente decisione.

Per l’ipotesi di persistente inerzia del Comune di Alife, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Caserta, o un dirigente da questi delegato, che si insedierà entro dieci giorni dall’istanza di parte una volta inutilmente decorso il termine assegnato all’amministrazione, dandone tempestiva comunicazione al Collegio, e curerà l’integrale ottemperanza alla sentenza nei successivi trenta giorni, con l’avvertenza che, una volta insediatosi il commissario, l’amministrazione perde ogni potere di provvedere ed agisce pertanto in carenza di potere.

Il compenso del commissario ad acta è posto a carico del bilancio del Comune di Alife e sarà liquidato dopo l’espletamento dell’incarico testé conferito e la presentazione della relazione inerente all’attività svolta.

La predetta amministrazione comunale deve, infine, essere condannata a rifondere in favore di parte ricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

Per queste ragioni: Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Alife di ottemperare alla sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, Sezione I, n. 1543 del 20 marzo 2013, nei sensi meglio precisati in motivazione, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, laddove anteriore, della presente decisione.

Per l’ipotesi di persistente inerzia del Comune di Alife, nomina sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Caserta, o un dirigente da questi delegato, che si insedierà entro dieci giorni dall’istanza di parte una volta inutilmente decorso il termine assegnato all’amministrazione, dandone tempestiva comunicazione al Collegio, e curerà l’integrale ottemperanza alla sentenza nei successivi trenta giorni, con l’avvertenza che, una volta insediatosi il commissario, l’amministrazione perde ogni potere di provvedere ed agisce pertanto in carenza di potere.  Dispone di liquidare successivamente il compenso del commissario ad acta, secondo quanto indicato in motivazione.

Condanna il Comune di Alife a rifondere in favore di parte ricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre IVA, CPA ed importo del contributo unificato come per legge.  Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.  Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Fabio Donadono, Consigliere

Carlo Dell’Olio, Consigliere, Estensore

 

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