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CAPRIATI A VOLTURNO – Costruzione del frantonio “Le Mortine”, il Tar conferma le scelte del muncipio: imprenditore condannato

CAPRIATI A VOLTURNO – Costruzione del frantoio Le  Mortine, il Tar della Campania conferma le scelte dell’amministrazione comunale e respinge il ricorso dell’imprenditore, condannandolo alle spese.  Ieri il Tar della Campania ha pronunciato sentenza  sul ricorso numero di registro generale 313 del 2013, proposto da Sebastiano Santarpia contro Comune di Capriati a Volturno per l’annullamento del silenzio – inadempimento sull’istanza del ricorrente in data 07.12.11 con cui comunicava di aver ottemperato alle prescrizioni dei Carabinieri e richiedeva la revoca dell’ordinanza sindacale n. 57/2009 di sospensione delle attività del ricorrente.   Premesso che il ricorrente agisce per la declaratoria di illegittimità e conseguente annullamento del silenzio serbato dal Comune di Capriati a Volturno sulla sua istanza del 7.12.2011 di revoca dell’ordinanza sindacale n. 57/2009 recante sospensione delle attività di gestione di un frantoio, istanza presentata sull’assunto di aver eliminato le irregolarità riscontrate dalla P.A.;  considerato che il Comune resistente non è rimasto inerte sulla predetta istanza, avendo il Sindaco con atto prot. 4151 del 2912.2001 (doc. 9 produzione Comune), comunicato all’U.O.P.C. Distretto 12 di Piedimonte Matese quanto rappresentato dal deducente e che conseguentemente il predetto Ufficio dell’ASL procedeva ad ispezionare l’azienda del ricorrente con verbale sopralluogo del 18.12.2012 acquisito al protocollo comunale al n. 168 (doc. 10 produzione Comune); rilevato che il Responsabile dell’U.T.C. del Comune di Capriati a Volturno con note del 28.9.2012 prott. 3236 e 3237 versate in atti, comunicava al ricorrente gli oneri da pagare per il rilascio del permesso di costruire per lavori di ristrutturazione edilizia degli edifici situati il località “Le Mortine” da adibire a frantoio oleario e che il predetto responsabile, con nota prot. 611 del 19.2.2013, in atti, attestava che, invece, i richiedenti il permesso di costruire, tra cui il ricorrente, non avevano mai dato riscontro alle citate note del 28.9.2012; rilevato altresì che a seguito di ulteriore istanza del ricorrente (in data 15.10.2012 prot. 3433) di revoca dell’ordinanza sindacale n. 57/2009, comunicata dal Sindaco del resistente Comune all’U.O.P.C. Distretto n. 15 dell’ASL di Caserta in data 22.10.2012, quest’ultimo Ufficio comunicava, con nota prot. 3549 del 26.11.2012 in atti, che le condizioni attuali dell’azienda del ricorrente, “anche solo per la mancanza di acqua ad uso umano (“potabile”) in quantità idonea, non sarebbero tali da consentire l’attività” e che, conseguentemente, il Sindaco del Comune di Capriati a Volturno, con ordinanza n. 48 del 27.11.2012 (doc. 16 produzione Comune) debitamente notificata al Santarpia, irrogava al medesimo sanzione amministrativa per l’abusivo esercizio della propria attività; constatato inoltre che più di recente il Comune resistente, con nota prot. 849 dell’8.3.2013 (doc. 1 produzione Comune del 29.4.2013) comunicava al deducente che il 27.3.2013 si sarebbe tenuto presso la sua azienda un ulteriore sopralluogo inteso ad accertare e verificare lo stato dei luoghi e che veniva redatto in data 27.3.2013 il verbale del predetto sopralluogo (doc. 2 produzione Comune del 29.4.2013) conclusosi negativamente per l’inaccessibilità dei locali nonostante la presenza di un operaio addetto; ritenuto, alla luce degli atti e delle note comunali finora richiamati, che non può in alcun modo configurarsi alcun silenzio – inadempimento del Comune di Capriati a fronte dell’istanza del ricorrente e che, conseguentemente, il ricorso in scrutinio si profila manifestamente infondato; reputato che le spese di lite debbano seguire la soccombenza nella misura indicata in dispositivo. Per questo motivo, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.  Condanna il ricorrente a pagare al Comune le spese di lite, che liquida in € 1.500,00 oltre accessori.

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