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PIGNATARO MAGGIORE – Concorsi, il Tar respinge i ricorsi

PIGNATARO MAGGIORE –  Il Tribunale amministrativo regionale, cui avevano fatto ricorso Rosa Vito ed Antonio Palumbo, entrambi difesi dall’avvocato Adinolfi Luigi, si è pronunciato definitivamente, depositando l’atto in data odierna, con il rigetto delle richieste di annullamento degli atti della procedura concorsuale per l’assunzione di sei applicati amministrativi di cat. b1. “Il ricorso – scrivono i giudici del Tribunale Amministrativo – volto a contestare l’esito negativo della partecipazione al concorso de quo, è infondato e va respinto”. Queste le motivazioni che riportiamo integralmente dai dispositivi che alleghiamo in calce al presente articolo.  “Con le prime due censure parte ricorrente si duole dell’operato della commissione che – a fronte di una traccia relativa alla predisposizione della “comunicazione di invio delle delibere di Giunta ai capigruppo consiliari” e della circostanza che il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi prevede al riguardo l’invio in copia e non in elenco omesso di escludere i candidati che, a differenza di parte ricorrente, avevano ignorato il dato regolamentare;  omesso di attribuire comunque alla parte ricorrente un punteggio maggiore in ragione della più puntuale completezza del proprio elaborato; violato le regole ed i principi dei concorsi pubblici specificando, in un successivo verbale, che avrebbe considerato valide entrambe le soluzioni.  Di contro s’osserva, quanto a quest’ultimo ed assorbente rilievo, che il principio della previa fissazione delle modalità delle prove concorsuali che, secondo le invocate previsioni normative, devono essere stabilite dalla commissione esaminatrice, nella sua prima riunione  deve essere inquadrato nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l’accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti. Inoltre, la riferita formulazione della traccia, in termini generali ed omnicomprensivi, non solo giustifica un siffatto intervento chiarificatore, ma anche esclude che l’una scelta in luogo dell’altra possa di per sé comportare un giudizio di automatica insufficienza o minore sufficienza. Quanto alle ulteriori censure si osserva in senso contrario che, per un verso, i criteri fissati dalla commissione si presentano idonei a definire il percorso valutativo per entrambe le tipologie di prove concorsuali; e che, per altro verso, sia l’utilizzazione del criterio temporale sia le modalità di attribuzione del punteggio ai quiz a risposta multipla, in ragione della loro adeguatezza e puntualità, non appaiono debordare i limiti della manifesta irragionevolezza o evidente illogicità entro cui può operarsi il sindacato giurisdizionale sugli stessi. In definitiva il ricorso deve essere respinto, mentre ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio”.